ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06125

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 517 del 27/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: CANTONE LUCIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/05/2021
Stato iter:
14/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/07/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 14/07/2021
Resoconto CANTONE LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/05/2021

DISCUSSIONE IL 14/07/2021

SVOLTO IL 14/07/2021

CONCLUSO IL 14/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06125
presentato da
CANTONE Luciano
testo di
Giovedì 27 maggio 2021, seduta n. 517

   LUCIANO CANTONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il settore del trasporto aereo sta attraversando una grave crisi dovuta agli effetti della pandemia da Covid-19 e di tale situazione ha subito effetti di ampie dimensioni il settore del trasporto aereo, soprattutto le società di handling aeroportuali;

   i lavoratori hanno potuto fronteggiare la drammatica situazione creatasi, grazie agli strumenti di ammortizzatore sociale, cassa integrazione guadagni in deroga e cassa integrazione guadagni straordinaria, e con il sostegno del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

   fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è stato istituito con il decreto interministeriale 7 aprile 2016 n. 95269;

   con tale intervento normativo, in attuazione dell'articolo 40, comma 9, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la disciplina del previgente Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stata adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015;

   il predetto decreto, all'articolo 2, comma 1, lettera b) nell'individuate le finalità del Fondo, ne ha confermato l'intervento al fine di assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;

   l'articolo 5 del decreto interministeriale stabilisce, però, che il «Fondo può erogare le seguenti prestazioni: a) prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di Aspi/Naspi e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche seguito della stipula di un contratto di solidarietà»;

   purtroppo, molti dei lavoratori del settore impiegato in attività dei servizi da terra aeroportuali hanno subito allo stato una vera discriminazione, poiché la circolare n. 8/2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operando un'interpretazione, a giudizio dell'interrogante formalistica e meramente letterale, dell'articolo 5, sembrerebbe escludere l'intervento del Fondo a favore dei lavoratori sul presupposto del mancato richiamo della norma nella ipotesi di Cig in deroga;

   tale interpretazione contrasta con l'obiettivo esplicitamente espresso dalla disciplina del Fondo di consentire l'integrazione salariale nel caso in cui l'orario lavorativo subisca una riduzione ed indipendentemente dall'ammortizzatore sociale;

   le organizzazioni sindacali Filt CGIL Catania, Filt CGIL Campania, Filt CGIL Brindisi hanno chiarito che si tratta di lavoratori, prevalentemente appartenenti ad aziende del Sud che sono state costrette ad utilizzare da marzo 2020 solo la Cigd e per i quali per il periodo marzo-dicembre 2020 non ha operato il Fsta; ma le ragioni di tale esclusione sono incomprensibili soprattutto se si considera che tutte le aziende del settore e tutti i lavoratori aderiscono e contribuiscono al fondo stesso e che da gennaio 2021 tale discriminazione è stata sanata dalla legge finanziaria;

   in conclusione, si deve ribadire che dal combinato disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 95269 del 2016 e dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, si evince l'operatività del Fondo anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, atteso che lo stesso deve intervenire a sostegno del reddito in favore dei lavoratori che, in costanza del rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa ricevendo a qualsiasi titolo un'integrazione salariale;

   tale interpretazione normativa è, inoltre, l'unica che consente di garantire un trattamento non discriminatorio tra lavoratori e le stesse imprese del trasporto aereo, fortemente colpite dall'emergenza sanitaria e le altre che hanno potuto pienamente usufruire degli strumenti emergenziali introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020 –:

   quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare al riguardo, affinché l'Inps – Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale sani tale situazione in modo da garantire un trattamento non discriminatorio dei lavoratori dei servizi di terra aeroportuali.
(5-06125)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06125

  Con il presente atto parlamentare l'Onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo il riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
  In base al decreto interministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016, il suddetto Fondo può erogare prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.
  Voglio preliminarmente sottolineare che, pur se all'inizio dell'emergenza i trattamenti in deroga non consentivano l'integrazione da parte del Fondo, il Ministero – consapevole delle difficoltà cui sarebbe andato incontro il settore – ha ugualmente assicurato la tutela dei lavoratori con diverse forme di CIGS.
  Una di queste forme è stata rappresentata dal decreto ministeriale n. 147 del 15 dicembre 2020, che, all'unico articolo, ha previsto che «per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e all'articolo 1 nel citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie è valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'articolo 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva».
  In merito alla problematica sollevata nell'atto, faccio presente per effetto di uno specifico intervento del legislatore, operato con l'articolo 1, comma 714, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e, poi, successivamente, con l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stata espressamente prevista l'estensione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 95269 del 2016, ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per quelli compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
  Proprio in queste ore, il Parlamento è intervenuto sulla questione in oggetto, al fine di mitigare ulteriormente gli effetti della crisi pandemica sui lavoratori del settore aeroportuale ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Come noto, presso la Camera dei deputati, nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge «Sostegni bis», è stata approvata una disposizione che stanzia 12 milioni di euro per l'anno 2021, per estendere le prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS, anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori del settore, con il riconoscimento delle spettanze arretrate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
  Inoltre, segnalo che, – sempre in sede di conversione del cosiddetto decreto «Sostegni bis» – è stata incrementata la dotazione del citato Fondo di solidarietà di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.
  Le misure adottate testimoniano pertanto la particolare attenzione delle istituzioni alla tutela dei lavoratori e dei settori produttivi che hanno maggiormente sofferto le conseguenze dell'emergenza sanitaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cassa integrazione

trasporto aereo

aeroporto