ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05927

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 500 del 04/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: QUARTAPELLE PROCOPIO LIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/05/2021
Stato iter:
08/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/09/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 08/09/2021
Resoconto QUARTAPELLE PROCOPIO LIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/05/2021

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 11/05/2021

DISCUSSIONE IL 08/09/2021

SVOLTO IL 08/09/2021

CONCLUSO IL 08/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05927
presentato da
QUARTAPELLE PROCOPIO Lia
testo presentato
Martedì 4 maggio 2021
modificato
Martedì 11 maggio 2021, seduta n. 505

   QUARTAPELLE PROCOPIO, GRIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   per le categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, l'indennità del congedo di maternità e di paternità viene calcolata in riferimento ai 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzato. Per i lavoratori e le lavoratrici che hanno richiesto tale indennità negli ultimi mesi del 2020 o nel 2021, la suddetta indennità corrisponde ad una cifra irrisoria o addirittura è nulla, in quanto è calcolata sulla base di un fatturato molto basso o pari a zero, drasticamente ridotto dalla pandemia. Ne risulta una grave discriminazione per tutti i lavoratori e le lavoratrici, già particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia a cui viene inoltre negato un diritto quale è l'indennità di maternità e paternità;

   d'altro lato, le lavoratrici titolari di partita Iva che nell'anno 2019 hanno ricevuto l'indennità per la maternità obbligatoria prevista ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, rischiano di fatto di essere escluse dalla categoria dei beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni);

   secondo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, infatti, il suddetto contributo è riconosciuto solo a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

   tuttavia, il periodo di maternità non viene preso in considerazione ai fini del calcolo del fatturato, non essendo legato ad un documento contabile emesso a seguito di una prestazione effettuata, ma ad una indennità. Dunque, il fatturato del 2019 risulta di molto ridotto a causa dell'esclusione del periodo di maternità obbligatoria, rendendo impossibile dimostrare una perdita del 30 per cento che invece risulterebbe qualora avessero lavorato, e dunque fatturato, nei 5 mesi di maternità;

   tali circostanze oltre ad escludere ingiustamente una fetta di lavoratrici alle quali non è riconosciuto il contributo a fondo perduto, costituisce anche una forte discriminazione di genere, in quanto le stesse non ricorrono per i padri lavoratori per cui è previsto un periodo di congedo obbligatorio di 10 giorni –:

   quali iniziative si intendano adottare per evitare che i lavoratori e le lavoratrici che hanno deciso di avere figli vengano ulteriormente danneggiati, in quanto, oltre a pagare le conseguenze economiche della crisi pandemica, si vedono negare un diritto o sono esclusi da un sostegno economico per il solo fatto di essere diventati genitori.
(5-05927)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05927

  L'onorevole interrogante pone quesiti sull'indennità del congedo di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata e sull'accesso al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) che meritano un'attenta riflessione.
  La disciplina dell'indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS è contenuta nell'articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e nel decreto del Ministro del lavoro 4 aprile 2002. Tale disciplina subordina l'erogazione della predetta indennità alla condizione che, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino versate alle lavoratrici almeno tre mensilità della contribuzione dovuta per legge, commisurandone l'importo al reddito prodotto nello stesso periodo di riferimento.
  La misura dell'indennità è determinata, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del citato decreto ministeriale, «per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile».
  Si precisa peraltro che i predetti dodici mesi di riferimento antecedenti il periodo indennizzabile interessano spesso due anni civili differenti e per tale motivo il reddito dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è calcolato, ai sensi del citato articolo 4, «prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi», mentre per i lavoratori parasubordinati viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente.
  In relazione al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si precisa che si tratta di un beneficio riconosciuto in favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
  Tale contributo costituisce evidentemente una misura di carattere straordinario, legata al protrarsi della pandemia e volta a fornire un ristoro di carattere generale agli operatori dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica dell'ultimo anno.
  Certamente l'esclusione del periodo di maternità dal computo del fatturato può aver avuto effetti penalizzanti per l'accesso alle misure di ristoro.
  Inoltre, non vi è dubbio che la contrazione delle attività economiche, derivata dalla crisi pandemica, ha potuto determinare non solo una sensibile riduzione del quantum dell'indennità di maternità, ma compromettere il diritto alla stessa.
  Tanto premesso, nel condividere i rilievi avanzati dall'onorevole interrogante circa i profili critici dell'attuale disciplina del meccanismo di calcolo e della misura dell'indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, si considera meritevole di valutazione un intervento correttivo, che stabilisca eventualmente una misura minima inderogabile per l'indennità di maternità, anche al fine di tener conto del fatto che si tratta di lavoratrici giovani, spesso con redditi non del tutto consolidati, tali da non consentire loro di beneficiare di un'indennità adeguata. Inoltre, occorre tenere in considerazione anche altre criticità relative all'indennità di maternità, in particolare connesse alla copertura della gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, per periodi ulteriori rispetto ai mesi normalmente garantiti.
  Segnalo che la riforma sugli ammortizzatori sociali, in via di elaborazione definitiva, in un'ottica di generale sostegno al lavoro autonomo, conterrà misure di rafforzamento specificamente dirette alla tutela in caso di maternità delle lavoratrici autonome e professioniste.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

giro d'affari

sostegno economico