ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06136

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 518 del 04/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 31/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/05/2021
Stato iter:
01/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/06/2021
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 01/06/2021
Resoconto CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/06/2021
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/06/2021

SVOLTO IL 01/06/2021

CONCLUSO IL 01/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06136
presentato da
PASTORINO Luca
testo presentato
Venerdì 4 giugno 2021
modificato
Martedì 1 giugno 2021 in Commissione VI (Finanze)

   PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   Sace S.p.a. è l'ente gestore del programma «Garanzia Italia»;

   in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il programma prevede la concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2021 (come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) in favore di soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma a imprese colpite dall'epidemia da Covid-19;

   il decreto ha previsto le seguenti condizioni di accesso per beneficiarne: avere sede legale in Italia, non essere identificata come impresa in difficoltà ai sensi dei regolamenti europei alla data del 31 dicembre 2019, non avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate alla data del 29 febbraio 2020, né controllare né essere controllata direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese inserito sulla blacklist europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali;

   l'articolo 1, comma 2, lettere a), c), h) e m), ha perimetrato le condizioni di ammissibilità dei finanziamenti relative rispettivamente a: durata e preammortamento, importi massimali per i finanziamenti assistiti da garanzia, limiti ai costi dei finanziamenti garantiti e ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dei soggetti finanziati ad esito del finanziamento coperto da garanzia;

   il medesimo articolo, al comma 2, lettere i), l), n) e n-bis), stabilisce gli impegni che un'impresa beneficiaria di garanzia deve assumere;

   il manuale operativo del programma prevede che la richiesta di ammissione alla garanzia Sace presentata da un'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore debba contenere autodichiarazioni circa il rispetto delle condizioni di accesso e l'assunzione degli impegni previsti dal decreto;

   il soggetto finanziatore è tenuto a confermare, in fase di presentazione della richiesta di garanzia a Sace, di aver ricevuto dall'impresa beneficiaria tutte le autodichiarazioni sopracitate, a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e a inviare a Sace comunicazioni trimestrali che le consentano il monitoraggio dei singoli finanziamenti erogati e la verifica, inter alia, dell'assenza di comunicazioni da parte dell'impresa beneficiaria in merito alla violazione degli impegni assunti –:

   su quale campione di imprese beneficiarie e con quali esiti la Sace abbia finora effettuato verifiche in house sul rispetto, in fase di concessione delle garanzie, delle condizioni di accesso e delle condizioni di ammissibilità dei finanziamenti e, in fase di monitoraggio, sul rispetto degli impegni assunti.
(5-06136)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 1 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06136

  In riscontro all'interrogazione relativa all'attività di verifica di SACE per la concessione delle garanzie nell'ambito del programma «garanzia Italia», si precisa che il decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (il «Decreto Liquidità»), in relazione al processo per l'ottenimento della garanzia SACE (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione), prevede due modalità di intervento distinte in funzione del fatturato dell'impresa in Italia e del numero dei dipendenti (consolidato se appartenente ad un gruppo), come di seguito indicato:

   «procedura ordinaria»: riservata ad imprese con fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a n. 5.000 - gestita attraverso canali ordinari e con l'emanazione di decreto ministeriale;

   «procedura semplificata»: per le imprese con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti in Italia inferiore a n. 5.000 e per finanziamenti di ammontare inferiore a 375 Milioni di euro - gestita attraverso la piattaforma online cosiddetta «Portale Garanzia Italia».

  Le operazioni relative alla «procedura ordinaria» sono sottoposte alle usuali verifiche istruttorie svolte dalle competenti strutture tecniche di SACE che, effettuate le verifiche di eleggibilità e conformità normativa rispetto ai requisiti previsti dal Decreto Liquidità e completata positivamente l'istruttoria creditizia sull'impresa beneficiaria, le sottopongono all'organo deliberativo. Nel caso di delibera positiva, l'emissione della garanzia resta subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti.
  In linea con le previsioni del Decreto Liquidità, dato il carattere di urgenza dell'intervento, diversamente da quanto previsto per il processo «ordinario», il modello operativo «semplificato» è sviluppato sul principio cardine dell'affidamento, sia in termini di istruttoria creditizia sia di verifiche di eleggibilità e sulle dichiarazioni rese dal soggetto finanziatore e dal debitore.
  Al fine di mitigare il rischio di dichiarazioni errate da parte delle banche/debitori – nel calcolo degli importi ammessi a garanzia e dei criteri di eleggibilità – sono previsti specifici controlli automatici nel sistema in fase di rilascio della garanzia.
  Nel caso in cui vengano evidenziate anomalie durante i controlli effettuati, viene inibito automaticamente l'inserimento della richiesta. Nello specifico, vengono effettuati i seguenti controlli di coerenza sulle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria e dal soggetto finanziatore:

