ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07040

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 591 del 09/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARAIA GENEROSO MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021
D'IPPOLITO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021
DEIANA PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021
LICATINI CATERINA MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021
VARRICA ADRIANO MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021
TRAVERSI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021
PENNA LEONARDO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 09/11/2021
Stato iter:
10/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/11/2021
Resoconto ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/11/2021
Resoconto FONTANA ILARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 10/11/2021
Resoconto ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/11/2021

SVOLTO IL 10/11/2021

CONCLUSO IL 10/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07040
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Martedì 9 novembre 2021, seduta n. 591

   ZOLEZZI, MARAIA, DAGA, D'IPPOLITO, DEIANA, DI LAURO, LICATINI, MICILLO, TERZONI, VARRICA, TRAVERSI, VIGNAROLI, PENNA e NAPPI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   nel decreto-legge n. 77 del 2021 sono contenute numerose novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti e, all'articolo 35, viene affrontato il tema dei rifiuti trasformati in combustibili solidi secondari (Css) consentendo con autorizzazioni semplificate a impianti autorizzati al recupero dei rifiuti (R1) e a impianti di combustione a ciclo combinato di combustibili fossili di intraprendere la combustione di Css;

   rimane come clausola di salvaguardia la possibilità per l'autorità competente di bloccare la richiesta di autorizzazione semplificata, avviando il percorso dell'autorizzazione ordinaria;

   la capacità residua dei 350 inceneritori e coinceneritori esistenti è di circa 5 milioni di tonnellate nel 2020, secondo i dati Ispra; 450 mila tonnellate per i soli cementifici che potrebbero già bruciare in più questa quota di Css. Con il percorso verso la tariffa puntuale non c'è necessità di costruire nuovi impianti complessi, senza far viaggiare i rifiuti per 1 miliardo e 200 milioni di tonnellate di rifiuti lungo lo stivale;

   nell'articolo di Genon G. e altri «Perspectives and limits for cement kilns as a destination for RDF. Waste Manag» si legge come il fattore di trasferimento del Mercurio da Css a emissioni gassose è pari al 5 per cento quando questo viene utilizzato negli inceneritori, mentre è del 49 per cento nel caso di utilizzo nei cementifici;

   fattori di trasferimento maggiori per i cementifici sono anche evidenti nel caso del cadmio (emissioni percentuali 3,7 volte maggiori nel caso dei cementifici) e del piombo (fattore di trasferimento percentuale 203 volte maggiore nei cementifici). Gli NOx aumentano di 4-6 volte rispetto a un «normale» inceneritore, aumentano anche le diossine, anche per il cloro ammesso alle emissioni;

   a parere degli interroganti sarebbe opportuno costituire uno specifico servizio di supporto per le autorità competenti che dovranno valutare le richieste di autorizzazione semplificata alla combustione di Css e per valutare eventuali situazioni di degrado ambientale e sanitario, possibilmente legate a tali autorizzazioni –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare, anche fornendo informazioni aggiornate in merito al numero degli impianti che hanno richiesto l'autorizzazione semplificata per la combustione di Css ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021, al fine di limitare le autorizzazioni semplificate alla combustione dei rifiuti in base alla qualità dell'aria di un territorio, o a procedure d'infrazione ambientali in atto, all'esistenza di dati epidemiologici preoccupanti o alla scarsa percentuale di raccolta differenziata.
(5-07040)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-07040

  Riguardo le questioni poste dall'Onorevole interrogante, si rappresenta innanzitutto che, con l'articolo 35 (commi 2 e 3) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 sono state introdotte disposizioni in merito alle procedure autorizzative per gli impianti di incenerimento e coincenerimento nei casi di sostituzione dei combustibili tradizionali con il CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22.
  Il decreto ministeriale citato riconosce ad alcune specifiche tipologie di rifiuti, opportunamente selezionate e sottoposte ad operazioni di recupero in impianti allo scopo autorizzati, il titolo di combustibile. In particolare, vengono individuate 18 classi di CSS che cessano di essere rifiuto tra le 125 determinate dalla norma specifica UNI.
  Il CSS cui fa riferimento l'articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021, pertanto, è un End of Waste nazionale e il suo utilizzo è consentito in determinate tipologie di impianto, quali cementifici e centrali termoelettriche in possesso di autorizzazione integrata ambientale.
  Lo stesso decreto-legge n. 77 del 2021, inoltre, ha previsto che, se la sostituzione della tipologia di combustibile non comporta un incremento della capacità produttiva autorizzata ed è mantenuto il rispetto dei limiti di emissione che la norma stabilisce per il coincenerimento dei rifiuti, tale variazione non costituisce una modifica o variante sostanziale.
  La norma richiamata, come noto, prevede inoltre che l'autorità, qualora rilevi che la modifica comunicata sia sostanziale, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione e la modifica prevista non potrà essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
  Pertanto, le disposizioni vigenti mantengono la competenza per il rilascio del titolo autorizzativo, anche nella forma della comunicazione semplificata, fermo restando che le autorità competenti locali possono decidere, autonomamente, anche di procedere ad una nuova procedura istruttoria ed al conseguente rilascio di un nuovo titolo autorizzativo, in procedura ordinaria, per l'impianto.
  Si rappresenta che le autorizzazioni, ed i conseguenti regimi di controllo, si basano sull'adozione delle migliori tecniche disponibili (cosiddette BAT) in riferimento a quanto disposto dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  Le cosiddette BAT conclusion contengono una sintesi sulle migliori tecniche disponibili comprendente la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio necessario, i livelli di consumo.
  Entro quattro anni dall'uscita delle BAT conclusion le autorizzazioni devono essere, se necessario, i livelli di consumo.
  Tanto premesso nel confermare la gerarchia nella gestione dei rifiuti che peraltro, è stata rafforzata dall'introduzione attraverso il decreto legislativo n. 116 del 2020 della nozione di recupero di materia confermandone la priorità sul recupero, confermo che c'è la massima attenzione al tema della qualità dell'aria di un territorio o a procedure di infrazione in atto, all'esistenza di dati epidemiologici preoccupanti e alla scarsa percentuale di raccolta differenziata. Si rappresenta infine che nell'ambito del rilascio dei titoli autorizzativi, le competenti autorità possono sempre prevedere e stabilire nelle rispettive autorizzazioni valori limite di emissione più restrittivi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

incenerimento dei rifiuti

degradazione dell'ambiente