ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06947

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 584 del 28/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 28/10/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • DISABILITA'
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 28/10/2021
Stato iter:
21/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2022
Resoconto SASSO ROSSANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
 
REPLICA 21/04/2022
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/10/2021

DISCUSSIONE IL 21/04/2022

SVOLTO IL 21/04/2022

CONCLUSO IL 21/04/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06947
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Giovedì 28 ottobre 2021, seduta n. 584

   RIZZETTO. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:

   si apprende l'assurda vicenda di Gaia Padovani, prima persona non vedente a conseguire la laurea in medicina in Italia, il Ministero dell'Università nel 2019 non le ha garantito gli strumenti necessari per completare adeguatamente il test di selezione per l'ammissione alla scuola di specializzazione in psichiatria e, dopo un ricorso giudiziario, Gaia è stata ammessa alla scuola;

   a due anni di distanza, durante i quali la stessa ha continuato il suo percorso da specializzanda, è arrivata una sentenza del Tar Lazio che ha disposto la ripetizione della prova. Il Ministero dell'Università e della ricerca pertanto, l'ha convocata e con un preavviso di soli 20 giorni le ha chiesto di svolgere nuovamente il test il 4 novembre 2021;

   si evidenzia che alla prova di ammissione Gaia aveva già partecipato il 2 luglio 2019, tuttavia non la superò, pur ottenendo un dignitoso punteggio, poiché il Ministero non le fornì tutti gli strumenti necessari a cui hanno diritto i disabili alle selezioni. Sicché, fu poi ammessa alla specializzazione — con borsa di studio — sulla base di una serie di provvedimenti del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato. I giudici infatti riconobbero che il Ministero dell'università e della ricerca non aveva approntato le misure necessarie per farle sostenere la prova;

   ebbene, dopo due anni, senza che il Ministero avesse mai ottemperato alla riedizione della prova, nel mese di luglio 2021 è stata emessa una nuova sentenza del Tar, in cui si chiede che Gaia ripeta il test;

   si tratta di una vicenda inaccettabile sotto più profili, in cui viene violato il diritto allo studio di una persona disabile, prima non mettendola nelle condizioni di svolgere adeguatamente il test, poi chiedendole di svolgere la prova selettiva dopo due anni di studi presso la scuola di specializzazione, in cui la stessa è stata ammessa con provvedimento del giudice amministrativo;

   Gaia corre il rischio di rendere vani tutti i sacrifici affrontati in due anni di scuola di specializzazione, che ha frequentato in buona fede facendo affidamento su un provvedimento dell'autorità giudiziaria –:

   se e quali iniziative di competenza intendano assumere in relazione al caso in questione, anche per escludere che in futuro si ripetano vicende così ingiuste, che in sostanza a parere dell'interrogante violano palesemente il diritto allo studio.
(5-06947)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 aprile 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-06947

  On. Walter Rizzetto

   Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.
   L'Onorevole interrogante chiede delucidazioni sulla vicenda di una dottoressa non vedente, candidata ai test di selezione per l'ammissione ad una scuola di specializzazione medica, ai quali non sarebbero stati assicurati tutti gli strumenti necessari per completare adeguatamente tali test.
   Preliminarmente va precisato che la questione segnalata è oggetto di un ricorso giurisdizionale e che, pertanto, l'attività del Ministero si è conformata a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria nelle varie fasi del giudizio.
   Infatti, va detto che la ricorrente è stata ammessa con riserva alla scuola di specializzazione ambita, in forza di un'ordinanza cautelare della Sezione VI del Consiglio di Stato, emessa nel 2020 e puntualmente eseguita dalla scrivente Amministrazione.
   Successivamente, nel 2021, veniva pronunciata sentenza di merito della Sezione III del Tar Lazio, con la quale il Collegio, pur accogliendo il ricorso della candidata non vedente, rigettava tuttavia l'istanza della stessa ad ottenere il consolidamento e la definitività dell'iscrizione presso la Scuola di Specializzazione mesica.
   Il Tar per il Lazio, dunque, non riconoscendo alla ricorrente la stabilità e la definitività dell'iscrizione con riserva, reiterava, legittimamente, nei confronti dell'Amministrazione, l'ordine di riedizione della prova concorsuale a favore della ricorrente.
   L'Amministrazione provvedeva, dunque, ad eseguire pedissequamente tale ordine imposto dal Tar, inviando, nell'ottobre 2021, una nota interlocutoria all'Ateneo di interesse, nonché alla ricorrente, convocando le parti in indirizzo per la riedizione della prova concorsuale, che era stata all'uopo predisposta dalla Commissione Nazionale «somministrando alla ricorrente quesiti che non prevedano la lettura di immagini o grafici nonché assicurandole, oltre al tempo aggiuntivo già riconosciutole (60 minuti supplementari), l'assistenza di un tutor che sia in grado di leggere correttamente i quesiti proposti e lo svolgimento della prova in un'aula dedicata, in cui l'ascolto non sia in alcun modo impedito o anche solo reso più difficoltoso, nel rispetto, per il resto, delle modalità di svolgimento del test già prefissate dal Ministero per l'a.a. 2018/2019, fermo restando il rispetto di tutte le normative e degli atti generali in vigore, in materia di tutela della salute pubblica di fronte alla minaccia da COVID-19», esattamente come richiesto dalla sentenza in parola.
   La convocata parte ricorrente, tuttavia, non forniva a tale comunicazione alcun riscontro, né veniva avanzata alcuna richiesta di proroga della data indicata dall'Amministrazione per la riedizione della prova, fissata al 4 novembre 2021.
   La Dott.ssa presentava, invece, appello al Consiglio di Stato impugnando sia la Sentenza del Tar – al fine di contestare il mancato riconoscimento della stabilizzazione dell'iscrizione alla scuola di specializzazione – sia la nota di convocazione del Ministero, inviata alla ricorrente ai fini della ripetizione della prova.
   Il Consiglio di Stato, quindi, con ordinanza del 29 ottobre 2021, accoglieva le istanze cautelari della Dottoressa, sospendendo gli effetti della sentenza emessa dal Tar Lazio.
   Di conseguenza, il Ministero, in esecuzione della nuova ordinanza del Consiglio di Stato, comunicava tempestivamente alle parti interessate la revoca della riedizione della prova che era stata fissata per il 4 novembre 2021.
   Attualmente, quindi, la Dott.ssa risulta ancora iscritta alla Scuola di Specializzazione e la riedizione della prova non è stata eseguita, poiché, in realtà, «impedita» dell'ordinanza cautelare emessa dal CdS il 29 ottobre 2021. La situazione della candidata sarà definita con la sentenza d'appello di merito del Consiglio di Stato, ad oggi non ancora emessa.
   Sulla base degli elementi informativi appena illustrati, si evince, dunque, che l'Amministrazione ha sempre provveduto ad adempiere pedissequamente alle indicazioni emesse dall'autorità giudiziaria nel corso della causa intentata dalla ricorrente, la quale, allo stato attuale, verte sul consolidamento della posizione della stessa all'interno della scuola di specializzazione e non più sulla riedizione della prova, la cui mancanza, stigmatizzata nell'atto ispettivo, è stata, invero, predisposta dall'amministrazione e resa, per effetto della decisione del giudice, non attuabile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnamento superiore

diritto all'istruzione

disabile