ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06287

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 528 del 22/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/06/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/06/2021
Stato iter:
23/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/06/2021
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/06/2021
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/06/2021
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/06/2021

SVOLTO IL 23/06/2021

CONCLUSO IL 23/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06287
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Martedì 22 giugno 2021, seduta n. 528

   CANCELLERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'evasione fiscale è un problema atavico dell'Italia, come evidenziano i dati esaminati dal Centro studi Unimpresa: le mancate entrate per le casse statali ammontano a 1.068 miliardi di euro tra il 2000 e il 2021, di cui 930 miliardi per tasse e multe mai pagate; in questo periodo il fisco italiano ha incassato solo il 13 per cento del «carico» tributario, equivalente a 139 miliardi di euro;

   l'ultimo quadro fornito dal direttore dell'Agenzia delle entrate e presidente dell'Agenzia delle entrate – Riscossione presenta un «magazzino» di 987 miliardi, di cui il 15 per cento relativo a soggetti falliti, il 13 per cento a persone o aziende morte, il 13 per cento a nullatenenti, il 45 per cento a soggetti su cui sono state già avviate senza successo azioni esecutive; quindi, su circa mille miliardi quello che si può realisticamente sperare di riscuotere è poco più del 7 per cento del totale, cioè 74 miliardi di euro;

   uno dei principali problemi è la durata dei vari contenziosi, di cui la maggior parte non va a buon fine, inseguendo crediti minori, invece di aggredire prioritariamente gli importi più grossi;

   l'inefficacia dei processi di riscossione è evidente: ogni anno 5.600 enti differenti affidano alla riscossione 29 milioni di singoli ma diversi crediti che sono relativi a più di 8 milioni di contribuenti; gli interventi sono indistinti per tutte le tipologie di credito iscritte a ruolo e questo determina, di fatto, l'impossibilità di rimodulare l'azione di recupero secondo princìpi di «efficienza ed efficacia»; il totale incassato nel 2000 era il 28 per cento, nel 2018 il 6,6 per cento, nel 2019 il 4,3 per cento fino allo 0,4 per cento del 2020, l'anno della crisi da COVID-19;

   riformare il sistema della riscossione appare pertanto necessario ed urgente, con meccanismi meno farraginosi, tassazioni più comprensibili e soprattutto più sopportabili; per creare un rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente leale e trasparente è essenziale favorire una rapida ed efficiente compensazione tra crediti/debiti tributari –:

   se non ritenga opportuno assumere iniziative, anche di natura normativa, per riformare il sistema di riscossione anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(5-06287)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06287

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, evidenzia come i processi di riscossione messi in atto in ambito nazionale risultino troppo spesso inefficaci e inidonei a permettere di risolvere definitivamente l'annosa problematica dell'evasione fiscale in Italia, e segnala la necessità di un urgente intervento di riforma del sistema nazionale della riscossione che preveda «meccanismi meno farraginosi, tassazioni più comprensibili e soprattutto più sopportabili, per creare un rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente leale e trasparente».
  Pertanto l'Onorevole interrogante chiede se non si ritenga opportuno assumere iniziative, anche di natura normativa, per riformare il sistema di riscossione anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare le più recenti novità introdotte in materia di riscossione volte ad effettuare uno stralcio delle cartelle fiscali di minore entità.
  L'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto decreto-legge «Sostegni»), convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede – nel comma 4 e ss. – l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  Detta misura riguarda i carichi ricompresi anche in precedenti procedure di definizione agevolata e gravanti su persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, o su soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel predetto periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
  Il successivo comma 5 prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
  Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale che fisserà la data dell'annullamento automatico dei debiti è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
  Infine, il comma 10 del menzionato articolo 4 prevede espressamente che, ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, debba trasmettere alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
  Al riguardo si fa presente che la cennata relazione in esame è attualmente in corso di predisposizione e sulla base delle informazioni e indicazioni in essa contenute potranno essere individuati gli ipotetici interventi di riforma eseguibili in materia di riscossione.