ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05915

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 500 del 04/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2021
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/05/2021
Stato iter:
05/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/05/2021
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 05/05/2021
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/05/2021
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/05/2021

SVOLTO IL 05/05/2021

CONCLUSO IL 05/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05915
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 4 maggio 2021, seduta n. 500

   FRAGOMELI, BERLINGHIERI e QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Italia è uno dei più importanti centri mondiali per la produzione degli articoli di oreficeria, argenteria e gioielleria. Secondo le stime di Confindustria (dati 2019), il settore orafo-argentiero-gioielliero italiano conta 7.360 aziende, in grado di occupare 31.400 addetti. Guardando alla parte a monte della filiera, nell'anno 2019, la principale voce di importazione è costituita dall'oro grezzo, per un valore di oltre 4,6 miliardi di euro, in aumento del +34,7 per cento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno;

   a livello mondiale, circa l'80 per cento della produzione di oro proviene dalle miniere su larga scala, mentre le miniere artigianali forniscono attualmente dal 17 al 20 per cento della produzione globale;

   recentemente è entrato in vigore il regolamento (Ue) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, attuato in Italia con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 13 – anche noti come conflict minerals o blood minerals, che si applica ai minerali e ai metalli di oro, stagno, tungsteno e tantalio. Il regolamento si pone l'obiettivo di fermare – attraverso obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio – il commercio di minerali che sono utilizzati per finanziare gruppi armati, che sono causa di lavori forzati e di altre violazioni dei diritti umani e che favoriscono corruzione e riciclaggio di denaro;

   sulle materie prime, l'associazione di categoria è consapevole del rischio che l'oro estratto non in conformità con gli standard internazionali prima citati, e quindi anche con le possibili violazioni dei diritti umani, possa essere illegalmente importato in Italia. Questi rischi riguardano anche la produzione (estrazione) su larga scala, ma prevalentemente quella di miniere artigianali. E, difatti, considerati i rischi connessi alla produzione artigianale e tenendo conto di diversi rapporti di Ong su questo tema, la categoria vorrebbe comprendere meglio la provenienza della materia prima per evitare le fonti di approvvigionamento a rischio –:

   quali siano i dati che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha in merito alla reale origine dell'oro grezzo che viene importato in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea e quali procedure, in sede doganale, possano essere implementate per una maggiore trasparenza delle catene di approvvigionamento che limitino al massimo i rischi di violazione dei diritti umani.
(5-05915)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05915

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che le novità introdotte dal Reg. (UE) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e dal decreto legislativo n. 13 del 2021, impongono agli importatori dell'Unione Europea un dovere di diligenza, nella catena di approvvigionamento, relativamente ad alcuni minerali che possono essere utilizzati per finanziare gruppi armati, essere causa di violazione dei diritti umani e favorire corruzione e riciclaggio di denaro.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere i dati che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone «in merito alla reale origine dell'oro grezzo che viene importato in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea e quali procedure, in sede doganale, possono essere implementate per una maggiore trasparenza delle catene di approvvigionamento che limitino al massimo i rischi di violazione dei diritti umani».
  Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue.
  Per quanto concerne il profilo doganale, in relazione ai prodotti minerali estratti dal suolo o dal sottosuolo, come per il caso dell'oro grezzo, occorre prendere in considerazione l'origine del paese o territorio in cui avviene detta estrazione.
  La merce in argomento «oro greggio» viene classificata al codice NC 7108 1200 00 per il quale, dalla consultazione della base dati unionale TARIC, è prevista l'esenzione daziaria all'importazione su tutto il territorio dell'Unione europea e una proibizione all'importazione dalla Repubblica di Korea del Nord.
  Relativamente ai dati che l'Agenzia dispone «in merito alla reale origine dell'oro grezzo che viene importato in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea», è necessario premettere che l'Agenzia dispone soltanto delle informazioni relative alle operazioni della specie effettuate in Italia.
  Al riguardo, in via generale, l'Agenzia precisa che i controlli all'importazione per l'oro grezzo (voce doganale 7108) sono effettuati sulla base dei consueti elementi dell'accertamento (vale a dire, origine, quantità, qualità e valore).
  A seguito della selezione dell'operazione da parte del Circuito Doganale di Controllo (CDC), in base ad una analisi dei rischi, ovvero in caso di rilevate anomalie documentali, l'Agenzia procede ad approfondimenti, sia al momento della presentazione del bene all'importazione sia a posteriori, cioè presso la sede dell'importatore.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che, sulla base dei dati in suo possesso, relativi alle importazioni della specie effettuate dall'inizio del 2019 e sino al primo trimestre dell'anno in corso, i Paesi di origine dell'oro grezzo, maggiormente significativi per quantità, risultano essere: Svizzera, Stati Uniti d'America e Columbia.
  È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 13 del 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico è designato quale «Autorità nazionale competente» nella specifica materia.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in tale specifico contesto, provvede alla verifica in ingresso dei flussi di importazione e, in particolare, delle dichiarazioni doganali dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli contemplati dal regolamento (UE) 2017/821.
  Il medesimo decreto legislativo, all'articolo 9, comma 2, inoltre, prevede che l'Autorità richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la trasmissione dei dati necessari per l'espletamento dei controlli ex post della stessa Autorità, sulla base delle sopra citate dichiarazioni doganali dell'importatore. Tali informazioni, riferite ai volumi importati nell'anno precedente, sono comunicate, dall'Agenzia su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità, in conformità alle specifiche disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento.
  Pertanto, il Ministero dello sviluppo economico collabora e si coordina con l'Agenzia delle dogane e monopoli per le finalità sopra esposte.
  La collaborazione tra il Ministero e Agenzia delle dogane e dei monopoli è in essere da anni.
  I dati che sono stati forniti in passato dall'Agenzia erano necessari, secondo quanto disposto dal medesimo regolamento UE, alla determinazione definitiva delle soglie dell'Allegato 1 allo stesso.
  Come disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2021 «L'Autorità, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli ex post, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio». Tale programma e i relativi controlli saranno effettuati a partire dal 2022.