ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05919

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 500 del 04/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: MARTINCIGLIO VITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/05/2021
SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 04/05/2021
ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE 04/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/05/2021
Stato iter:
05/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/05/2021
Resoconto SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 05/05/2021
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 05/05/2021
Resoconto SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/05/2021

SVOLTO IL 05/05/2021

CONCLUSO IL 05/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05919
presentato da
MARTINCIGLIO Vita
testo di
Martedì 4 maggio 2021, seduta n. 500

   MARTINCIGLIO, TERZONI, SUT e ALEMANNO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il «superbonus», di cui agli articoli 119 e 121 del decreto «Rilancio» (decreto-legge 34 del 2020) prevede la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione del 110 per cento sulle spese per interventi di efficienza energetica e per misure antisismiche sugli edifici, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, anche a barche e altri intermediari finanziari;

   l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede che la cessione della detrazione può essere esercitata sia a fine lavori che in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (Sal) in numero non superiore a due per intervento; ogni stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dei lavori previsti; i lavori, ai fini della cessione, potranno dunque essere ripartiti in 3 frazioni, di cui due Sal equivalenti al 60 per cento, e il 40 per cento a saldo dell'intero intervento;

   per pagare le imprese quando è stato realizzato almeno il 30 per cento dei lavori il committente, che non ha potuto scegliere l'opzione «sconto in fattura», in quanto non tutte le imprese sono in grado di proporlo, deve erogare le somme necessarie ai pagamenti e poi procedere alla successiva cessione del credito;

   in alcuni casi, in mancanza di disponibilità economica per il pagamento delle fatture, il committente può ottenere finanziamenti da banche e altri intermediari finanziari a fronte di cessione del credito del 110 per cento;

   per tali finanziamenti gli istituti di credito, oltre a interessi e spese accessorie, richiedono garanzie ordinarie, nonostante l'intervento con «Superbonus 110 per cento» sia, di fatto, garantito dallo Stato; tale situazione rischia di escludere una fascia consistente di piccole e medie imprese e cittadini dai benefici del «superbonus» per difficoltà ad accedere ai prestiti per le garanzie richieste dagli istituti di credito; in alcuni casi si rischia di compromettere il completamento di lavori già avviati per il deterioramento delle condizioni economiche del committente nel corso dell'intervento –:

   quali iniziative intenda assumere per promuovere strumenti finanziari adeguati a superare le criticità esposte in premessa, con l'attivazione di una garanzia statale, anche limitatamente ai cittadini con basso reddito, o mediante istituzione di un fondo rotativo per l'erogazione di anticipazioni.
(5-05919)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05919

  In relazione all'interrogazione in riferimento, nella quale si lamenta che le banche, per concedere finanziamenti al committente di lavori del cosiddetto «bonus 110 per cento», richiederebbero garanzie ulteriori oltre alla cessione del credito del 110 per cento e si chiede, quindi, l'attivazione di una garanzia statale, si rappresenta che, allo stato, l'attivazione di un distinto beneficio (garanzia statale o fondo rotativo per l'erogazione di anticipazioni) per ottenere il finanziamento da ripagare col beneficio del bonus 110 per cento, potrebbe comportare maggiori oneri non quantificabili a carico della finanza pubblica e potrebbe richiedere tempi tecnici non brevi per l'attivazione.
  Come noto, il beneficio in questione è particolarmente attenzionato dal Governo, che nel decreto-legge approvato nel Consiglio dei ministri dello scorso 29 aprile e in corso di pubblicazione, ha introdotto ulteriori misure agevolative.
  Pertanto, ci si riserva di valutare la possibilità di effettuare necessari e ulteriori approfondimenti tecnici – anche sotto il profilo del rispetto della disciplina degli aiuti di stato – per prendere in esame le criticità evidenziate.