ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 590 del 08/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: VIETINA SIMONA
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 08/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA 24/02/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 08/11/2021
Stato iter:
24/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/02/2022
Resoconto FONTANA ILARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 24/02/2022
Resoconto GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/11/2021

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 24/02/2022

DISCUSSIONE IL 24/02/2022

SVOLTO IL 24/02/2022

CONCLUSO IL 24/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07023
presentato da
VIETINA Simona
testo presentato
Lunedì 8 novembre 2021
modificato
Giovedì 24 febbraio 2022, seduta n. 645

   VIETINA, GAGLIARDI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 113 del 1992 prevede l'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica nel comune di nascita;

   il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano, i cui oneri sono posti a carico di cittadini, imprese e associazioni per finalità celebrative o commemorative;

   a ciascun comune spetta provvedere a censire e classificare gli alberi piantati nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica;

   la legge ha la finalità di implementare il verde urbano e contrastare il fenomeno del disboscamento;

   i comuni interessati non hanno diligentemente adempiuto il dettato legislativo;

   a causa della scarsa applicazione da parte delle amministrazioni locali, il provvedimento è stato rinnovato dalla legge n. 10 del 2013 che ha anche ridefinito la giornata nazionale dell'albero celebrata il 21 novembre al fine di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e boschivo italiano;

   la nuova legge, per rendere più efficace la precedente, ha contestualmente limitato l'obbligo di porre a dimora l'albero per ogni neonato ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ed esteso tale obbligo anche nei confronti dei minori adottati e non solo di quelli residenti;

   per vigilare sul rispetto della legge è stato istituito un apposito «Comitato per lo sviluppo del verde pubblico»; tuttavia, nella prassi delle amministrazioni locali, la legge continua a trovare scarsa applicazione, ma non è previsto alcun tipo di sanzione per i comuni inadempienti all'obbligo –:

   se e in che tempi il Ministro interrogato intenda adottare iniziative di competenza finalizzate ad assicurare il rispetto della normativa in questione, sul presupposto della sua consolidata efficacia e validità.
(5-07023)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-07023

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, in merito all'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica, si rappresenta quanto segue.
  Si evidenzia innanzitutto che con la legge n. 133 del 29 gennaio 1992 è stato inizialmente istituito l'obbligo per i comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato, con lo scopo di implementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento.
  Successivamente il provvedimento è stato «rinnovato» con la legge n. 10 del 14 gennaio 2013, la quale ha anche introdotto prescrizioni per la tutela degli alberi monumentali, nonché ridefinito la Giornata Nazionale dell'Albero, allo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e boschivo italiano.
  Inoltre, con l'articolo 3 della sopra citata legge, è stata prevista l'istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica), nonché l'attribuzione delle relative competenze.
  Tra le varie attribuzioni del Comitato rientrano quelle di effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della citata legge n. 113 del 1992, oltre che di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento e tutela del verde pubblico e privato.
  Inoltre, il Comitato, con il supporto di ISPRA, ha il compito di predisporre una relazione, da trasmettere annualmente alle Camere, recante i risultati del monitoraggio e la programmazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore.
  Successivamente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 28 del 2 febbraio 2018 sono state definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
  La normativa sopracitata, pertanto, mira alla salvaguardia e alla promozione del verde pubblico e dispone, fra l'altro, alcune azioni da porre in essere da parte dei comuni, con l'obiettivo di attivare lo sviluppo dei centri urbani in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente e con esso dei cittadini, nella piena consapevolezza e conoscenza del proprio patrimonio verde, da gestire al meglio.
  Fra le iniziative di maggiore rilevanza curate da questo Ministero tramite il suddetto Comitato si evidenziano le pubblicazioni di Linee guida a cui i comuni fanno riferimento per porre in essere strumenti e migliori pratiche di gestione del verde pubblico, nonché la pubblicazione della «Strategia nazionale del verde urbano» nel 2018.
  Inoltre, sentito il Comitato, è stato emanato un apposito DM (n. 146 del 31 maggio 2016), per la messa a dimora di specie arboree in occasione della giornata nazionale degli alberi, di cui all'articolo 1 della legge n. 10 del 2013, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.
  Si evidenzia, altresì, per il positivo impatto inter-istituzionale riscontrato, la promozione di «stati generali» per il verde urbano, in collegamento con la giornata nazionale degli alberi, a favore di una diffusa sensibilizzazione delle varie istituzioni pubbliche preposte alla realizzazione delle attività indicate dalla norma.
  Nel merito specifico della attuazione della legge n. 113 del 1992, si fa presente che nel 2019 il Comitato ha posto un quesito all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito all'obbligo da parte dei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti della pubblicazione del bilancio arboreo a inizio e fine mandato del sindaco.
  La stessa ANAC ha dato riscontro con apposita delibera inoltrata al Comitato, in cui si determina la sussistenza per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 29 gennaio 1992, n. 113, ovvero l'obbligo di assicurare la conoscibilità del bilancio arboreo attraverso la sua pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale.
  Inoltre, la delibera precisa che ai casi di violazione dell'obbligo di pubblicare il bilancio arboreo si applicano le previsioni degli articoli 45, comma 4, e 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
  In particolare, il citato articolo 45 prevede che «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione».
  L'ANAC rappresenta, altresì, che la vigilanza sul rispetto dell'obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo è esercitato dall'Autorità ai sensi nel «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», adottato in data 29 marzo 2017.
  Infine, si specifica che la sopra richiamata delibera è stata diffusa ai comuni interessati tramite l'ANCI, presente nel Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con un proprio rappresentante.
  Questo Ministero continuerà a vigilare sulla applicazione della legislazione di settore valutando, altresì, ulteriori azioni tese a rafforzare la promozione e valorizzazione degli spazi verdi urbani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione forestale

protezione del patrimonio

comune