ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06964

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 586 del 02/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: GADDA MARIA CHIARA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 02/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA 02/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 02/11/2021
Stato iter:
03/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/11/2021
Resoconto FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA
 
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2021
Resoconto CENTINAIO GIAN MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI)
 
REPLICA 03/11/2021
Resoconto FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/11/2021

SVOLTO IL 03/11/2021

CONCLUSO IL 03/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06964
presentato da
GADDA Maria Chiara
testo di
Martedì 2 novembre 2021, seduta n. 586

   GADDA e FERRI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   l'originario articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 vietava l'immissione di fauna alloctona; attualmente, tale divieto è derogabile;

   tuttavia, per effetto del decreto ministeriale 2 aprile 2020, e soprattutto del correlativo allegato 3 «Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico», adottato dal competente Ministro, le restrizioni risultano eccessivamente vincolanti;

   la circolare esplicativa prot. 55247/2021 che riporta l'elenco delle specie ittiche di interesse alieutico, come indicato dal Ministero, costituisce «...un utile strumento di riferimento nei processi decisionali», rispetto al quale non può attribuirsi alcun valore giuridico non potendo una circolare o i relativi allegati apportare alcuna innovazione all'ordinamento giuridico positivo;

   l'elenco è basato su criteri scientifici discutibili in quanto specie come la trota fario e il coregone, immesse da più di un secolo, divengono improvvisamente «alloctone»;

   si realizza, altresì, una penalizzazione dell'acquacoltura e degli impianti per la pesca sportiva, ex articolo 3, comma 6, del decreto;

   è pregiudicata la pesca in acque interne, gli allevamenti, la troticoltura e i laghi di pesca sportiva con ricadute negative anche per l'economia delle aree interne vocate al turismo alieutico;

   l'attuale assetto appare irragionevole, in quanto:

    ex articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la tutela della flora e della fauna selvatiche non è assoluta ma occorre considerare esigenze economico-sociali e le particolarità locali;

    per il regolamento (UE) n. 1143/2014, né la Salmo trutta (trota fario), né l'Oncorhynchus mykiss (trota iridea), né il Coregonus lavaretus (coregone), compaiono nella lista delle specie aliene invasive;

   pertanto occorre, secondo l'interrogante:

    a) adottare un decreto ministeriale volto all'individuazione delle specie ittiche autoctone, onde superare le incertezze causate dalla circolare n. 55247 del 2021, statuendo la para-autoctonia delle specie coregone e trota fario analogamente a quanto fatto con il decreto ministeriale 19 gennaio 2015 «Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157 del 1992», adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ridefinendo in un secolo l'arco temporale di riferimento quale periodo di presenza conclamata della fauna ittica senza turbative gravi agli equilibri faunistici e ambientali locali;

    b) ridefinire i contenuti dell'allegato 3 afferente al decreto ministeriale 2 aprile 2020, per armonizzarlo con Carte ittiche e piani ittici regionali –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, per superare gli indicati profili di irragionevolezza delle restrizioni all'immissione di fauna alloctona e per evitare che risultino penalizzate le attività di acquacoltura e di pesca nelle acque interne.
(5-06964)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-06964

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  la tematica rappresentata afferisce alla competenza primaria del Ministero della transizione ecologica, per cui rispondo in base agli elementi dallo stesso forniti.
  Giova innanzitutto evidenziare che i limiti alle immissioni di specie ittiche non autoctone derivano dal DPR 357/1997, avendo il decreto direttoriale del 2 aprile 2020, richiamato dall'interrogante, un carattere meramente applicativo.
  In particolare, l'articolo 12 del DPR 357/1997 così come modificato dal DPR 102/2019, introduce una possibilità di deroga al precedente divieto assoluto di inserimento e di ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.
  Tale deroga può essere richiesta per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali.
  La condizione imprescindibile è che essa non produca alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, in piena conformità a quanto prescritto dall'articolo 22 della Direttiva 92/43/CEE.
  Per approfondire e chiarire i contenuti del citato Decreto direttoriale, il Ministero della transizione ecologica ha istituito un tavolo tecnico costituito dai Ministeri della salute, delle politiche agricole, dalle regioni e province autonome e da ISPRA.
  Nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico l'ISPRA, avvalendosi del supporto dell'AIIAD – Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci, ha redatto una lista delle sole specie di interesse alieutico delle acque dolci italiane, rispondenti alla definizione di autoctonia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o-quinquies del D.P.R. 357/97.
  La lista è stata poi trasmessa alle Amministrazioni delle regioni e province autonome con una circolare meramente esplicativa e potrà essere soggetta a revisioni per i frequenti cambiamenti tassonomici e nomenclaturali delle specie ittiche che rendono il quadro scientifico estremamente dinamico.
  Ciò premesso, è bene ricordare che, in base all'articolo 2, comma 1 del D.P.R. 357/97, si definisce «autoctona» una popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano, mentre è definita «non autoctona» quella popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana. Appare quindi superfluo fissare per decreto una lista delle specie autoctone.
  Per quanto di competenza, ci riserviamo di effettuare ogni eventuale opportuno approfondimento, con particolare riguardo alla sostenibilità economica e sociale delle suddette misure, qualora sussistano possibili risvolti di interesse nell'ambito della pesca marittima.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

popolazione autoctona

protezione della flora

vita selvatica