ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06759

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 572 del 05/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: FIANO EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/10/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CECCANTI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2021


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 05/10/2021
Stato iter:
06/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/10/2021
Resoconto FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2021
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 06/10/2021
Resoconto FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/10/2021

SVOLTO IL 06/10/2021

CONCLUSO IL 06/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06759
presentato da
FIANO Emanuele
testo di
Martedì 5 ottobre 2021, seduta n. 572

   FIANO e CECCANTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 19 agosto 2021 la prefettura di Milano, in occasione della prossima tornata amministrativa, ha adottato una circolare che richiama i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale;

   all'interno di questa circolare è espressamente stabilito che «l'utilizzazione di strutture fisse (cosiddette gazebo) a fini di propaganda elettorale può essere consentita ... per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda»;

   tali strutture, tuttavia, «stante il divieto di affissione di manifesti al di fuori degli spazi consentiti, non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati», mentre sono ammesse, come richiamato dalla stessa circolare, le bandiere dei partiti e movimenti politici quando servano a identificare la titolarità del gazebo medesimo;

   tale normativa, a parere degli interroganti, è non solo piuttosto antiquata, alla luce del fatto che non contempla minimamente l'eventuale propaganda espletata via web o via social, che ormai costituiscono alcuni dei canali principali attraverso i quali viene svolta la propaganda elettorale, ma non appare neppure coerente e sistematica laddove autorizza gazebo per la propaganda elettorale e la distribuzione di volantini, consente l'apposizione di bandiere al fine di rendere politicamente riconoscibile il gazebo, ma non ammette che sul medesimo possano essere apposti manifesti raffiguranti, ad esempio, i candidati alle elezioni –:

   se il Ministro interrogato non ritenga necessario adottare iniziative per una revisione complessiva della normativa inerente alla propaganda elettorale durante le tornate elettorali, che la renda più attuale alla luce dei nuovi strumenti informatici non contemplati dalla normativa vigente, e se non ritenga opportuno adottare iniziative per innovare tale normativa consentendo l'apposizione dei manifesti elettorali anche all'interno e all'esterno dei gazebo già autorizzati per la propaganda elettorale, anche valutando la possibilità di configurare i gazebo come «strutture fisse» solo se stabilmente posizionati.
(5-06759)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-06759

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
  gli On.li interroganti chiedono chiarimenti, ed eventualmente modifiche, in merito alle modalità individuate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle connesse indicazioni ministeriali ai fini del corretto svolgimento della propaganda elettorale, in particolare con riferimento all'inserimento di manifesti elettorali anche all'interno e all'esterno dei gazebo già autorizzati per la cennata propaganda.
  Al riguardo, per avere un quadro della disciplina vigente, è utile innanzitutto richiamare l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha modificato la legge 4 aprile 1956, n. 212. Per effetto di tali modifiche, sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
  Le Giunte comunali, ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 212 del 1956, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati (o candidati uninominali nei collegi Camera e Senato).
  Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo quanto specificato nel richiamato articolo 2, secondo comma, della legge n. 212 del 1956.
  Tali spazi vengono materialmente assegnati in numero uguale a tutte le liste in competizione quando gli organi competenti alle delibere di regolarità delle liste trasmettono ai comuni le denominazioni delle liste ammesse. Da quel momento in poi è vietato effettuare propaganda fissa al di fuori di detti spazi gratuiti.
  Ciò premesso, per quanto concerne nello specifico i cosiddetti gazebo, va evidenziato che, trattandosi di strutture installate in maniera sostanzialmente fissa – sia pure per un periodo di tempo limitato – la loro utilizzazione a fini di propaganda elettorale per affiggere manifesti appare in contrasto con la richiamata normativa.
  La finalità dell'attuale normativa, cui si dà applicazione, appare quella di mantenere una par condicio tra i diversi partiti concorrenti onde evitare il rischio che mediante i gazebo, la cui installazione richiede costi ulteriori, si moltiplichino gli spazi per affissioni pubbliche di propaganda.
  Infine, non può non segnalarsi la piena disponibilità dell'Amministrazione dell'interno a fornire il proprio supporto tecnico in sede parlamentare, ove si ritenga di affrontare, in considerazione delle nuove modalità di comunicazione che sicuramente hanno potenzialità molto più ampie di quelle conosciute all'epoca della normativa vigente, il tema delle possibili modifiche in materia di propaganda elettorale, con riguardo appunto alla circostanza – segnalata dagli interroganti – che l'attuale disciplina «non contempla minimamente l'eventuale propaganda espletata via web o via social».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

propaganda elettorale

manifesto

revisione della legge