ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06697

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 568 del 21/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMETTO CARLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 21/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/09/2021
Stato iter:
22/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/09/2021
Resoconto GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/09/2021
Resoconto CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 22/09/2021
Resoconto GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/09/2021

SVOLTO IL 22/09/2021

CONCLUSO IL 22/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06697
presentato da
GIACOMETTO Carlo
testo di
Martedì 21 settembre 2021, seduta n. 568

   GIACOMETTO e MARTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il n. 41-bis) Tab. A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedeva che si applicasse l'aliquota ridotta (ad oggi al 5 per cento) alle «prestazioni sociosanitarie (...) in favore degli anziani ed inabili, (....), rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni»;

   l'articolo 1, comma 960, lettera b) e c), della legge n. 208 del 2015 ha sostituito la menzionata norma, per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 1° gennaio 2016, con la norma di cui al n. 1) della Tab. A, parte II-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 che stabilisce che si applichi l'aliquota del 5 per cento alle «prestazioni di cui ai numeri 18), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi»;

   in sostanza, le norme menzionate sono finalizzate ad agevolare l'Iva per le prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali, svolte da cooperative e loro consorzi indipendentemente dal soggetto destinatario della fatturazione;

   tali prestazioni sono spesso svolte dalle cooperative o loro consorzi o direttamente o sulla base di convenzioni, concessioni, appalti per la gestione, ad esempio, di Rsa o Cra. In tali casi, l'oggetto delle prestazioni previste è stabilito a priori dalle «stazioni appaltanti» o direttamente da protocolli regionali;

   le normative regionali prevedono rette omnicomprensive per tali servizi considerati unitariamente: le prestazioni erogate e fatturate dai consorzi risultano speculari a quelle prestate e fatturate, a questi ultimi, dalle cooperative. I contratti spesso comprendono anche l'erogazione dei pasti, la pulizia degli ambienti, la manutenzione e altre attività rivolte al paziente;

   ne consegue che, in termini di applicazione dell'Iva, tutte le prestazioni legate al conseguimento delle finalità di cui sopra, debbano essere considerate indissolubili, unitarie e assoggettate complessivamente all'aliquota speciale;

   in tal senso, il concetto di accessorietà ai fini Iva è stato definito dall'articolo 13 della direttiva 77/388/CEE, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (C-308/96 e C-94/97) e dalla Corte di cassazione (sentenza n. 11353 del 2011);

   l'amministrazione finanziaria ritiene, invece, che l'aliquota agevolata si applicherebbe esclusivamente per le prestazioni socio-sanitarie e non per eventuali prestazioni accessorie –:

   se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per un'interpretazione definitiva in merito alla natura unitaria ai fini Iva delle prestazioni di cui in premessa, rese da cooperative e loro consorzi.
(5-06697)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06697

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono dei chiarimenti interpretativi in ordine all'aliquota IVA da applicare alle prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali rese da cooperative e loro consorzi.
  In particolare, l'Onorevole interrogante, premesso che «tali prestazioni sono spesso svolte dalle cooperative o loro consorzi o direttamente o sulla base di convenzioni, concessioni, appalti per la gestione, ad esempio, di Rsa o Cra. In tali casi, l'oggetto delle prestazioni previste è stabilito a priori dalle stazioni appaltanti o direttamente da protocolli regionali» e che «e normative regionali prevedono rette omnicomprensive per tali servizi considerati unitariamente: le prestazioni erogate e fatturate dai consorzi risultano speculari a quelle prestate e fatturate, a questi ultimi, dalle cooperative. I contratti spesso comprendono anche l'erogazione dei pasti, la pulizia degli ambienti, la manutenzione a altre attività rivolte al paziente» chiede se non si ritenga opportuno «adottare iniziative per un'interpretazione autentica in merito alla natura unitaria ai fini IVA delle prestazioni di cui in premessa, rese da cooperative e loro consorzi».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quante segue.
  Giova preliminarmente evidenziare che, ai fini IVA, ciascuna prestazione di servizi deve essere in linea di principio considerata autonoma e indipendente.
  Ciò nondimeno, in taluni casi, più operazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente, devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti.
  In particolare, si è in presenza di un'unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (cfr. Corte di giustizia della UE 10 marzo 2011, cause riunite C 497/09, C 499/09, C 501/09 e C 502/09) e altererebbe la funzionalità del sistema dell'IVA.
  Un'altra ipotesi si ha quando una prestazione accessoria dipendente, costituisca per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore e detta prestazione assuma un'importanza secondaria rispetto alla prestazione principale, per cui ad essa «si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale».
  In particolare, una operazione può essere considerata accessoria ad una operazione principale quando la stessa integra, completa e rende possibile l'operazione principale (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate 15 luglio 2002, n. 230).
  L'accessorietà costituisce dunque una condizione di fatto, che va valutata caso per caso, in base alle caratteristiche delle operazioni coinvolte.
  Tale condizione, laddove presente, consente l'applicazione alle operazioni accessorie della stessa disciplina IVA prevista per l'operazione principale.
  Tanto premesso, in relazione alla questione prospettata dagli Onorevoli interroganti, Amministrazione Finanziaria ha recentemente ribadito, confermando la propria prassi consolidata, che «... affinché possa trovare applicazione la suddetta aliquota del 5 per cento è necessario che le cooperative sociali e/o loro consorzi effettuino, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le predette prestazioni nei confronti dei soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) dello stesso articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, tra cui sono riconducibili anche “gli anziani ed inabili adulti”».
  La gestione globale e unitaria di una RSA è, quindi, annoverabile tra le prestazioni di servizi cui risulta applicabile l'aliquota del 5 per cento di cui al punto 1) della Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 sopra citato. Non si ritiene, invece, possibile considerare, in modo indiscriminato, assoggettata ad aliquota ridotta qualsiasi prestazione di servizi che il consorzio acquisisca dalle cooperative consorziate al fine di attuare la gestione globale della RSA.
  La fornitura da parte delle cooperative consorziate di specifici servizi potrà fruire dell'aliquota IVA del 5 per cento sopra richiamata unicamente nel caso in cui il subcontraente fornisca un servizio che rientra tra quelli di cui al n. 1 della Parte II bis della Tabella A. In caso contrario, in relazione ai servizi singolarmente resi dalle cooperative sub contraenti, pur se destinati dal consorzio alla gestione della RSA, troverà applicazione il regime IVA proprio di ciascuna tipologia di servizi, anche in considerazione del soggetto prestatore.
  L'applicabilità dell'aliquota IVA del 5 per cento – in virtù del richiamato principio dell'accessorietà (cfr. articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) a prestazioni (principali) ricomprese nel n. 1 della Parte II-bis della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 – anche a prestazioni di tipo diverso presuppone una valutazione caso per caso, sulla base delle caratteristiche concrete dell'operazione posta in essere, eventualmente esperibile nell'ambito della trattazione di un'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  Deve infine evidenziarsi che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria, le norme recanti esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva, dovendo, al contrario, trovare applicazione per le sole fattispecie tassativamente contemplate dalla previsione agevolativa (cfr. tra gli altri, risoluzione n. 4/E del 17 gennaio 2017 e sentenza della Corte di cassazione n. 16854 del 20 giugno 2008).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione della legge

detrazione fiscale

cooperativa