ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07391

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Abbinamenti
Atto 5/07647 abbinato in data 27/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: PEZZOPANE STEFANIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 18/01/2022
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 18/01/2022
MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 18/01/2022
MORGONI MARIO PARTITO DEMOCRATICO 18/01/2022
PELLICANI NICOLA PARTITO DEMOCRATICO 18/01/2022
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 18/01/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/01/2022
Stato iter:
27/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/04/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 27/04/2022
Resoconto PEZZOPANE STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/01/2022

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/04/2022

DISCUSSIONE IL 27/04/2022

SVOLTO IL 27/04/2022

CONCLUSO IL 27/04/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07391
presentato da
PEZZOPANE Stefania
testo di
Martedì 18 gennaio 2022, seduta n. 629

   PEZZOPANE, BRAGA, BURATTI, MORASSUT, MORGONI, PELLICANI e ROTTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comma 28, lettera f), dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, attraverso l'inserimento del comma 8-ter all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (relativo al cosiddetto Superbonus del 110 per cento) stabilisce che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi, a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento;

   si rammenta il contenuto dei commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell'articolo 119:

    1-ter: nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 (detrazione del 110 per cento) spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

    4-ter: i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

   4-quater: nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

   con riferimento al comma 8-ter si stanno determinando due linee interpretative differenti: la prima, a quanto consta agli interroganti, prevederebbe l'attuazione degli interventi eco-bonus e sisma-bonus, estesi fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento, su «immobili» ubicati nei territori comunali, inseriti nella dichiarazione dello Stato di emergenza a far data dal 1° aprile 2009, «a prescindere dalla presenza di un esito di danno dell'immobile oggetto di intervento»;

   la seconda prevede l'attuazione degli interventi eco-bonus e sisma-bonus, estesi fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento su «immobili» ubicati nei territori comunali, inseriti nella dichiarazione dello stato di emergenza a far data dal 1° aprile 2009, a condizione che l'immobile abbia un esito di danno accertato da scheda Aedes (esito b, c, e) –:

   se, al fine di favorire il processo di ricostruzione delle aree colpite dal sisma, intenda confermare la correttezza dell'interpretazione in base alla quale il nuovo comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 si applica agli immobili ubicati nei territori comunali, inseriti nella dichiarazione dello stato di emergenza a far data dal 1° aprile 2009, a prescindere dalla presenza di un esito di danno dell'immobile oggetto di intervento.
(5-07391)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 aprile 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07391

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 1, comma 28, lettera f), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) con cui è stato introdotto il comma 8-ter nell'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020 secondo cui in relazione agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
  Con la risoluzione n. 8 del 15 febbraio 2022, l'Agenzia delle entrate, interpretando il predetto comma 8-ter, ha ritenuto che «la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici» tenuto conto del «richiamo operato dal comma 8-ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici».
  L'Agenzia delle entrate ha precisato, quindi, che il predetto comma 8-ter «non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subito danni derivanti da tali eventi» rendendosi applicabile, in tal caso, il regime previsto per le altre casistiche in base al quale per gli interventi effettuati su unità unifamiliari la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  Tanto premesso, nel segnalare come tale interpretazione sarebbe, a parere degli Interroganti, riduttiva per quanto concerne l'ambito applicativo del comma 8-ter, gli stessi chiedono di sapere se si intenda confermare la correttezza di tale interpretazione e se la si ritenga coerente con la ratio della norma, nonché quali iniziative si intende adottare «per garantire la piena operatività della disposizione di cui al comma 8-ter, estendendo in tal modo le detrazioni per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi sulle abitazioni singole, per recuperare, efficientare ma, soprattutto, migliorare comportamento sismico di grandissima parte del patrimonio edilizio esistente nelle aree colpite dai terremoti».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate con la richiamata risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022 – peraltro condivisa con il Commissario Straordinario di Governo alla ricostruzione delle aree colpite dai terremoti del Centro Italia del 2016 e del 2017 – risulta coerente con il disposto normativo del comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, atteso il richiamo operato dal citato comma alle disposizioni che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici (commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020).
  Inoltre, la stessa interpretazione sembra coerente con quanto indicato, ai fini della copertura, nella relazione tecnica relativa alla disposizione poi confluita nel comma 8-ter dell'articolo 119, a suo tempo predisposta dalla struttura commissariale, la quale faceva riferimento alle «richieste di “prenotazione” degli interventi edilizi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati presentate dai professionisti incaricati mediante una “manifestazione di volontà”, corredata dell'indicazione degli edifici danneggiati e dell'importo presunto della riparazione o ricostruzione calcolato mediante l'utilizzo dei cosiddetti costi parametrici adottati con ordinanze commissariali.»
  Più nel dettaglio, al fine di individuare l'ambito applicativo della disposizione, va rilevato che il predetto comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119, che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.
  Nello specifico, infatti, ai sensi del comma:

   1-ter, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

   4-ter, in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus di cui ai commi da 1 a 4-bis, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

   4-quater, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell'articolo 119 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

  Per effetto del richiamo operato dal comma 8-ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, si ritiene, dunque, che la disposizione si applichi alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito di eventi sismici.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

stato d'emergenza

sisma

incentivo fiscale