ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06193

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 520 del 08/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: BOLOGNA FABIOLA
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 08/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA 08/06/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 08/06/2021
Stato iter:
09/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/06/2021
Resoconto GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 09/06/2021
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 09/06/2021
Resoconto GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/06/2021

SVOLTO IL 09/06/2021

CONCLUSO IL 09/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06193
presentato da
BOLOGNA Fabiola
testo di
Martedì 8 giugno 2021, seduta n. 520

   BOLOGNA e GAGLIARDI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il Sasn è il Servizio assistenza sanitaria ai naviganti (marittimi e aeronaviganti), da alcuni anni accorpato all'Usmaf, gestore degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera;

   gli Usmaf-Sasn svolgono funzioni di fondamentale importanza. I primi costituiscono la frontiera sanitaria contro il rischio di importazione di malattie infettive connesso ai movimenti internazionali di persone e mezzi di trasporto, mentre i secondi erogano prestazioni sanitarie di medicina generale, specialistica e assistenza farmaceutica al personale navigante. Negli ambulatori si effettuano, inoltre, esami diagnostici di tipo strumentale e interventi di chirurgia;

   gli Usmaf e i Sasn svolgono, inoltre, funzioni medico-legali per l'accertamento dell'idoneità psicofisica dei naviganti, dei marittimi e della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il conseguimento delle patenti di guida e nautiche, oltre a garantire al personale appartenente a una della categorie descritte nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, le visite mediche preventive all'imbarco, le visite periodiche per l'accertamento dell'idoneità alla navigazione e le visite per il conseguimento o il rinnovo di licenze aeronautiche;

   questi servizi sono erogati e gestiti direttamente dal Ministero della salute, tramite 87 infermieri e medici di medicina generale e specialisti. Il personale indicato non è però assunto nel ruolo sanitario alle dipendenze del servizio sanitario nazionale, ma opera con accordi nazionali rinnovati ogni 4 anni;

   ne consegue che questi operatori sanitari, nonostante abbiano tutti i doveri dei dipendenti di ruolo del Ministero, non godano dei medesimi diritti. Solo a titolo esemplificativo, non vengono riconosciute agli stessi le tutele sociali e patrimoniali di cui possono usufruire i dipendenti di ruolo, tra cui la applicabilità della legge n. 104 del 1992, la maternità, i buoni pasto, il salario accessorio e il Tfr, la tredicesima mensilità, i permessi retribuiti per motivi familiari, l'infortunio professionale e la copertura assicurativa Inail;

   il Ministero della salute non può ulteriormente consentire questo trattamento discriminatorio al personale sanitario degli Usmaf-Sasn, soprattutto in un momento particolare come quello attuale in cui il personale sanitario di frontiera assume un ruolo di fondamentale importanza –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative intenda assumere perché agli operatori degli uffici Usmaf-Sasn venga riconosciuto il ruolo sanitario alle dipendenze del servizio sanitario nazionale e, in ogni caso, condizioni di impiego con tutele analoghe a quelle del personale di ruolo.
(5-06193)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-06193

  L'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, è assicurata, in Italia e all'estero, dal Ministero della salute per il tramite dei propri ambulatori, o dei propri medici fiduciari nelle zone sprovviste di ambulatori, ovvero tramite strutture del Servizio Sanitario Nazionale o strutture private accreditate direttamente con lo stesso Ministero o con il Servizio Sanitario Nazionale.
  Il personale sanitario (medico e non medico) operante presso i suddetti ambulatori presta la propria attività in base ad apposita Convenzione, disciplinata da specifici accordi di settore. Detti rapporti presentano caratteristiche peculiari, che non consentono di ricondurli a quelli della dipendenza pubblica, ovvero del lavoro subordinato tout court, né sono assimilabili tout court a rapporto di lavoro autonomo.
  Infatti, i sanitari in questione prestano la loro attività avvalendosi di risorse tecniche e strumentali messe a disposizione dal Ministero della salute, sono destinatari di istituti tipici del lavoro dipendente, quali ad esempio, l'osservanza dell'orario di lavoro, la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, la tutela sindacale, i sistemi di rilevazione delle presenze, la corresponsione mensile del compenso, e ciò sebbene non sia prevista l'applicazione di altri istituti normativi ed economici, pur sintomatici del rapporto subordinato, quali la tredicesima, il trattamento di fine rapporto, il rapporto gerarchico con superiori, gli assegni familiari, nonché alcuni istituti della maternità facoltativa.
  In sostanza, mentre gli operatori professionali non medici che prestano attività nel SSN sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato contrattualmente riconosciuto, regolamentato da appositi contratti collettivi nazionali, il personale ora in questione soggiace ad una disciplina completamente diversa.
  Si tratta, quindi, di rapporti non inquadrabili in nessuno degli schemi tipici sopra richiamati (subordinato o autonomo), e che non trovano corrispondenza in nessun altro settore del pubblico impiego, costituendo un unicum in cui convivono elementi di autonomia ed elementi di subordinazione.
  In fattispecie analoghe, la giurisprudenza, civile e amministrativa, si è orientata nell'inquadrare i predetti rapporti nell'ambito della parasubordinazione, pervenendo così ad escludere il rapporto di pubblico impiego, pur in presenza di alcuni tipici elementi della subordinazione.
  Tanto premesso, in data 30 aprile 2020, i rappresentanti della parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative (FP CGIL, CISL FP, UIL PA, USB P.I.) hanno siglato la nuova ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), operante negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti Uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati USMAF-SASN).
  La sottoscrizione di tale Accordo è giunta al termine di una complessa e articolata trattativa, che ha visto impegnate le parti negoziali per un lungo periodo, in ragione della specialità che contraddistingue questa categoria di personale.
  In particolare, nel corso delle trattative negoziali per il rinnovo dell'Acn di categoria, le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno chiesto di definire due questioni di particolare rilevanza sociale ed economica, quali:

   1) immissione nei ruoli della dipendenza del personale in parola;

   2) applicazione di alcuni istituti, tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali il riconoscimento dei benefici della legge n. 104/1992, l'estensione dell'astensione per gravidanza e puerperio anche al periodo facoltativo, l'introduzione dei congedi parentali, dei permessi per lutto, dei permessi elettorali, ecc...

  Sono in corso presso la Direzione generale del personale dell'organizzazione e del bilancio di questo Ministero gli opportuni approfondimenti sulla questione.
  In sintesi, la nuova ipotesi di Accordo prevede un trattamento migliorativo, sul piano giuridico ed economico, per il personale citato e, contestualmente, introduce profili di maggiore chiarezza nella regolamentazione di alcuni istituti normativi ed economici, nell'ottica di migliorare l'efficienza dell'assistenza sanitaria erogata e ottimizzare l'impiego delle risorse umane.
  Assicuro che il Ministero della salute intende offrire la massima disponibilità per approfondire i margini di praticabilità giuridica della soluzione auspicata dagli On. li interroganti.