   a. correttezza della percentuale di copertura richiesta (valutando fatturato e numero di dipendenti come disposto dal Decreto Liquidità);

   b. verifica che le commissioni e i tassi di interesse previsti in caso di erogazione del finanziamento senza garanzia sarebbero stati superiori a quelli applicati in presenza della garanzia SACE;

   c. controllo sull'eventuale duplicazione per errore della richiesta di garanzia in fase di richiesta;

   d. verifica che, in caso di «PMI», l'impresa abbia già avuto accesso al Fondo di Garanzia o che appartenga ad una categoria merceologica esclusa;

   e. verifiche sull'entità dell'importo del finanziamento richiesto rispetto al limite previsto per la singola impresa o per il gruppo a cui appartiene, prendendo in considerazione eventuali richieste pregresse di garanzie di cui al Decreto Liquidità.

  Sono inoltre previsti ulteriori controlli in modalità cosiddetto «batch» (ovvero elaborazioni con esecuzione differita). Nel caso in cui si evidenzino anomalie su tali controlli, possono generarsi due diverse casistiche, quali: (a) respingimento dell'operazione; ovvero (b) assegnazione della richiesta ad una fase «pending».
  Nello specifico, la richiesta di garanzia viene, inter alia, respinta nel caso in cui:

   l'anagrafica presentata dall'impresa (codice fiscale del cliente) risulti inesistente;

   l'anagrafica presentata dall'impresa (codice fiscale della capogruppo del cliente) risulti inesistente;

   qualsiasi delle anagrafiche di cui ai punti precedenti verta nell'ambito di una procedura concorsuale.

  La classificazione della pratica come «pending» avviene in alcune specifiche casistiche (come a titolo esemplificativo in caso di capogruppo estera). In questi casi la pratica viene inviata ad un ufficio dedicato che ha il compito di analizzare la posizione dell'impresa e valutare le eventuali azioni da intraprendere.
  La documentazione sottostante l'operatività è basata su un principio generale di responsabilità imputabile al soggetto coinvolto nel processo (ad es. impresa, soggetto finanziatore), coerente con il livello di controllo che il soggetto stesso è in grado di esercitare sulle informazioni e dichiarazioni fornite in fase di richiesta di garanzia.
  In base a tale principio le fattispecie che possono determinare l'esclusione del soggetto finanziatore dal pagamento dell'indennizzo risultano circoscritte ad inadempimenti direttamente imputabili al soggetto finanziatore (ad es. mancata retrocessione a SACE del premio per la garanzia, mancato rispetto degli impegni a carico del soggetto finanziatore previsti dal Decreto Liquidità, mancata attivazione di rimedi una volta a conoscenza di una violazione da parte dell'impresa degli impegni previsti dallo stesso Decreto, e altro). SACE si è dotata di apposite procedure interne volte alla verifica di tali circostanze in caso di richiesta di indennizzo.
  SACE, inoltre, ai fini di una maggiore tutela, effettua controlli a campione atti a verificare il rispetto da parte delle imprese beneficiarie degli obblighi assunti e delle dichiarazioni rese (es. destinazione delle somme incassate, accordi sindacali, divieto di distribuzione dei dividendi) relativamente ad un campione significativo di operazioni. Le attività di verifica a campione sono state avviate dal primo trimestre del 2021. Ad oggi, non sono state riscontrate significative difformità.
  È inoltre previsto l'obbligo a carico del soggetto finanziatore di inviare a SACE (su base trimestrale) un report relativo, da un lato, all'andamento delle singole operazioni (esposizione, eventi pregiudizievoli, rating, insoluti, ecc.) al fine di monitorare l'andamento del portafoglio e, dall'altro, il rispetto degli obblighi assunti da parte delle imprese beneficiarie (nella misura in cui il soggetto finanziatore sia pervenuto in possesso di tali informazioni).
  Ad oggi, risultano regolarmente forniti da tutte le banche accreditate i report trimestrali previsti nei quattro trimestri di operatività relativamente a tutte le operazioni garantite.