ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06520

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 549 del 28/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 28/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORETTO SARA ITALIA VIVA 28/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/07/2021
Stato iter:
08/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/09/2021
Resoconto MORETTO SARA ITALIA VIVA
 
RISPOSTA GOVERNO 08/09/2021
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/09/2021
Resoconto MORETTO SARA ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/09/2021

SVOLTO IL 08/09/2021

CONCLUSO IL 08/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06520
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Mercoledì 28 luglio 2021, seduta n. 549

   UNGARO e MORETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   sulla base dell'articolo 112 del decreto legislativo 385 del 1993 i confidi cosiddetti, minori sono tenuti a iscriversi ad un elenco che viene tenuto da un Organismo appositamente costituito dall'articolo 112-bis del medesimo decreto legislativo;

   tale Organismo ha il compito di gestire il suddetto elenco, determinare annualmente la misura dei contributi dovuti dagli iscritti e vigilare sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti;

   con la comunicazione n. 6 del 28 giugno 2021 l'Organismo ha determinato l'importo dei contributi di iscrizione annuale al predetto elenco, che si compone di una quota fissa e una quota variabile a carico degli iscritti;

   per l'anno 2021 tali contributi risultano considerevolmente aumentati rispetto al passato costituendo un costo rilevante per gli iscritti;

   gli importi stabiliti dall'Organismo dei confidi minori appaiono agli interroganti sproporzionati rispetto ai compiti che la legge attribuisce all'Organismo stesso, la cui struttura in termini anche di numero di componenti risulta essere sovradimensionata;

   i confidi minori risultano, peraltro, penalizzati rispetto a quelli sottoposti a normale vigilanza, in quanto questi ultimi, per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, non sopportano alcun costo;

   alla luce di quanto esposto si ritiene necessario un intervento diretto a rivedere l'assetto organizzativo del predetto Organismo, anche al fine di valutare una più attenta razionalizzazione delle sue risorse che possa comportare una riduzione dei costi di gestione, così da non inficiare l'operato dei confidi minori attraverso l'imposizione di un esborso spropositato rispetto alla ragion d'essere del contributo stesso –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di valutare, alla luce delle funzioni ad esso attribuite dalla legge, l'opportunità di rivedere l'attuale complessa struttura dell'Organismo di cui in premessa, la quale genera costi di mantenimento sproporzionati e insostenibili che vengono scaricati sui confidi minori attraverso l'incremento del contributo annuale dovuto dagli stessi.
(5-06520)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06520

  La riforma del testo unico bancario intervenuta con il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha previsto per più categorie di operatori «minori» attivi nel settore finanziario l'istituzione di Organismi di controllo il cui costo è stato posto a carico dei soggetti iscritti.
  L'Organismo, di cui all'articolo 112-bis t.u.b., per i cosiddetti confidi «minori» è disciplinato oltre che dalla norma appena citata, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 112-bis del t.u.b.:

   «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.
   2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma».

