ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05935

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 501 del 05/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: GOLINELLI GUGLIELMO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 05/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2021
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2021
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2021
GERMANA' ANTONINO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2021
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2021
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2021
LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2021
MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2021
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 05/05/2021
Stato iter:
06/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/05/2021
Resoconto GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 06/05/2021
Resoconto CENTINAIO GIAN MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI)
 
REPLICA 06/05/2021
Resoconto GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/05/2021

SVOLTO IL 06/05/2021

CONCLUSO IL 06/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05935
presentato da
GOLINELLI Guglielmo
testo di
Mercoledì 5 maggio 2021, seduta n. 501

   GOLINELLI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GERMANÀ, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO e TARANTINO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 62 del decreto-legge 20 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari;

   il comma 3 del suddetto articolo 62 prevede che per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni e che il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;

   il decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199 relativo al «Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», all'articolo 1, comma 3, prevede che non costituiscono cessioni ai sensi del suddetto articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse; i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse; i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici;

   accade che alcune cooperative e organizzazioni di produttori effettuino il pagamento ai produttori, in particolare ai piccoli imprenditori — per fare un esempio relativamente olio di oliva — addirittura nei mesi di luglio/agosto ed alcune volte addirittura a dicembre dell'anno successivo per olio conferito a novembre, dunque oltre 13/14 mesi dopo;

   questo comporta gravi problemi di liquidità per i produttori, in un contesto come quello attuale in cui il comparto agroalimentare è fortemente penalizzato dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, e con un prezzo di liquidazione all'ingrosso sottocosto;

   è necessario, a parere degli interroganti, dare ai produttori tempi certi entro i quali le cooperative e le organizzazioni di produttori effettuano il pagamento dei prodotti agricoli e alimentari, nei termini stabiliti dalle norme vigenti o quantomeno in tempi più ragionevoli –:

   quali iniziative di competenza, anche di natura normativa, intenda adottare affinché i conferimenti di cui sopra rientrino nel termine di pagamento a 60 giorni.
(5-05935)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-05935

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  rilevo in premessa che il nostro Ministero sta dando attuazione alla Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare che andrà a modificare ed a sostituire l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 20 gennaio 2012.
  Tale normativa prevede espressamente che il campo di applicazione sia riferito agli acquisti di beni e servizi mentre sono espressamente esclusi i conferimenti di beni dai soci di una Cooperativa alla Cooperativa stessa.
  Nel dettaglio, sul tema dei tempi e dei ritardi di pagamento, il considerando 17 della direttiva prevede che «Tali limiti dovrebbero applicarsi solo ai pagamenti connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari e non ad altri pagamenti, quali i pagamenti supplementari versati da una cooperativa ai propri membri» escludendo pertanto questa fattispecie societaria dal qualsivoglia vincolo riguardante ritardi di pagamento dei pagamenti supplementari e demandando la questione agli accordi pattizi tra socio e cooperativa.
  Tutto ciò premesso laddove il socio della Cooperativa ravvisasse che il ritardo nel pagamento da parte della cooperativa si configuri come una pratica sleale, con la direttiva in parola e il decreto legislativo di attuazione avrà a disposizione gli elementi per denunciare tale presunta pratica alle autorità competenti individuate nell'ICQRF che potrà verificare la fattispecie anche attraverso indagini specifiche ed, eventualmente, inibire la condotta sleale.
  Il Ministero adotterà la direttiva nei tempi previsti compatibilmente con la recente emanazione della legge di delegazione approvata in Senato il 20 aprile 2021, tenendo conto che essa deve entrare in vigore entro il 1° novembre 2021.