Legislatura: 18Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
Data firma: 18/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/05/2021 ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/05/2021
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 19/05/2021 Resoconto ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE RISPOSTA GOVERNO 19/05/2021 Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 19/05/2021 Resoconto ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
DISCUSSIONE IL 19/05/2021
SVOLTO IL 19/05/2021
CONCLUSO IL 19/05/2021
SANGREGORIO, SCHULLIAN e EMANUELA ROSSINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
le varie disposizioni concernenti agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia si rendono applicabili generalmente ad interventi edilizi su edifici esistenti, mentre sono esclusi gli interventi qualificabili come nuova costruzione;
in particolare, nel definire l'ambito di applicazione delle agevolazioni, gli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, richiamati anche dalle disposizioni concernenti il cosiddetto superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, rinviano in ultima analisi alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
la competenza in merito alla qualificazione degli interventi edilizi spetta in linea di massima al comune e deve risultare dal titolo autorizzativo dei lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali, come confermato dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 564 del 27 novembre 2020;
considerato che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la competenza legislativa primaria in materia urbanistica, su tale territorio la materia non è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ma dalle rispettive leggi provinciali;
di conseguenza, gli interventi edilizi eseguiti sui territorio della provincia di Bolzano vengono qualificati dai comuni non sulla base delle definizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ma sulla base delle definizioni contenute nell'articolo 62 della legge provinciale n. 9 del 2018, che non coincidono esattamente con quelle della normativa statale;
così non sono state previste dalla normativa provinciale le modifiche introdotte a livello statale dall'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020, che comprendono nell'ambito della ristrutturazione edilizia le innovazioni necessarie per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, nonché gli incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana;
infatti, nell'ambito della provincia di Bolzano la ristrutturazione edilizia è definita dal predetto articolo 62 alla stregua dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 76 del 2020 –:
se, ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, per gli interventi edilizi eseguiti sul territorio della provincia di Bolzano risulti determinante la qualificazione data dai comuni sulla base della legge provinciale n. 9 del 2018, oppure se valga quella da attribuire all'intervento in base alla normativa statale in materia edilizia e a chi spetti, in questo secondo caso, la qualificazione degli interventi.
(5-06033)
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
Nel definire l'ambito di applicazione delle agevolazioni, gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, richiamati anche dalle disposizioni concernenti il Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinviano in ultima analisi alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
La competenza in merito alla qualificazione degli interventi edilizi spetta al comune e deve risultare dal titolo autorizzativo dei lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali, come confermato dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 564 del 27 novembre 2020.
Gli Onorevoli evidenziano che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la competenza legislativa primaria in materia urbanistica e la stessa non è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ma dalle rispettive leggi provinciali e, pertanto, gli interventi edilizi eseguiti sul territorio della provincia di Bolzano vengono qualificati dai comuni non sulla base delle definizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ma sulla base delle definizioni contenute nell'articolo 62 della legge provinciale n. 9 del 2018, che non coincidono esattamente con quelle della normativa statale.
Gli Onorevoli lamentano, tuttavia, che non sono state recepite nella normativa provinciale le modifiche introdotte a livello statale dall'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020, che comprendono nell'ambito della ristrutturazione edilizia le innovazioni necessarie per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, nonché gli incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se, ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, per gli interventi edilizi eseguiti sul territorio della Provincia di Bolzano risulti determinante la qualificazione data dai comuni sulla base della legge provinciale n. 9 del 2018, oppure se valga quella da attribuire all'intervento in base alla normativa statale in materia edilizia e a chi spetti in questo secondo caso la qualificazione degli interventi.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 disciplinano importanti agevolazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico e il recupero del patrimonio edilizio. L'articolo 119 del decreto Rilancio ha incrementato, peraltro, al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per tali categorie di interventi che rispettino le condizioni indicate nella norma.
Per quanto attiene alle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio si fa osservare che sono detraibili le spese per gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del T.U. edilizia, ovverosia:
interventi di manutenzione straordinaria;
interventi di restauro e risanamento conservativo;
interventi di ristrutturazione edilizia.
Quanto a quest'ultima tipologia di interventi, le modifiche operate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020 all'articolo 3 del citato T.U. edilizia hanno esteso la nozione di «ristrutturazione edilizia» ricomprendendo in essa anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che prevedono anche, nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana.
La competenza in merito alla qualificazione e alla classificazione delle opere edilizie spetta al Comune o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
Tanto premesso, in merito al disallineamento tra la disciplina normativa sull'edilizia nazionale – come da ultimo modificata – e quella prevista dalla normativa speciale della Provincia di Bolzano, deve rilevarsi che le Province autonome di Trento e Bolzano hanno sulla materia una competenza legislativa esclusiva nel territorio di riferimento, che pertanto non può essere costituzionalmente intaccata dal legislatore statale.