  Sotto il profilo della governance si osserva che: l'Organismo è vigilato dalla Banca d'Italia; lo Statuto è stato approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), sentita la Banca d'Italia (ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento n. 228 del 2015); i primi membri del Consiglio di Gestione sono stati nominati, tra persone dotate di elevati requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Mef; un dirigente del Mef siede nel Collegio Sindacale.
  La governance complessa di un soggetto avente per legge personalità giuridica di diritto privato si pone anche a presidio della corretta definizione degli oneri di gestione, laddove il citato decreto ministeriale n. 228 del 2011, all'articolo 8 comma 4, testualmente, stabilisce che: «Lo statuto definisce criteri oggettivi e predeterminati in base ai quali determinare l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti degli Organi e al Direttore generale, che tengano conto della natura e delle attività dell'Organismo, delle responsabilità connesse con l'incarico, della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico, in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi».
  Su tali basi risulta che il piano triennale 2021-2023, con il relativo budget previsionale, come anche il bilancio consuntivo 2020, sia stato ritualmente sottoposto dal Consiglio di Gestione dell'Organismo al vaglio degli organi competenti. E lo stesso dicasi per la delibera con la quale si sono stabiliti i criteri di riparto della spesa tra i confidi.
  I contributi percepiti dall'Organismo nel 2020 ammontano complessivamente a 779.000 euro.
  Quelli stimati per il 2021 ammontano a 821.000 euro. Tuttavia, considerato che l'Organismo non ha fini di lucro, questo costo è abbattuto di 48 mila euro da avanzi di gestione. Va tenuto naturalmente conto che il 22 per cento del budget dell'Organismo è assorbito dall'Iva (non detraibile).
  Sul piano del contenimento dei costi, risulta che l'Organismo non ha dipendenti, né sede fisica e utilizza soluzioni telematiche per effettuare i controlli a distanza.
  L'Organismo è divenuto operativo nel 2020. Il processo di iscrizione dei confidi, in larga misura già iscritti all'elenco previsto dall'articolo 155 comma 4 del previgente t.u.b., è stato ultimato nel 2021. Dei 274 confidi minori censiti dalla Banca d'Italia al 31 dicembre 2019, quelli oggi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 t.u.b., sono 179.
  Continua, infatti, la contrazione del numero dei confidi che si registra ormai da diversi anni. Si pensi che nel 2014 i confidi (compresi i vigilati dalla Banca d'Italia) erano 530 mentre nel 2020 erano complessivamente 309. Vi è stato, infatti, un processo di razionalizzazione, soprattutto attraverso aggregazioni, ma non sono mancati i fallimenti (anche eclatanti come quello di Eurofidi) e le liquidazioni volontarie.
  Il panorama dei confidi risulta molto variegato, anche sotto il profilo della dimensione organizzativa e finanziaria adeguata a svolgere il ruolo di facilitatori del credito. Come si evince da recenti analisi:

   circa il 90 per cento delle garanzie dei confidi minori è erogato dal 50 per cento dei confidi iscritti;

   per contro vi è un altro 50 per cento dei confidi minori che detiene circa il 10 per cento delle garanzie, con flussi annui medi, comunicati dai confidi all'Ocm, che sono al di sotto dei 600 mila euro.

  L'Ocm svolge funzioni di non secondaria importanza in relazione a questi soggetti che, come è noto, sono anche un importante veicolo nell'utilizzo delle agevolazioni pubbliche per le piccole e medie imprese. Tra l'altro, l'Organismo:

   oltre a tenere l'elenco, è stato dotato di poteri di vigilanza informativa e ispettiva anche funzionali a, come prevede l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 228/201, «verificare il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività»;

   svolge un'azione di controllo rispetto al fenomeno della concessione abusiva di garanzie finanziarie;

   partecipa alle azioni volte a qualificare il sistema dei confidi, ad esempio incoraggiando l'adozione dei bilanci in formato Xbrl;

   ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», con particolare riferimento al comma 258, svolge la funzione di verificare la sussistenza delle condizioni – stabilite in un distinto decreto ministeriale in corso di emanazione – per l'effettuazione, da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, delle operazioni di prestito a valere sulle risorse del Fondo prevenzione usura, di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996.

  Per l'esercizio di tali funzioni il dato del costo medio per ciascun confidi è pari allo 0,097 per cento dei flussi, che equivale allo 0,033 per cento dello stock, entro il citato limite di legge dello 0,5 per cento.
  Peraltro, si rammenta che con l'articolo 51 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «Cura Italia»), è stata prevista la deducibilità dei contributi versati all'Organismo da quelli dovuti ai fondi inter-consortili (nel limite dello 0,05 per cento dei flussi) previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269: tale intervento, in sostanza, ha ridotto l'onere contributivo nei confronti dell'Organismo a partire dal 2020.
  Non sembrerebbe corretto, infine, ritenere penalizzati i confidi «minori» in confronto con i confidi iscritti all'albo ex articolo 106 TUB, raffrontando i soli contributi di iscrizione al rispettivo elenco o albo. I confidi maggiori, iscrivendosi all'albo di cui al citato articolo 106, sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia e alla specifica normativa prevista per gli intermediari finanziari, dovendone pertanto sostenerne i relativi, significativi oneri di compliance cui, invece, i confidi minori non sono soggetti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

costo d'esercizio