ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06119

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 516 del 26/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: COSTA ENRICO
Gruppo: MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Data firma: 26/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/05/2021
Stato iter:
27/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/05/2021
Resoconto COSTA ENRICO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
 
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2021
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 27/05/2021
Resoconto COSTA ENRICO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/05/2021

SVOLTO IL 27/05/2021

CONCLUSO IL 27/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06119
presentato da
COSTA Enrico
testo di
Mercoledì 26 maggio 2021, seduta n. 516

   COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), all'articolo 1, commi 1015-1022, ha previsto che nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500;

   si prevede che il rimborso sia ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e che sia riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità; sono inoltre previsti i casi di esclusione dal rimborso in caso di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati, estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione o sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione;

   il comma 1019 del suddetto articolo stabilisce che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti delle risorse stanziate, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio; il comma 1020 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021;

   i sessanta giorni previsti dalla legge per l'adozione del decreto attuativo di tali disposizioni di legge, che attribuiscono un diritto a un rimborso per gli assolti, sono passati invano –:

   entro quale data si intenda adottare il decreto attuativo di cui in premessa, considerato che lo stesso è necessario a rendere esigibile il rimborso delle spese legali agli imputati assolti.
(5-06119)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-06119

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante rappresenta che la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha riconosciuto all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500 e chiede di sapere «…entro quale data si intende adottare il decreto attuativo…» del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, «…necessario a rendere esigibile il rimborso delle spese legali agli imputati assolti…».
  In proposito deve essere innanzitutto ricordato che la legge di bilancio n. 178 del 2020, all'articolo 1 commi 1015 - 1022, ha riconosciuto all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile (a far data dalla entrata in vigore della legge, e quindi dal 1o gennaio 2021) perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500. Il rimborso non è riconosciuto nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e di condanna per i residui reati, di estinzione del reato per amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione (articolo 1 comma 1018). Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che si sarebbe dovuto adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, verranno definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi previsti dall'articolo 1 comma 1015 nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1 comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio ai quali l'assolto ha dovuto prendere parte e alla durata del giudizio stesso. Per le summenzionate finalità, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è stato istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 (per gli anni 2021, 2022 e 2023), ammontare che costituisce il limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 comma 1015; il relativo capitolo di bilancio n. 1265 (azione supporto alla erogazione dei servizi giustizia) è stato affidato in gestione alla Direzione Generale degli Affari Interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia di questo Dicastero.
  L'istituto giuridico in esame può essere ricompreso nel novero degli strumenti giuridici di natura lato sensu compensativa, come tali volti a garantire un ristoro a favore del cittadino per un'attività lecita riferibile allo Stato (quale l'attività giudiziaria avviata e condotta nel rispetto delle regole processuali) ma produttiva di un danno alla luce dell'intervenuta assoluzione dell'imputato. Va altresì sottolineata sia la natura eccezionale dell'istituto, che deroga al principio generale della responsabilità civile costituito dalla illiceità del fatto generatore di un damnum non iure datum, sia – e corrispondentemente – il principio di stretta interpretazione delle norme che lo disciplinano.
  Non può non essere posto in risalto, con riferimento alla adozione del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1 comma 1019 (decreto che sarà comunque adottato da questo Dicastero nel lasso di tempo più ristretto possibile), la estrema complessità delle attività e dei relativi adempimenti da eseguire, di carattere istruttorio e organizzativo, segnatamente con riferimento alle opportune verifiche concernenti la congruità delle risorse annuali stanziate rispetto alla platea dei possibili beneficiari – vanno all'uopo necessariamente sottolineati alcuni profili critici derivanti dalla esiguità del fondo appostato in bilancio (8 milioni di euro all'anno al massimo) rispetto al numero potenzialmente molto ampio dei soggetti aspiranti alla elargizione del beneficio (oltre 125 mila domande), con un rimborso medio nella esigua misura di 63 euro –, ancora in fase di completa analisi e valutazione, dovendosi provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Nel contesto su delineato non poche difficoltà comporta la locuzione per cui l'elaborazione dei «...criteri...» e delle «...modalità di erogazione dei rimborsi...» nonché «…le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020…» deve essere effettuata «...attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio...». Infatti, sembrerebbe agevole ritenere che la norma voglia indicare come elemento di priorità nella liquidazione il numero di gradi di giudizio cui l'assolto ha dovuto prendere parte e la durata del giudizio stesso. Tuttavia il dato problematico che si sta affrontando ai fini della adozione del decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1 comma 1019 riguarda la possibilità di accesso nel procedimento di liquidazione alle informazioni al riguardo rilevanti, atteso che non è prevista dalla legge alcuna conoscenza del fascicolo processuale, dovendosi altresì rilevare che il mero dato della durata del giudizio in talune evenienze può essere anche scarsamente significativo in quanto quella durata può dipendere anche da comportamenti tenuti dall'imputato.
  In ogni caso è fermo l'impegno del Ministero al pronto adempimento di quanto previsto fermo l'obbligo di sintonizzare tale attività alla ragionevole interpretazione del dato normativo.