ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06442

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 541 del 15/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 15/07/2021
Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/11/2021
Resoconto GAVA VANNIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 25/11/2021
Resoconto TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/07/2021

DISCUSSIONE IL 25/11/2021

SVOLTO IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06442
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Giovedì 15 luglio 2021, seduta n. 541

   TERZONI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva europea 2018/851 del 30 maggio 2018 stabilisce un nuovo quadro comunitario per la gestione dei rifiuti. Tale norma è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 116 del 2020 che ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 anche per quanto riguarda i rifiuti provenienti da attività economiche che possono essere gestiti nella filiera dei rifiuti domestici (cosiddetti assimilati);

   la norma comunitaria, nella versione inglese, al considerando 10, esclude espressamente e inequivocabilmente la possibilità di assimilare ai domestici rifiuti diversi rispetto ai codici dei capitoli «15 01» e «20» («Waste falling under other chapters of that list is not to be considered as municipal waste»). Anche nelle versioni nelle altre lingue principali della Unione europea l'esclusione è categorica. Invece nella traduzione italiana della direttiva vi è un probabile errore di traduzione in quanto l'esclusione non è più categorica e diventa «I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani»;

   nell'elenco di cui all'allegato L quater, «Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2» della Parte IV relativo ai codici CER del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificato dal decreto legislativo 116 del 2020 compare, unico caso tra codici diversi da quelli dei capitoli 15 01 e 20, il codice 080318 «TONER: toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*»;

   il successivo allegato L quinquies «Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2» include una lunga serie di attività economiche i cui rifiuti possono essere ricompresi tra quelli della filiera dei rifiuti urbani. Tra queste, genericamente, «uffici, agenzie e studi professionali» oppure «attività artigianali di produzione beni specifici» che, di per sé, possono usare toner tipici delle attività commerciali. Inoltre è lecito pensare che anche altre aziende più propriamente di carattere industriale, che hanno uffici nei loro stabilimenti, possano, consapevolmente o inconsapevolmente, disfarsi dei toner per uso commerciale attraverso la filiera domestica;

   tale situazione determina difficoltà operative e procedurali nei gestori della raccolta dei rifiuti domestici e criticità per quanto riguarda i controlli, generando anche incertezza tra le aziende. Inoltre, i rilevanti costi per la corretta gestione di questi particolari rifiuti derivanti da attività propriamente economiche vanno a ricadere sulla tariffa pagata per la stragrande parte dai semplici cittadini;

   toner usati per le attività economiche non possono essere considerati «simili per natura e composizione» come dispone il comma 1 lettera b-ter) punto 2 a quelli comunemente usati dai semplici cittadini privati per le stampanti domestiche. I primi possono contenere anche chili di polvere residua, i secondi pochi grammi. Anche le potenzialità per quanto riguarda il riciclo è ovviamente diversa;

   a scala nazionale si stima la produzione di alcune migliaia di tonnellate di rifiuti appartenenti a questi due codici –:

   se intenda adottare iniziative per chiarire, anche attraverso l'eventuale interlocuzione con la Commissione europea, la discrepanza tra la traduzione in italiano della direttiva 2018/851 e le indicazioni della direttiva approvata;

  se intenda valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di escludere il codice CER 080318 tra quelli dell'allegato L quater della parte IV del decreto-legge n. 152 del 2006;

  se non ritenga necessario adottare iniziative, in subordine, per una più stringente regolamentazione dei materiali e delle attività di cui agli allegati L-quater e L-quinquies sopracitati per quanto attiene alla qualifica dei toner come rifiuto, adottando criteri chiari per escludere dalla filiera dei rifiuti domestici quei toner aventi caratteristiche più propriamente commerciali.
(5-06442)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-06442

  Con riferimento alle questioni poste dall'Onorevole interrogante, si osserva che in sede di recepimento della Direttiva 2018/851, con il Decreto legislativo n. 116/2020 è stato inserito, tra i codici dell'Elenco Europeo Rifiuti (EER) contenuti nell'allegato L-quater del Codice dell'ambiente («Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter], punto 2» della parte Quarta), quello identificativo dei toner per stampa.
  Difatti, dal primo gennaio 2021 è venuta meno la distinzione tra «rifiuti urbani» e «rifiuti assimilati agli urbani», cosicché i rifiuti elencati nell'allegato L-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, simili ai rifiuti domestici e prodotti dalle utenze non domestiche riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso decreto legislativo, sono da considerarsi urbani.
  La Direttiva (UE) 2018/851, tra le altre disposizioni, ha imposto l'introduzione di una nuova definizione di rifiuti urbani, individuandone anche le finalità.
  In particolare, il considerando 10 della predetta Direttiva chiarisce come, al fine di poter confrontare le prestazioni in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani dei diversi Stati Membri (influenzate dal livello di assimilazione dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche), è assolutamente indispensabile che la definizione di rifiuto urbano sia armonizzata a livello europeo e che tutti gli Stati Membri includano i medesimi rifiuti in tale definizione.
  In tal modo non si dovrebbero creare difformità e disparità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani imposti dalla suddetta Direttiva.
  Pertanto, non vi è alcuna discrezionalità a livello nazionale nella definizione dei rifiuti che devono essere considerati «urbani».
  In ogni caso, la Direttiva chiarisce anche, all'articolo 3, lettera 2-ter, ultimo capoverso, che la definizione di rifiuto urbano non interferisce sulle decisioni degli Stati Membri relative alla ripartizione delle competenze e delle responsabilità nella gestione di detti rifiuti.
  Infine, per quanto concerne lo specifico inserimento del codice EER 080318 «Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317» tra quelli del citato allegato L-quater al decreto legislativo n. 152 del 2006, occorre precisare che già la norma previgente consentiva ai comuni di gestire tali rifiuti, anche di provenienza da fonti non domestiche, sulla scorta di propri regolamenti interni adottati per l'individuazione della tipologia dei rifiuti da assimilare agli urbani.
  Questo Ministero, tuttavia, sta effettuando approfondimenti sulla tematica rappresentata, con il supporto di Ispra.
  Pertanto, considerata la possibilità di classificare il suddetto rifiuto anche con un codice a specchio e, quindi, la difficoltà per il produttore del rifiuto di valutarne la pericolosità, si sta considerando l'opportunità di una modifica normativa proprio per l'esclusione del codice EER 080318 «Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317» dall'allegato L-quater al decreto legislativo n. 152 del 2006, per le utenze non domestiche, lasciando immutata la disciplina previgente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

gestione dei rifiuti

rifiuti domestici