ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06035

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021
RIBOLLA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06035
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 18 maggio 2021, seduta n. 510

   CENTEMERO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, RIBOLLA e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   i soggetti esteri residenti in Stati e territori fiscalmente cooperativi hanno diritto all'esenzione da tassazione su alcuni redditi di natura finanziaria realizzati in Italia (articoli 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997 e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996; articolo 26-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 recante esclusione da ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani e lussemburghesi storici);

   l'elenco degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni è contenuto nell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 («white list»), il cui ultimo aggiornamento risale al 23 marzo 2017;

   dalla predetta data, dunque, la white list non è stata più aggiornata, sebbene la sua revisione debba avvenire con cadenza semestrale in virtù di una specifica previsione normativa (articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 147 del 2015);

   nelle more del mancato aggiornamento della white list, dal marzo 2017 ad oggi si sono verificati importanti cambiamenti a livello di cooperazione fiscale internazionale, talché alcuni Stati e territori hanno adottato ed attuato i necessari strumenti normativi per diventare fiscalmente collaborativi, mentre altri Stati e territori già inclusi nella white list sono stati classificati come non collaborativi dal Consiglio dell'Unione europea e, ciononostante, a causa del mancato aggiornamento della lista, continuano a godere dell'esenzione da tassazione sui redditi finanziari realizzati in Italia;

   numerosi Paesi hanno attuato la Convenzione multilaterale concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i Paesi membri dell'Ocse successivamente al 23 marzo 2017 e sono considerati dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (Ocse) come «Compliant» o «Largely Compliant» nonché come Paesi fiscalmente collaborativi da parte del Consiglio dell'Unione europea, ma ad oggi ancora non inseriti nella white list –:

   quali siano le ragioni del mancato aggiornamento della white list dal 23 marzo 2017 e quali iniziative intenda intraprendere al fine di aggiornare quanto prima la lista citata in premessa, anche nell'ottica di agevolare la competitività fiscale e l'attrazione di investimenti esteri e di regolare le transazioni finanziarie medio tempore realizzate da soggetti esteri residenti in Stati e territori non inseriti nella white list in conseguenza del prolungato mancato aggiornamento della stessa.
(5-06035)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06035

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'ultimo aggiornamento dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 settembre 1996 elenca le giurisdizioni che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetta White list italiana) risale al 23 marzo 2017.
  Tenuto conto che l'inclusione in detto elenco comporta delle conseguenze fiscali non trascurabili, gli Onorevoli chiedono quali siano le ragioni del mancato aggiornamento della «White List» italiana e quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda intraprendere per porvi rimedio.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La menzionata White List comprende gli Stati e i territori collaborativi e vi rientrano quelli inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite:

   una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito;

   uno specifico accordo internazionale o l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.

  L'inclusione nella White List di un determinato Stato o territorio implica conseguenze a livello fiscale, sia con riferimento ai «redditi finanziari in entrata» in Italia, corrisposti da soggetti residenti in un Paese collaborativo, sia in relazione ai «redditi finanziari in uscita», percepiti da soggetti residenti in un Paese collaborativo.
  Le modifiche all'elenco dei Paesi collaborativi, tuttavia, comportano numerose implicazioni. La mera constatazione dell'esistenza di un accordo bilaterale o internazionale che permetta lo scambio di informazioni potrebbe non essere elemento sufficiente per l'aggiornamento della lista, in quanto deve essere valorizzata l'effettiva condotta in tema di trasparenza.
  Occorre segnalare che nel 2016 è stato avviato, dal gruppo del Consiglio responsabile dell'attuazione di un codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese, il processo che ha portato alla pubblicazione della prima lista UE dei Paesi non cooperativi nel dicembre 2017. Si tratta di una lista di Paesi non appartenenti all'Unione europea che incoraggiano pratiche fiscali abusive, che erodono i gettiti fiscali degli Stati membri provenienti dalle imprese.
  Tramite l'individuazione di questi Paesi a livello UE, gli Stati membri possono agire di concerto per fare pressione al fine di attuare riforme. L'obiettivo non è quello di stigmatizzarli, ma di incoraggiare un cambiamento positivo nelle rispettive legislazioni e prassi fiscali attraverso la cooperazione.
  L'elaborazione della lista europea si fonda su principi, quali la trasparenza fiscale, ai quali dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente ai fini dell'equa imposizione.
  Detti principi dovrebbero altresì garantire l'attuazione delle norme minime dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («tax base erosion and profit shifting», BEPS).
  L'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, prevede l'aggiornamento semestrale della White List.
  Tuttavia, siffatta operazione presenta profili di delicatezza da valutare con attenzione.
  Infatti, nonostante la norma nazionale abbia una sua indipendenza rispetto alla citata lista europea, non sembra potersi prescindere da tale elemento internazionale per il quale, come detto, sono stati inseriti requisiti di trasparenza fiscale.
  Alla luce di quanto sopra, emerge che i presupposti che sovrintendono alla compilazione delle due liste sono diversi e da ciò derivano evidenti criticità.
  Procedendo con l'aggiornamento della White list, sulla base della normativa nazionale, attraverso la verifica dell'effettività degli scambi di informazioni su base bilaterale, si correrebbe il rischio di ignorare i rating attribuiti ai Paesi nelle sedi internazionali ed espandere la lista anche con riguardo a giurisdizioni incluse nella lista europea.
  In alternativa, al fine di evitare un impatto negativo a livello di compliance internazionale, si dovrebbe valutare di adottare una modifica legislativa che uniformi i requisiti previsti dalla normativa interna a quelli previsti a livello europeo.