ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06080

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 515 del 25/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: D'ALESSANDRO CAMILLO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 25/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA 25/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/05/2021
Stato iter:
26/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/05/2021
Resoconto FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA
 
RISPOSTA GOVERNO 26/05/2021
Resoconto NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 26/05/2021
Resoconto FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/05/2021

SVOLTO IL 26/05/2021

CONCLUSO IL 26/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06080
presentato da
D'ALESSANDRO Camillo
testo di
Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

   D'ALESSANDRO e FERRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha previsto che l'aumento della pensione riconosciuta agli invalidi civili totali spetta a partire dai 18 anni e non dal sessantesimo anno di età;

   la circolare dell'Inps n. 107 del 23 settembre 2020 ha reso operativo l'aumento delle pensioni di invalidità;

   l'assegno Inps riconosciuto agli invalidi civili totali è stato, infatti, portato fino a 651,51 euro;

   vi sono casi di persone soggette a invalidità civile totale che sono altresì gravate da ulteriori invalidità, come la parziale cecità;

   tali persone cumulano quindi due distinte forme di invalidità;

   prima dell'innalzamento della pensione riconosciuta agli invalidi civili totali, alle persone che cumulavano due diverse forme di invalidità spettavano dunque due diverse pensioni;

   a seguito dell'innalzamento della pensione per gli invalidi civili totali, risulta invece che, per chi cumula due distinte pensioni di invalidità, l'Inps sommi le due diverse pensioni sino ad arrivare ad una cifra unica massima di euro 651,51;

   la cifra di 651,51 euro è stata però prevista come massima solo per chi ha un'unica pensione di invalidità civile totale;

   occorre comprendere se chi è portatore sia di una invalidità civile totale, sia di altra invalidità parziale possa cumulare le due pensioni sino a superare la cifra di 651,51 euro;

   le persone portatrici di doppia invalidità dovrebbero quindi vedersi riconosciuta la somma di 651,51 euro per l'invalidità totale, più un'ulteriore somma per l'invalidità parziale –:

   se il Ministro interrogato intenda chiarire se chi è portatore sia di invalidità civile totale, sia di altra invalidità parziale possa cumulare le due pensioni, vedendosi riconosciuta la cifra di 651,51 euro per l'invalidità totale, da sommarsi all'ulteriore cifra spettante per l'invalidità parziale.
(5-06080)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06080

  Il decreto-legge n. 104 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, ha esteso il diritto alla maggiorazione previsto dalla legge n. 448 del 2001 (cosiddetto «incremento al milione»), finora spettante ai soggetti con più di sessanta anni, agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.
  Tale maggiorazione è riconosciuta a condizione che vengano rispettati i limiti di reddito personali previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con quelli del coniuge, per quelli coniugati).
  A seguito dell'emanazione del citato decreto-legge, l'INPS ha emanato la circolare n. 107 del 23 settembre 2020, nella quale ha indicato il riconoscimento d'ufficio della maggiorazione entro i limiti reddituali, che da ultimo, per l'anno 2020, sono i seguenti:

   a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

   b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

    redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;

    redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

  Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo reddituale.
  Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge.
  Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro.
  Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
  Il limite reddituale di 8.469,63 è dato dal prodotto mensile di euro 651,51 per tredici mensilità. A titolo di esempio se un invalido non ha altri redditi ed è titolare di due pensioni, la misura economica di entrambe le prestazioni costituisce reddito che potrà essere maggiorato, per differenza, fino a euro 651,51.
  Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge n. 388 del 2000, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
  Si evidenzia invece, ai fini di quanto richiesto dall'interrogante, che – a legislazione vigente – per il raggiungimento del limite reddituale concorrono le pensioni possedute a qualsiasi titolo dal titolare e dal coniuge.
  Ciò premesso, ritengo che il tema sollevato sia meritevole della massima attenzione, trattandosi di soggetti svantaggiati per le quali occorre garantire il massimo livello di tutela e di sostegno. Al riguardo, ritenendo certamente condivisibile la finalità sottesa alla richiesta di cumulabilità delle pensioni di invalidità, assicuro l'impegno del Ministero del lavoro a considerare la fattibilità di un intervento in tale senso, facendo presente comunque che dovrà essere oggetto di una valutazione più complessiva, che tenga conto anche dei debiti criteri di sostenibilità finanziaria e di omogeneità con l'intero sistema assistenziale e previdenziale.