ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06557

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 552 del 02/08/2021
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/09741
Firmatari
Primo firmatario: SUT LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/08/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/08/2021
Stato iter:
06/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2021
Resoconto NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/10/2021
Resoconto SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/08/2021

DISCUSSIONE IL 06/10/2021

SVOLTO IL 06/10/2021

CONCLUSO IL 06/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06557
presentato da
SUT Luca
testo di
Lunedì 2 agosto 2021, seduta n. 552

   SUT. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   si definiscono «esodati del commercio» gli ex esercenti che hanno cessato definitivamente l'attività tra il 2009 e il 2016, non essendo ancora in possesso del requisito anagrafico per accedere alla pensione e, al contempo, rimanendo esclusi dalla platea degli aventi diritto all'indennizzo «Ind Com» istituito dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (articolo 1-2), che definiva requisiti e condizioni per la fruizione del contributo, pari all'ammontare del trattamento pensionistico minimo;

   a partire dal 1996, l'indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale è stato più volte sospeso e reintrodotto, come avvenuto con la legge di stabilità del 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1 – comma 490) che ha riaperto i termini di domanda per gli esercenti «cessati», in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016;

   la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018 – articolo 1, commi 283-284) ha reso il suddetto indennizzo strutturale;

   la predetta manovra di bilancio fu seguita da una discussa circolare dell'Inps – la n. 77 del 2019 – che ha permesso l'accesso al beneficio agli esercenti attività commerciali cessate solo a partire dal 1° gennaio 2019, escludendo dagli aventi diritto i titolari delle attività chiuse precedentemente;

   il cosiddetto decreto-legge Crisi aziendali (decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge n. 128 del 2019), all'articolo 11-ter è intervenuto prevedendo l'estensione della prestazione economica alle imprese commerciali cessate anche nel periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2018;

   la circolare Inps n. 4/2020 ha poi subordinato la possibilità di fruizione dell'indennizzo ai requisiti fissati dalla norma istitutiva, demandando la definizione delle altre condizioni a quanto già stabilito nella Circolare n. 77/2019, lasciando dunque estromessi dalla tutela quegli esercenti che hanno cessato definitivamente l'attività tra il 2009 e il 2016, ma che non hanno potuto accedere alla prestazione poiché, pur in possesso del requisito anagrafico, hanno chiuso l'attività prima del 2017;

   un ordine del giorno presentato dall'interrogante durante l'iter di conversione del cosiddetto decreto Rilancio, successivamente accolto dal Governo pro tempore, ha impegnato il Governo medesimo a intraprendere quanto prima iniziative di salvaguardia per i commercianti che hanno cessato l'attività nel predetto periodo 2009-2016, avendo maturato i requisiti necessari entro il 31 dicembre 2018;

   la sopracitata platea di soggetti, rimasta di fatto esclusa dall'indennizzo «Ind Com» nonostante gli interventi legislativi atti a sanare la disparità sopra descritta, ha alimentato il Fondo Inps istituito nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, versando un'aliquota contributiva maggiorata dello 0,09 per cento che, con l'ultima legge di bilancio, è stata portata allo 0,48 per cento, ai fini del riequilibrio del «Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale», da cui attinge l'indennizzo;

   l'indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale è da considerarsi un ammortizzatore sociale, alla luce delle difficoltà che il commercio incontra da tempo;

   gli esodati del commercio non beneficiano di alcuna misura paracadute e sono, in buona parte, donne che hanno subito lo slittamento dell'età pensionabile conseguente alla «riforma Fornero», per poi essere tagliate fuori anche dagli aventi diritto all'indennizzo «Ind Com» –:

   se intenda adottare, in linea con gli impegni presi in precedenza dal Governo pro tempore e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, iniziative volte a includere – anche in forma graduale nella platea degli aventi diritto all'indennizzo «Ind Com», gli esercenti commerciali che hanno cessato l'attività tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e che hanno maturato i restanti requisiti, tra cui quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018.
(5-06557)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06557

  L'indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale è una prestazione introdotta dal decreto legislativo n. 207 del 1996, (articoli 1 e 2), più volte sospesa e reintrodotta, mediante la riapertura dei termini di domanda per gli esercenti «cessati» in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016.
  Le disposizioni in materia di indennizzo per i commercianti hanno tradizionalmente previsto tale tutela con riferimento ad un arco temporale definito (quello di vigenza della norma di volta in volta emanata), entro il quale si richiedeva la maturazione di tutti i requisiti di legge, con riferimento alle cessazioni di attività commerciale intervenute successivamente all'entrata in vigore delle stesse disposizioni.
  La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) con l'articolo 1, commi 283 e 284, ha reso strutturale la prestazione, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  Tale articolo 2 fa riferimento ai soggetti che abbiano più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne, iscritti al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
  Sulla base del dettato normativo, l'INPS, con la circolare n. 77 del 2019, ha individuato gli aventi diritto al beneficio negli esercenti le attività commerciali cessate a partire dal 1° gennaio 2019, escludendo dagli aventi diritto i titolari delle attività chiuse precedentemente.
  Con l'articolo 11-ter del successivo decreto-legge n. 101 del 2019 il legislatore è espressamente intervenuto sul punto prevedendo l'estensione della prestazione economica alle imprese commerciali cessate anche nel periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2018.
  L'attribuzione della prestazione è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle norme e, per effetto della successione tra le stesse, rimarrebbero attualmente non inseriti nella tutela, secondo quanto denunzia l'interrogante, gli esercenti che hanno cessato definitivamente l'attività tra il 2009 e il 2016, ma che non hanno potuto accedere alla prestazione poiché, pur in possesso del requisito anagrafico, hanno chiuso l'attività prima del 2017.
  Ciò posto, il riconoscimento del diritto all'indennizzo alla categoria di lavoratori segnalata nell'interrogazione in oggetto, richiede necessariamente un intervento legislativo, come già avvenuto in passato, allorquando il legislatore ha voluto riconoscere la tutela dell'indennizzo anche a soggetti che avevano cessato l'attività in periodi antecedenti, intervenendo con una disposizione espressa.
  Si rammenta, a titolo di esempio, la riapertura dei termini disposta dall'articolo 1, comma 490 della legge di bilancio 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha riguardato anche le cessazioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, oltre al già richiamato articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, che ha esteso retroattivamente, la tutela anche ai cessati dall'attività dal 1° gennaio 2017 (e non solo ai cessati dal 1° gennaio 2019).
  Concludo assicurando che il Ministero del lavoro è sensibile alla problematica evidenziata dall'interrogante ed è favorevole a valutare un'estensione dei soggetti tutelati, nel rispetto dei vincoli di compatibilità finanziaria dell'intervento. Al riguardo, è già stata avviata un'istruttoria tecnica per individuare la platea degli interessati.
  Da una prima stima, che andrà ulteriormente approfondita e circostanziata, i potenziali beneficiari risulterebbero in numero cospicuo e pertanto la misura, così come formulata, necessiterebbe di importanti risorse finanziarie.
  Per questi motivi, la sede più opportuna per valutare una proposta di intervento normativo e reperire le necessarie risorse finanziarie non potrà che essere quella di discussione della prossima manovra di bilancio, nell'auspicio che in Parlamento si possa trovare una soluzione soddisfacente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennizzo

condizione di pensionamento

economia aziendale