ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07401

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 630 del 19/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: LUCCHINI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 19/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 19/01/2022
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 19/01/2022
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 19/01/2022
DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 19/01/2022
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 19/01/2022
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 19/01/2022
RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 19/01/2022
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 19/01/2022
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 19/01/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 19/01/2022
Stato iter:
20/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/01/2022
Resoconto LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 20/01/2022
Resoconto GAVA VANNIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 20/01/2022
Resoconto LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/01/2022

SVOLTO IL 20/01/2022

CONCLUSO IL 20/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07401
presentato da
LUCCHINI Elena
testo di
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, DARA, EVA LORENZONI, PATASSINI, RAFFAELLI, VALBUSA e VALLOTTO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre del 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 (RED II), ha previsto l'esclusione dal 1o gennaio 2023, dell'olio di palma, l'olio di soia e i loro derivati dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni («Low-ILUCrisk»), nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea;

   tale regolamento, previsto dalla stessa direttiva RED II, detta i criteri generali su cui basare la certificazione di sostenibilità, ma l'Unione europea non ha ancora provveduto ad emanare un'ulteriore regolamento delegato previsto dall'articolo 30, paragrafo 8, della sopracitata direttiva, che dovrà definire le modalità attraverso cui verificare il rispetto di tali criteri;

   la mancata adozione del regolamento, che, a quanto risulta agli interroganti, non dovrebbe arrivare prima dell'approvazione della nuova direttiva RED II, rende di fatto inapplicabile l'articolo 40 del decreto legislativo n. 199 del 2021, decretando de facto la chiusura degli impianti di produzione di energia rinnovabile da bioliquidi sostenibili che, pur volendo, non potranno in alcun modo produrre una certificazione che al momento non può essere rilasciata;

   in questo modo si creerebbero importanti ripercussioni dal punto di vista economico e occupazionale, minando un settore che crea lavoro in zone spesso caratterizzate da un tessuto produttivo povero e si contribuirebbe ad aggravare la grave crisi energetica in cui si trova il Paese, provocando lo spegnimento di circa 800 megawatt di potenza installata in grado di generare oltre 6TWh annue di energia elettrica rinnovabile;

   occorre intraprendere iniziative per evitare la chiusura degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile da bioliquidi sostenibili a partire dal 1o gennaio 2023, anche alla luce del preoccupante scenario dei prezzi dell'energia e considerato che tali centrali possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica –:

   quali siano gli orientamenti del Governo al riguardo e se il Ministro non ritenga necessario valutare l'introduzione di un regime transitorio che permetta la continuazione delle attività del settore, nelle more dell'adozione del regolamento europeo che dovrà rendere effettiva la certificazione Low-ILUCrisk, per evitare che nell'attuale preoccupante scenario di crisi energetica in atto possa mancare una importante componente delle energie rinnovabili.
(5-07401)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 gennaio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-07401

  Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.
  In recepimento dei criteri di delega stabiliti dalla legge n. 53/2021, l'articolo 40, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 199/2021 stabilisce che «dal 2023 non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio» e non anche quella prodotta da olio di soia e derivati.
  In ogni caso, si precisa che la citata previsione non si applica nel caso di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa prodotti da olio di palma e derivati che siano certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea (adottato sulla base dell'articolo 26, comma 2 della direttiva 2018/2001/UE sulle fonti rinnovabili).
  Il comma 2 dello stesso articolo 40 prosegue stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2023, i combustibili derivanti da olio di palma e derivati non possono beneficiare di alcuna misura di sostegno, fatta sempre eccezione per quelli certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.
  Il contesto di riferimento e l'attuazione della norma in questione necessita di approfondimenti specifici, che il Ministero sta attualmente compiendo. Le risultanze di tali approfondimenti sono destinate a trovare idonea collocazione nel decreto che il Ministro della transizione ecologica è chiamato ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del decreto legislativo 199/2021, fermo restando che il regime di cui al già citato articolo 40 entrerà in vigore non prima del 2023.
  Si aggiunga, inoltre, che debbono ritenersi propedeutici all'adozione del suddetto decreto anche gli approfondimenti da effettuare con la Commissione Europea nell'ambito dei lavori per l'emanazione dell'«Atto delegato di attuazione sulle regole per verificare la sostenibilità e criteri di risparmio delle emissioni di gas serra e basso rischio di cambiamento indiretto dell'uso del suolo» previsto dall'articolo 30, comma 8, della direttiva 2018/2001/UE.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

produzione d'energia

energia rinnovabile