ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07238

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 611 del 09/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: NOVELLI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MUSELLA GRAZIANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/12/2021
BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/12/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/12/2021
Stato iter:
10/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/12/2021
Resoconto MUSELLA GRAZIANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2021
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 10/12/2021
Resoconto MUSELLA GRAZIANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/12/2021

SVOLTO IL 10/12/2021

CONCLUSO IL 10/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07238
presentato da
NOVELLI Roberto
testo di
Giovedì 9 dicembre 2021, seduta n. 611

   NOVELLI, MUSELLA e BAGNASCO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9, ha introdotto, in coerenza con quanto previsto anche in ambito europeo, lo strumento della certificazione verde, il cosiddetto green pass, per consentire ai titolari la graduale e piena ripresa degli spostamenti e favorire il rapido ritorno a una faticosa normalità delle tante attività sospese a causa della pandemia da Sars-CoV-2;

   la norma vigente prevede che le certificazioni verdi attestano una delle seguenti condizioni: 1) avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 2) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione da Sars-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 3) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus; 4) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;

   il progresso degli studi e l'evoluzione delle conoscenze scientifiche in questo ambito, nonché le indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, hanno consentito in questi mesi di intervenire successivamente con diverse modifiche e integrazioni al suddetto decreto-legge 52 del 2021, al fine di rivedere e aggiornare alcuni criteri e allungare i tempi di validità della certificazione verde;

   sotto questo aspetto, per fare solo due esempi, si è estesa la validità dell'esito negativo del test molecolare, prevedendo che il green pass abbia una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido, e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare, sia nel caso di test molecolare su campione nasofaringeo e orofaringeo, sia nel caso di test su campione salivare;

   così come è stata estesa, con una modifica introdotta da provvedimenti legislativi successivi, la validità della certificazione verde, dagli iniziali sei mesi agli attuali nove mesi, in caso di avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, al termine del prescritto ciclo –:

   se non si ritenga di adottare iniziative normative per integrare la disciplina vigente al fine di prevedere l'estensione a nove mesi della validità della certificazione verde COVID-19 per i soggetti con accertata infezione da Sars-CoV-2, negativizzati, anche in assenza di somministrazione della dose unica di vaccino.
(5-07238)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 10 dicembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-07238

  Allo stato attuale la normativa vigente prevede che:

   la durata della validità del green pass per i soggetti guariti da COVID-19 sia di 6 mesi;

   le persone che guariscono da COVID-19 ricevano una dose di vaccinazione entro i 6 mesi e comunque non oltre i 12 mesi (circolare del Ministero del 21 luglio 2021) e ricevano una dose booster ad un intervallo minimo di cinque mesi (150 giorni) dall'ultima somministrazione (circolare del Ministero del 6 dicembre 2021);

   le persone che contraggono un'infezione da SARS-CoV-2 entro il quattordicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose di vaccino completino il ciclo vaccinale con una seconda dose entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione (circolare sopra citata del 6 dicembre);

   la durata della validità del green pass per i soggetti vaccinati sia di 9 mesi (decreto-legge n. 172 del 2021);

   la durata della validità della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario sia di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione (decreto-legge n. 172 del 2021).

  Le evidenze scientifiche disponibili suggeriscono una durata inferiore della protezione indotta da una singola infezione, rispetto alla protezione indotta da vaccinazione e mostrano che nei pazienti con precedente infezione le risposte immunitarie risultano eterogenee nei singoli individui. Relativamente ai pazienti con precedente infezione sottoposti a vaccinazione con singola dose (utilizzando vaccini che prevedono due somministrazioni), vi sono evidenze che suggeriscono lo sviluppo di una forte immunità a seguito di vaccinazione successiva a una infezione naturale. Tali evidenze supportano la necessità di offrire la vaccinazione anche in caso di pregressa infezione.
  Pertanto le evidenze scientifiche non supportano i cambiamenti proposti.
  Ritengo opportuno sottolineare che si stanno studiando evidenze che permettano di verificare la durata della protezione dopo la vaccinazione in sottogruppi di età e condizione diversa, alla luce della effettiva incidenza della malattia in soggetti non vaccinati, vaccinati da più di sei mesi e vaccinati da meno di sei mesi.
  Il caso portato all'attenzione, relativo ai soggetti con pregressa infezione è inquadrato all'interno delle raccomandazioni del Ministero trasmesse con le citate circolari del 21 luglio e del 6 dicembre 2021.
  Tenendo anche in considerazione l'aumentata circolazione del virus che ha determinato un incremento dell'incidenza di nuove infezioni, come rilevato nel corso delle ultime settimane su tutto il territorio nazionale, aggiornamenti in merito alla somministrazione di dosi «booster» sono stati forniti con le circolari del Ministero del 22 novembre (che ha ridotto a 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario il tempo minimo per eseguire la dose booster), del 25 novembre (che ha esteso l'indicazione alla dose booster a partire dai 18 anni), del 6 dicembre (che ha chiarito i termini per la somministrazione della dose booster ai soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2) e con il decreto-legge n. 172 del 2021 che ha ridotto la validità della certificazione verde per i soggetti vaccinati, anche se con dose booster, a 9 mesi.
  In conclusione, la protezione negli individui con pregressa infezione non vaccinati in precedenza, tra i 6 e i 12 mesi dall'infezione/malattia, non è ad oggi considerata ottimale e tali soggetti necessitano di una dose vaccinale. Trascorsi 12 mesi, per raggiungere lo stato di immunizzazione in questi soggetti, è necessario ricominciare il ciclo vaccinale.
  Inoltre un eventuale allungamento della durata del certificato verde da guarigione a 12 mesi non è conforme alle previsioni del Regolamento europeo 2021/953 secondo cui i certificati di guarigione, possono avere una durata massima di 180 giorni dal primo test molecolare positivo. Ciò appare poco in linea con l'attuale scenario epidemiologico caratterizzato da una recrudescenza dell'epidemia e dal recente emergere della variante omicron le cui caratteristiche suggeriscono un elevato potenziale di diffusione e le cui capacità di infettare soggetti con pregressa infezione naturale e/o vaccinazione rimangono ancora da definire, rischiando peraltro di costituire un deterrente alla buona pratica della vaccinazione.
  La informo che in seguito ad un aggiornamento della app di verifica C19, le certificazioni verdi per i guariti sono considerate valide per sei mesi, assumendo a riferimento per la decorrenza del termine sia il primo tampone positivo, secondo quanto prescritto dal regolamento UE, ai fini dell'impiego transfrontaliero, sia la data di avvenuta guarigione, secondo quanto invece previsto dalla normativa nazionale per l'impiego della certificazione per l'accesso a servizi ed attività interni. È stata, a tal fine, anche modificata la faq sulla durata delle certificazioni verdi per i guariti.
  La rassicuro, infine, che il Ministero continuerà a monitorare l'evoluzione delle acquisizioni scientifiche sul tema della durata della protezione dei soggetti guariti contro il rischio di reinfezioni, al fine di garantire che il rilascio delle certificazioni verdi avvenga nel pieno rispetto del diritto alla salute del titolare della certificazione e di quanti vengano con lui a contatto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prevenzione delle malattie

collaudo

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie