Legislatura: 18Seduta di annuncio: 524 del 15/06/2021
Primo firmatario: SUT LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2021 CARABETTA LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2021 CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2021 FRACCARO RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2021 GIARRIZZO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2021 MASI ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2021 ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2021 PALMISANO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2021 PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2021 SCANU LUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 15/06/2021
DISCUSSIONE IL 16/06/2021
SVOLTO IL 16/06/2021
CONCLUSO IL 16/06/2021
SUT, ALEMANNO, CARABETTA, CHIAZZESE, FRACCARO, GIARRIZZO, MASI, ORRICO, PALMISANO, PERCONTI e SCANU. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha istituito un sistema di controlli, in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in capo al Gestore dei servizi energetici (Gse), volto alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l'erogazione degli incentivi medesimi e per l'eventuale diniego e decadenza degli stessi a fronte della mancata sussistenza di tali presupposti;
fin dalla sua declinazione pratica, tuttavia, la disciplina dei controlli è apparsa sproporzionata in quanto, a fronte di irregolarità meramente formali e quindi di violazioni «non rilevanti», il Gse ha, sovente, comminato la sanzione più severa disponendo la decadenza totale dall'incentivo e determinando situazioni sfavorevoli sul piano finanziario per gli operatori del settore;
il legislatore, nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, è intervenuto novellando la norma e disponendo che il Gse fornisca al Ministero competente gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli in conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, e stabilisca le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ovvero quelle previste al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che, al momento dell'accertamento della violazione, percepiscono incentivi;
l'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ratione temporis applicabile, prevede che il Gse disponga la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile, al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà;
ad oggi, il Ministero della transizione ecologica non ha emanato la disciplina organica e aggiornata dei controlli ai sensi della normativa vigente;
il Gse continua a non applicare la decurtazione degli incentivi e, di fatto, a non erogare alcun incentivo, seppur «decurtato» agli operatori interessati (per lo più piccole imprese e persone fisiche), agendo diversamente da quanto sancito dalla giurisprudenza amministrativa per la quale la norma è di immediata applicabilità anche in assenza di un decreto ministeriale sui controlli (Tar Lazio, sentenza 7 gennaio 2021, n. 188) –:
quali iniziative di competenza ritenga di adottare per garantire la tempestiva emanazione del decreto attuativo di cui in premessa e l'applicazione da parte del Gse del vigente articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
(5-06218)