ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 515 del 25/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: INVIDIA NICCOLO'
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 25/05/2021
AMITRANO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 25/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/05/2021
Stato iter:
26/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/05/2021
Resoconto CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 26/05/2021
Resoconto NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 26/05/2021
Resoconto CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/05/2021

SVOLTO IL 26/05/2021

CONCLUSO IL 26/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06076
presentato da
INVIDIA Niccolò
testo di
Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

   INVIDIA, CASO e AMITRANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   tra i mesi di giugno e agosto 2021 scadranno le nomine di molti docenti con incarico annuale, i quali, conseguentemente, accederanno alla nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi);

   contemporaneamente prenderanno avvio le attività del Piano scuola estate nelle quali, presumibilmente, potrebbero essere impiegati proprio i docenti «precari», vista la nota carenza di personale scolastico e lo svolgimento del Piano nei mesi estivi;

   i docenti richiamati per svolgere le attività scolastiche si troveranno quindi costretti a scegliere se percepire l'indennità della Naspi o sospenderla per partecipare al Piano scuola estate. Tale situazione potrebbe, da un lato, non rendere disponibile il personale docente necessario alle attività programmate del Piano scuola estate e, dall'altro, costringere i docenti precari a rinunciare alla maggior remunerazione dell'indennità di disoccupazione per svolgere attività utili ai fini curriculari –:

   se il Ministro interrogato sia al corrente di tale situazione e quali iniziative di competenza intenda adottare per agevolare la partecipazione dei docenti precari al Piano scuola estate evitando la sospensione dell'indennità di disoccupazione.
(5-06076)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06076

  Il tema sollevato dall'onorevole interrogante riguarda l'ipotesi di sospensione per i docenti precari della scuola dell'indennità NASpI nel caso di eventuale partecipazione al cosiddetto «Piano scuola estate».
  Per i profili di competenza del Ministero del lavoro, occorre richiamare la disciplina generale in materia di NASpI, recata dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, la quale non prevede una generale incompatibilità tra la prestazione di disoccupazione e un nuovo impiego. Infatti, la compatibilità della Naspi con una nuova occupazione dipende dall'ammontare del reddito percepito dal disoccupato.
  Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (quindi 8.000 euro) decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Diversamente, il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.
  Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (quindi 4.800 euro) deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In tal caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto.
  Per quanto riguarda il caso di specie relativo all'utilizzazione dei docenti precari nell'ambito del cosiddetto Piano scuola estate, occorrerebbe verificare la sussistenza dei requisiti per la conservazione dell'indennità di disoccupazione, che certamente sono connessi al carattere e al livello retributivo della prestazione lavorativa richiesta.
  Nell'attribuire la massima considerazione al tema sollevato, faccio presente che ogni valutazione in ordine alla possibilità di agevolare gli insegnanti «precari» alla partecipazione al cosiddetto Piano scuola estate, evitando una sospensione della NASpI che avrebbe conseguenze penalizzanti per quanto riguarda il trattamento economico, dovrà necessariamente essere condotta e condivisa con il Ministero dell'istruzione, che ha competenza prevalente in tale materia.