ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07131

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: IEZZI IGOR GIANCARLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 24/11/2021
Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/11/2021
Resoconto IEZZI IGOR GIANCARLO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 25/11/2021
Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 25/11/2021
Resoconto IEZZI IGOR GIANCARLO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/11/2021

SVOLTO IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07131
presentato da
IEZZI Igor Giancarlo
testo di
Mercoledì 24 novembre 2021, seduta n. 602

   IEZZI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   i prossimi 18 e 19 dicembre 2021 si terranno in tutta Italia le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali, dei presidenti delle provincie e degli organi delle città metropolitane;

   ci sono alcune questioni preliminari, tutte di carattere procedurale, che meritano un chiarimento;

   ai commi 14 e 15 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si dispone che per le elezioni amministrative i movimenti politici e l'ente a cui si riferisce la consultazione debbano pubblicare sul proprio sito internet i curricula e i certificati penali dei candidati;

   la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha configurato le istituzioni provinciali e metropolitane enti di secondo livello, modificando conseguentemente la modalità d'elezione che viene resa indiretta;

   la conseguenza più immediata della riforma è stata l'eliminazione di un livello politico e di intermediazione amministrativa, in quanto i consiglieri provinciali, metropolitani e i presidenti delle province vengono scelti direttamente da e tra i sindaci e consiglieri comunali dei comuni rappresentati;

   non appare chiaro se anche per le elezioni provinciali e metropolitane debbano valere gli stessi adempimenti che sono stati previsti per le elezioni comunali, dal momento che questi erano stati pensati per assicurare un principio di trasparenza connesso alla competizione politica tra movimenti o liste di fronte agli elettori;

   sul modulo per il contrassegno di lista è indicata la richiesta di consegnare lo stesso in triplice copia su formato cartaceo; l'articolo 38-bis del decreto-legge 31 marzo 2021, n. 77, prevede, tuttavia, la possibilità di consegnare il contrassegno anche sul solo supporto informatico;

   ai sensi dei commi 62 e 74 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le operazioni di voto devono svolgersi presso un'unica sede per ogni ente interessato; esigenze di carattere sanitario legate alla necessita di mantenere il distanziamento sociale per evitare la recrudescenza del virus richiederebbero, però, di individuare sedi ulteriori –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare con urgenza, in vista delle prossime elezioni provinciali e metropolitane, anche al fine di garantire il distanziamento sociale prescritto nell'attuale fase emergenziale, iniziative di competenza che possano individuare ulteriori sedi decentrate per le operazioni di voto, chiarire se sia possibile consegnare il contrassegno di lista sul solo supporto informatico anziché cartaceo, nonché far luce sulla validità degli obblighi di pubblicazione citati in premessa.
(5-07131)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-07131

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  l'Onorevole interrogante, in vista della prossima tornata di elezioni provinciali e metropolitane, chiede delucidazioni e provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno ai fini del miglior svolgimento delle consultazioni elettorali.
  Come noto, la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha eliminato l'elezione degli organi provinciali da parte del corpo elettorale, stabilendo che detti organi sono eletti dai sindaci e dai consiglieri della provincia (articolo 1, comma 58).
  Ciò ha modificato l'impianto dell'elezione e conseguentemente di una serie di adempimenti pensati, come ben evidenzia l'Onorevole interrogante, per una elezione che coinvolga direttamente le scelte dei cittadini.
  Va anche osservato che il Ministero dell'interno, attraverso il Dipartimento Affari Interni e Territoriali, si è da sempre occupato solo delle elezioni di primo grado (europee, politiche, comunali (nelle regioni a statuto ordinario) oltre che della tenuta dei referendum disciplinati dalla legislazione statale. Nello specifico delle elezioni provinciali quindi, trattandosi di procedimento elettorale di secondo grado, la disciplina circa le modalità di indizione e svolgimento è rimessa agli enti interessati, analogamente alla concreta organizzazione delle consultazioni.
  Sulla base di questa impostazione inoltre, con riferimento alle misure da adottare per esigenze di carattere sanitario legate all'emergenza epidemiologica, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 117 del 17 agosto 2021 ha previsto che siano la provincia e la Città metropolitana a tener conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari adottati dal Governo.
  In merito alla possibile individuazione di ulteriori sedi per le operazioni di voto, segnalo che con il disegno di legge di conversione del decreto-legge dell'8 ottobre 2021 n. 139, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, è stata approvato un emendamento che ha introdotto una specifica disposizione con la quale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, per le elezioni provinciali previste per il 18 dicembre, stabilisce che possano essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale per il contrasto del COVID-19. In relazione alle altre questioni evidenziate la soluzione va ricercata nei diversi atti degli enti interessati che regolano le elezioni, ferma restando la disponibilità a verificare con gli enti interessati, sulla base di una loro eventuale normazione in materia elettorale, l'applicabilità delle disposizioni richiamate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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