Legislatura: 18Seduta di annuncio: 543 del 20/07/2021
Primo firmatario: SUT LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2021 ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2021 CARABETTA LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2021 FRACCARO RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2021 GIARRIZZO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2021 MASI ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2021 ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2021 PALMISANO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2021 PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2021 SCANU LUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/07/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 20/07/2021
DISCUSSIONE IL 21/07/2021
SVOLTO IL 21/07/2021
CONCLUSO IL 21/07/2021
SUT, CHIAZZESE, ALEMANNO, CARABETTA, FRACCARO, GIARRIZZO, MASI, ORRICO, PALMISANO, PERCONTI e SCANU. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:
il «Clean energy package», che fissa il quadro regolatorio della governance dell'Unione europea per l'energia e il clima, contiene la direttiva sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili (Red II) e la direttiva su regole comuni per il mercato interno dell'elettricità (Iem);
nelle more del recepimento della Direttiva Red II ed in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni ivi contenute, l'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 ha autorizzato la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili (Cer), dettandone la relativa disciplina e le relative condizioni;
in particolare, la normativa ha previsto che gli azionisti o membri (persone fisiche, condomini, piccole e medie imprese, enti locali), siano capaci di produrre, consumare e condividere energia a condizione che, per le imprese private, la partecipazione non costituisca l'attività commerciale principale. Inoltre possono partecipare alla creazione di Cer solo i nuovi impianti alimentati da Fer di potenza complessiva non superiore a 200 kW (entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001) per i quali i punti di prelievo e i punti di immissione siano ubicati su reti elettriche di BT sottese, alla data di creazione della Cer, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (cabina secondaria);
tuttavia, trattandosi di un intervento normativo sperimentale, lo stesso limita la sua applicazione a comunità energetiche ristrette;
l'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che reca la delega per il recepimento della Red II, contiene princìpi e criteri per l'attuazione della stessa e taluni di essi si intersecano strettamente con l'attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);
promuovere la crescita delle Cer è essenziale affinché le imprese possano condividere i propri consumi d'energia, ottenendo incentivi statali da redistribuire a vantaggio di tutti gli iscritti e riducendo significativamente le proprie emissioni di gas serra –:
quali iniziative di competenza ritenga di adottare per un recepimento della direttiva «Red II» orientata alla rimozione di tutti gli ostacoli di natura normativa e amministrativa che limitano nel concreto le piccole e medie imprese nel partecipare pienamente al processo di aggregazione e rivestire un ruolo centrale nel potenziamento del sistema di produzione elettrica e nel conseguimento dei nuovi obiettivi europei al 2030.
(5-06463)
La progressiva ed ingente penetrazione delle FER, svolgerà un ruolo importante nel lungo percorso verso la decarbonizzazione.
Nello specifico, anche in virtù della recente approvazione della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea» e il conseguente prossimo recepimento della Direttiva RED II (sulle fonti energetiche rinnovabili), si ci si è posti l'obiettivo di individuare aree e superfici idonee alla realizzazione degli impianti FER, a cui è inscindibilmente connesso il tema della creazione di un quadro regolatorio semplificato e accessibile per gli impianti FER stessi.
E ciò in continuità con quanto avviato con il decreto Semplificazioni, ovvero prevedere che per quel che riguarda gli impianti FER inseriti nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e nelle configurazioni di autoconsumo collettivo, sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa e o regolatoria.
Questo, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta.
In tale modo ci si propone di evitare i principali effetti distorsivi sul mercato, prevedendo altresì meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi.
Le discipline risultanti da questi interventi intendono garantire un quadro autorizzativo omogeneo che permetta lo sviluppo dei progetti in un arco temporale ben definito, oltre a favorire gli investimenti in nuova capacità rinnovabile e consentire la decarbonizzazione della generazione in condizioni di sicurezza, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC.
In occasione dell'imminente recepimento della direttiva RED II e in attuazione della legge delega n. 53/2021, il Ministero che rappresento intende proseguire nella linea di azione già avviata, favorita da una prima fase di accelerazione anche grazie alle ingenti risorse stanziate nel PNRR per la promozione delle CER, attuando una strategia che prevede l'ampliamento del perimetro delle Comunità stesse e l'ammissione agli incentivi di impianti di potenza maggiore rispetto a quelli ammissibili nella prima fase sperimentale.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):riduzione delle emissioni gassose
consumo d'energia
inquinamento stratosferico