Legislatura: 18Seduta di annuncio: 611 del 09/12/2021
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 09/12/2021 CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO 10/12/2021 BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 09/12/2021 CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO 09/12/2021 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 09/12/2021 TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 09/12/2021
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 10/12/2021 Resoconto CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 10/12/2021 Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 10/12/2021 Resoconto CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL
DISCUSSIONE IL 10/12/2021
SVOLTO IL 10/12/2021
CONCLUSO IL 10/12/2021
FRAGOMELI, BOCCIA, BURATTI, CIAGÀ, SANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, introduce alcune norme di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali in più settori;
in particolare, per contrastare è ridurre l'evasione e le frodi fiscali nella filiera della distribuzione dei carburanti e accise sui prodotti energetici, gli articoli da 5 a 11 del citato decreto contengono norme volte a limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d'intento per la non applicazione dell'Iva, a modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva, a obbligare i depositi fiscali più grandi ad adottare il sistema informatizzato Infoil nonché a trasmettere, per via telematica, il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti, energia elettrica e gas naturale trasportati e forniti ai consumatori finali;
la relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che le disposizioni sopra richiamate aumentano l'affidabilità degli operatori del settore, agevolano l'attività di accertamento, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, e prevengono l'insorgenza di fenomeni evasivi;
la citata relazione stima un recupero di 75 milioni di euro annui di maggiori entrate dal contrasto alle frodi sull'accisa di cui 64 milioni di euro su prodotti energetici e 11 milioni di euro su alcolici (articolo 5); 200 milioni di euro annui a fronte delle norme introdotte dall'articolo 6 sulla prevenzione delle frodi nella commercializzazione e distribuzione carburanti; 60 milioni di euro annui dall'articolo 7 che prevede il contrasto all'illecito utilizzo di idrocarburi ed altri prodotti; 81,1 milioni di euro annui, in termini di minori spese, dalla revisione dell'agevolazione sul gasolio usato come carburante di cui all'articolo 8; 120 milioni di euro di maggiori entrate annue dall'estensione prevista dall'articolo 10 dell'obbligo per gli esercenti depositi fiscali per lo stoccaggio di prodotti energetici con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi di dotarsi di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione cosiddetta Infoil e infine 480 milioni di euro annui di maggiori entrate a fronte della presentazione telematica del documento di accompagnamento prodotti assoggettati ad accisa di cui all'articolo 11 –:
anche tenendo conto degli effetti sull'economia dall'emergenza epidemiologica, quali siano le maggiori entrate accertate secondo le norme richiamate in premessa e quelle relative al contrasto delle frodi in ambito sanitario durante il COVID-19.
(5-07231)
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver brevemente analizzato le normative in tema di contrasto e riduzione dell'evasione e delle frodi fiscali nella filiera della distribuzione dei carburanti e accise sui prodotti energetici, introdotta dagli articoli da 5 a 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, chiedono di sapere «anche tenendo conto degli effetti sull'economia dall'emergenza epidemiologica, quali siano le maggiori entrate accertate dalle norme richiamate in premessa e quelle relative al contrasto delle frodi in ambito sanitario durante il COVID-19».
Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 11, ad eccezione dell'articolo 9 che attiene alle frodi in materia di veicoli usati, contengono misure tese a combattere, in modalità sinergica, prioritariamente l'illegalità nel settore dei carburanti, in particolare le frodi IVA, ed interessano il settore delle bevande alcoliche solo in maniera residuale.
La relazione tecnica all'A.C. 2220 (disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 124 del 2019), reca le stime delle maggiori entrate o dei minori oneri derivanti dalle suddette disposizioni.
Al riguardo, appare doveroso segnalare che, a fronte di quanto originariamente previsto dal menzionato decreto-legge n. 124 del 2019, proprio a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione di gran parte delle misure in questione è stata differita in forza di quanto previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020, allo scopo di evitare che gli operatori fossero gravati da nuovi adempimenti in una fase caratterizzata da pesanti difficoltà.
In particolare, è stata prorogata:
al 1° gennaio 2021, l'efficacia dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia e di contabilizzazione dei prodotti stoccati da parte dei cosiddetti impianti minori di prodotti energetici (articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 124 del 2019);
al 1° ottobre 2020, l'introduzione di un sistema di tracciamento nel territorio nazionale degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti, provenienti da un altro Stato membro (articolo 7 del decreto-legge n. 124 del 2019);
al 31 dicembre 2020, l'introduzione dell'obbligo di installazione di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante (cosiddetto INFOIL) presso i depositi fiscali aventi capacità non inferiore a 3.000 mc. (articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2019);
al 30 settembre 2020, la decorrenza dell'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento (cosiddetto e-DAS) emesso a scorta del trasferimento nazionale della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa ad aliquota normale (articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2019).
Gli effetti positivi derivanti dall'entrata in vigore delle misure sopra indicate vanno evidentemente valutati unitariamente, nella loro globalità, in quanto ciascuna di esse apporta forza deterrente e rafforza la complessiva azione di contrasto dei fenomeni evasivi garantendo regolarità nella circolazione nazionale dei carburanti, che costituisce il principale comune obbiettivo perseguito. Ovviamente la crisi pandemica e le relative conseguenze socio-economiche, in termini di riduzione di consumi, hanno inciso sul contesto di riferimento e solo dietro approfondite indagini sarà possibile distinguerne le relative influenze.
In ogni caso, da un'analisi generale, risulta che i flussi merceologici antieconomici di benzina e gasolio usato come carburante si sono drasticamente ridotti potendosi stimare in circa 60 milioni di euro mensili la perdita di gettito evitata per imposte gravanti sui carburanti.
Ha invece trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2020 la disposizione di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 124 del 2019 secondo cui il rimborso della maggiore accisa versata dagli autotrasportatori è riconosciuto nel limite di un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso dal veicolo, ad esclusione dei veicoli di categoria euro 3 o inferiore.
In relazione a detta misura, al raffronto dei dati 2020 e di quelli del 2019 emerge una minor costo del beneficio fiscale di circa 170 milioni di euro.
Detto risparmio di spesa è certamente in parte ascrivibile ad una contrazione dei consumi causata dall'emergenza epidemiologica, in parte ad una riduzione della platea degli aventi titolo a beneficio a causa della menzionata esclusione dei veicoli di categoria euro 3 o inferiore a decorrere dal 1° ottobre 2020 ma, principalmente, è imputabile alla limitazione quantitativa introdotta.
Pertanto l'importo di 40,5 milioni di euro stimato nella relazione tecnica per l'anno 2020 può ritenersi soddisfatto.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):lotta contro la criminalita'
prodotto energetico
evasione fiscale