ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06165

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 518 del 04/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: QUARTAPELLE PROCOPIO LIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 28/05/2021
Stato iter:
10/06/2021
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/06/2021

RITIRATO IL 10/06/2021

CONCLUSO IL 10/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06165
presentato da
QUARTAPELLE PROCOPIO Lia
testo di
Venerdì 4 giugno 2021, seduta n. 518

   QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il 29 aprile 2021 il Consiglio dei ministri ha deliberato alcune nomine per le nuove sedi diplomatiche e S.E. Andrea Mario Vattani è stato designato per ricoprire il ruolo di ambasciatore presso la sede diplomatica di Singapore;

   l'ambasciatore Andrea Mario Vattani, «console fascio-rock», così passato alle cronache giusto dieci anni fa, nelle vesti di Katanga (il suo nome d'arte), partecipò alla testa del gruppo Sottofasciasemplice, sul palco di una kermesse organizzata da CasaPound, ricambiando il saluto romano del pubblico;

   per questo episodio, l'ambasciatore Vattani subì il richiamo con effetto immediato a Roma, un ammonimento disciplinare e una sospensione di quattro mesi dal servizio senza stipendio;

   Vattani impugno al Tar del Lazio sia il provvedimento di richiamo in Patria, che la sospensione dal servizio. Nel ricorso sul rimpatrio il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si costituì in giudizio, ma la prima sezione (sentenza n. 9877 del 2012) dichiarò improcedibile il ricorso per sopravvenuta «carenza di interesse», condannando il Ministero stesso al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente. Dopo aver proposto appello al Consiglio di Stato (n. 4195 del 2013) il Ministero inviò poi una nota di rinuncia, con compensazione delle spese. La sezione quarta del Consiglio di Stato il 19 aprile 2018, in sede giurisdizionale, non poté che dichiarare quel ricorso «improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse»;

   anche il ricorso relativo alla sospensione dal servizio e dallo stipendio si risolse il 27 marzo 2019 con un decreto della terza sezione del Tar del Lazio che lo dichiarò estinto per «perenzione», cioè per essere trascorsi più di cinque anni senza che una esplicita richiesta di decisione fosse stata avanzata da nessuna delle due parti –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto rappresentato e se alla luce di ciò non ritenga idoneo valutare l'opportunità che l'ambasciatore possa rappresentare la Repubblica italiana in sede di corpo diplomatico.
(5-06165)