ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05956

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 503 del 07/05/2021
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/03600
Firmatari
Primo firmatario: DONZELLI GIOVANNI
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 07/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 07/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 07/05/2021
Stato iter:
26/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/05/2021
Resoconto PUCCIARELLI STEFANIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 26/05/2021
Resoconto DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/05/2021

DISCUSSIONE IL 26/05/2021

SVOLTO IL 26/05/2021

CONCLUSO IL 26/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05956
presentato da
DONZELLI Giovanni
testo di
Venerdì 7 maggio 2021, seduta n. 503

   DONZELLI e DEIDDA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il maresciallo in ferma volontaria dei Carabinieri Raffaele Russo, oggi effettivo al comando stazione Carabinieri di Roma Tor Sapienza, il 16 marzo 2018, è stato impegnato a Roma in un'attività di contrasto alla criminalità e di pedinamento di due persone sottoposte ad indagine;

   in tale circostanza il sottufficiale, che aveva colto due indagati in flagranza di reato a bordo del veicolo in loro possesso, ha esploso un colpo con l'arma d'ordinanza per opporsi al tentativo dei malviventi di investire lui ed un altro carabiniere dopo l'alt intimatogli, Il colpo, malauguratamente, ha attinto due donne di passaggio in quel momento, a bordo di uno scooter, causandone il ferimento. Per tali fatti, il militare è stato sottoposto a due procedimenti penali, uno presso il tribunale militare di Roma il reato di cui all'articolo 164 del codice penale militare di pace (p.p. n. 108/18 RGNR) ed uno presso il tribunale ordinario di Roma per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale (n. 2798/18 RGNR). Il procedimento penale militare è stato archiviato con ordinanza del Gip del tribunale militare di Roma il 10 luglio 2019, avendo di fatto riconosciuto l'uso legittimo delle armi). Il procedimento penale ordinario, invece, instaurato a querela delle persone raggiunte dal proiettile, si è estinto per remissione di querela da parte di queste. Il conducente del veicolo fermato è stato condannato, sia in primo grado che in appello, per tentato omicidio del maresciallo Russo e per resistenza a pubblico ufficiale dal tribunale penale di Roma (nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 11879/18);

   l'Arma dei Carabinieri, invece, ha irrogato al militare la sanzione disciplinare della consegna di rigore di giorni 5, inoltre, con riferimento al medesimo periodo, ha giudicato «inferiore alla media» il rendimento in servizio del sottufficiale. Con nota n. 359964/M1-3/PERS. MAR. di protocollo del 21 giugno 2019, il capo dell'ufficio personale marescialli del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato che il comando generale dell'Arma dei Carabinieri starebbe valutando, previa acquisizione di un qualificato parere della commissione di valutazione e avanzamento, di non accogliere la domanda presentata dal militare e diretta ad ottenere l'ammissione in servizio permanente al termine della temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato, ai sensi dell'articolo 950 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010;

   secondo la nota in riferimento, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sarebbero «riconducibili alla sanzione disciplinare della consegna di rigore comminata per i fatti avvenuti il 16 marzo 2018, alla documentazione caratteristica redatta dai superiori gerarchici, per il periodo dal 17 luglio 2017 al 18 marzo 2018, nella quale ha riportato un giudizio valutativo di “inferiore alla media”, e ai pareri espressi dalla scala gerarchica»;

   con verbale n. 176/21 del 5 agosto 2019, la commissione di valutazione e avanzamento del comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso unanime parere contrario al passaggio in servizio permanente del maresciallo Russo;

   dagli organi di stampa si apprende che il suddetto maresciallo è stato recentemente congedato dal servizio –:

   se trovi conferma la notizia circa la decisione dell'Arma dei carabinieri di congedare il maresciallo Russo con riferimento a fatti che la magistratura ha ritenuto assolutamente legittimi e rientranti nell'uso corretto delle armi.
(5-05956)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-05956

  Occorre innanzitutto osservare, per quanto concerne le premesse che motivano l'atto di sindacato ispettivo, che il sottufficiale cui si riferisce l'interrogante non è stato ammesso al servizio permanente per difetto dei requisiti previsti dal legislatore.
  Si richiama, quindi, a beneficio di una chiara comprensione della questione, il quadro normativo in cui essa si colloca.
  In particolare, l'articolo 948 del Codice dell'ordinamento militare, prevede che al termine della ferma volontaria, i carabinieri che «...sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente...».
  Il successivo articolo 949 stabilisce che: «L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non è meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianità assoluta e relativa, se l'interessato è carabiniere in ferma».
  Sulla base di tali presupposti normativi, l'istanza presentata dall'interessato, finalizzata a ottenere l'ammissione in servizio permanente, non è stata accolta – in assenza, si ribadisce, dei requisiti previsti per legge, di cui al richiamato articolo 948 del Codice – e con provvedimento datato 7 settembre 2019, il sottufficiale è stato collocato in congedo, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 949 del Codice medesimo.
  Si segnala, da ultimo, che il Maresciallo Russo è stato già riammesso in servizio e che l'amministrazione sta valutando le eventuali azioni da intraprendere in merito alle statuizioni della sentenza del TAR LAZIO pubblicata due giorni fa, il 24 maggio 2021, attesi i ritenuti profili di illegittimità dell'azione amministrativa, relativi sia all'irrogazione della sanzione disciplinare che alle avvenute valutazioni in tema di ammissione in servizio permanente del militare.