ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 509 del 17/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE TOMA MASSIMILIANO FRATELLI D'ITALIA 17/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/05/2021
Stato iter:
28/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 28/07/2021
Resoconto DE TOMA MASSIMILIANO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/05/2021

DISCUSSIONE IL 28/07/2021

SVOLTO IL 28/07/2021

CONCLUSO IL 28/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06012
presentato da
FOTI Tommaso
testo di
Lunedì 17 maggio 2021, seduta n. 509

   FOTI e DE TOMA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il comma 6-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che «nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura» e che «la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

   con messaggio, n. 1835 del 6 maggio 2021, l'Inps ha, a giudizio degli interroganti arbitrariamente, interpretato il comma 6-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, prevedendo che, nel caso di invito per le visite dov'è prevista la revisione, «a prescindere dall'esito della comunicazione postale, l'assenza determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica»;

   in Italia nell'anno 2020 si sono registrate 3.338.162 persone con invalidità con percentuale tale da determinare un sostegno mensile di natura economica da parte dell'Inps o dell'Inail, quindi circa 188 mila unità in più rispetto a quelle dichiarate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   in Italia sono circa 7,5 milioni le persone con forme di disabilità o non autosufficienza media o grave calcolata dalla soglia minima del 34 al 100 per cento (dati Inps, Inail, province autonome con gestione non in convenzione);

   gli attuali sistemi organizzativi (fase sanitaria in convenzione con Inps o in gestione da parte delle regioni) per il riconoscimento delle prestazioni d'invalidità civile non sono in grado di far fronte, in tempi congrui, al flusso delle domande, generando così un consistente arretrato;

   al 2020 le persone in attesa di visita erano 1.819.028, di cui 827.184 (45,47 per cento) di competenza Inps e 991.844 (54,53 per cento) di competenza delle regioni. L'arretrato delle pratiche non è imputabile solo alla emergenza sanitaria, ma si evidenzia la necessità di un efficientamento delle procedure di accertamento e revisione delle invalidità civili;

   gli effetti del messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021, che in caso di assenza a visita di revisione del chiamato, produrranno, a prescindere dall'esito della comunicazione postale, una sospensione da parte dell'Inps della prestazione economica, rischiano di aumentare il contenzioso tra l'Istituto e gli assistiti con inevitabile aggravio dei costi legali a carico dell'Inps stessa;

   l'Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) ha espresso, con un comunicato alla stampa, forte e decisa contrarietà alla nuova procedura introdotta dall'Inps;

   a giudizio degli interroganti, è indispensabile che prima di adottare qualsiasi provvedimento formale di sospensione e di compressione del diritto, l'Inps convochi gli interessati con raccomandata con avviso di ricevimento e acquisisca la prova del puntuale recapito dell'invito, o dello spirare del termine dell'eventuale compiuta giacenza, o delle ragioni del mancato recapito da parte del servizio postale, o della mancanza di idonea giustificazione dell'assenza da parte del chiamato a visita –:

   se il Ministro interrogato ritenga di adottare le iniziative di competenza, con la massima urgenza, per la revoca o la modifica del messaggio n. 1835 dell'Inps, facendo sì che quest'ultimo avvii un confronto continuativo con le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative e territorialmente diffuse per la tutela delle persone con disabilità, in ottemperanza al disposto dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009, n 18.
(5-06012)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06012

  In base alla vigente normativa (articolo 37 della legge n. 448 del 1998), in caso di mancato completamento dell'iter di verifica dello stato di handicap, l'INPS è inderogabilmente chiamato a sospendere la prestazione economica connessa ad una invalidità civile qualora, senza giustificato motivo, l'assistito, regolarmente convocato, si sottragga a una visita di revisione.
  In particolare, se l'interessato, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione, nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.
  L'INPS, con il messaggio 6 maggio 2021, n. 1835, ha inteso semplificare il procedimento di revisione dell'invalidità civile, rendendolo più coerente con l'impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
  In particolare, vengono semplificate le attività di gestione delle persone che risultano assenti a visita di revisione. In questi casi, l'assenza a visita di revisione determina la sospensione cautelativa della prestazione economica.
  Nel messaggio dell'INPS è inoltre previsto che si dia luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli assegni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici.
  L'INPS espressamente interpellato su tale questione, ha chiarito che partendo dall'assunto che in assenza di visita di revisione la prestazione economica debba essere obbligatoriamente sospesa, l'unica possibile deroga al principio di sospensione cautelare delle provvidenze economiche previsto dalla legge può risiedere nella circostanza che la visita di revisione non avvenga per causa imputabile all'INPS (che non provvede alla relativa convocazione). Solo in questo caso la prestazione continua a decorrere fino alla successiva visita di revisione.
  Ciò premesso, al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per gli interessati voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che la questione è all'attenzione del Ministero che rappresento ed è oggetto di valutazione da parte dello stesso INPS, sia in considerazione delle conseguenze particolarmente gravose a cui potrebbero essere sottoposti i cittadini con disabilità, sia tenendo conto della eccezionalità della situazione determinata dalla pandemia, caratterizzata da limitazioni agli spostamenti, dalla sospensione di non poche attività e da un diffuso timore che comprensibilmente induce le persone più fragili a ridurre al minimo le occasioni sociali.
  Faccio presente che la questione è stata sollevata anche dal Ministro per le disabilità che ha rappresentato all'INPS l'esigenza di superare le criticità derivanti dal messaggio dell'Istituto e di avviare, a tal fine, un confronto costruttivo con le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
  Il 26 maggio scorso si è riunito un tavolo tecnico presso l'INPS, al quale ha partecipato l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.
  Pertanto la problematica sollevata è oggetto di approfondimento da parte dell'INPS, al fine di verificare possibili soluzioni alternative in relazione alla specifica ipotesi in cui la mancata presentazione a visita da parte dell'interessato, dipenda dalla mancata ricezione della comunicazione postale.
  In questa direzione e proprio al fine di garantire che il cittadino sia presente alla visita di revisione, l'INPS ha programmato una nuova e articolata attività di convocazione che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:

   quattro mesi prima della scadenza della revisione il cittadino riceverà l'invito a presentare la documentazione sanitaria;

   nel caso di mancata adesione il cittadino sarà convocato a visita a mezzo raccomandata A/R;

   contestualmente alla convocazione epistolare, il cittadino sarà contattato telefonicamente dal servizio predisposto dall'istituto e sarà raggiunto da SMS di promemoria della data di visita.

  Il nuovo processo, preventivamente condiviso anche con le associazioni di categoria degli invalidi civili, è in fase di implementazione e perfezionamento.
  Nelle more del completamento delle attività, è stata inoltre organizzata dall'INPS un'attività mirata, mediante chiamate telefoniche ai richiedenti per i quali è stata sospesa la prestazione per assenza a visita, che si sta rivelando efficace.
  In particolare, l'INPS ha fatto presente che con riferimento alle sospensioni disposte nel mese di giugno per assenze a vista avvenute nel mese di maggio, che hanno interessato 1611 soggetti, il 40 per cento è già stato giustificato e, di conseguenza, concluso il processo di revisione oppure è stata disposta una nuova data di visita.
  Per le situazioni ancora aperte, l'Istituto sta prendendo contatti diretti con invito a recarsi presso la sede INPS competente per produrre giustificazione, così da evitare la sospensione cautelare della prestazione.
  Infine, l'INPS sta valutando anche l'avvio di un servizio di SMS preventivo, contestuale alla sospensione e alla spedizione della raccomandata di comunicazione della sospensione stessa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comunicato stampa

convenzione ONU