ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05910

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 500 del 04/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: QUARTAPELLE PROCOPIO LIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 04/05/2021
Stato iter:
15/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/07/2021
Resoconto SASSO ROSSANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
 
REPLICA 15/07/2021
Resoconto QUARTAPELLE PROCOPIO LIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/05/2021

DISCUSSIONE IL 15/07/2021

SVOLTO IL 15/07/2021

CONCLUSO IL 15/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05910
presentato da
QUARTAPELLE PROCOPIO Lia
testo di
Martedì 4 maggio 2021, seduta n. 500

   QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   la pandemia Covid-19 ha posto particolare pressione sulle scuole e sull'istruzione in generale, molto del carico di questo cambiamento pesa anche sul personale docente. Esso si trova, infatti, a gestire un nuovo metodo di insegnamento e con grande incertezza. Ancora più complessa è la situazione per i docenti con figli a carico che hanno preso un incarico in un'istituzione scolastica lontana da casa: distanti da una rete cui poter affidare i propri figli, con difficoltà a trovare supporto per gestirli in questa fase complessa. È una situazione in generale difficile, ma particolarmente complessa in fase Covid;

   l'articolo 1, comma 17 octies del decreto-legge 124 del 2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, stabilisce che, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, soltanto trascorsi cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità. Il provvedimento blocca così i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1o settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, graduatoria a esaurimento, concorso 2016, concorso 2018, sia infanzia, primaria che secondaria. Tale decisione è confermata dalla nota 10112/2021 del Ministero dell'istruzione;

   tale vincolo quinquennale crea evidenti disagi dati dalla distanza da casa per un periodo prolungato, che pesa sul lavoratore e sulla famiglia. Difficoltà che ora, per causa Covid, si sono acuite, pesando su situazioni familiari già complesse –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative per rivedere il vincolo quinquennale imposto a queste categorie di docenti e personale scolastico, riducendolo o, qualora fosse possibile, eliminandolo, così da consentire un sano svolgimento della vita familiare.
(5-05910)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-05910

  Onorevole Quartapelle Procopio, come noto, il vincolo quinquennale è stato introdotto, inizialmente, con la legge di bilancio n. 145 del 2018, solo per il personale docente delle secondarie assunto a seguito del concorso straordinario del 2018. In seguito, è stato esteso, dalla legge n. 159 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, a tutti i docenti a prescindere dalla modalità di reclutamento, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020-2021, parificando così per i docenti neoassunti gli anni di permanenza in servizio nella stessa sede a quanto previsto per la generalità dei dipendenti pubblici all'articolo 35, comma 5-bis del T.U. in materia di pubblico impiego.
  Ciò posto, la necessità da lei rappresentata trova una prima risposta con il recente decreto cosiddetto «Sostegni bis» che, intervenendo sull'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sull'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 riduce il vincolo di permanenza dei docenti neoassunti sulla sede di prima assegnazione da cinque a tre anni.
  Inoltre, il decreto sopra richiamato prevede che nel corso della carriera lavorativa del docente, lo stesso possa presentare domanda di mobilità non prima di tre anni rispetto al trasferimento precedente, qualora questo sia avvenuto all'interno di una sede della provincia richiesta. Tale ultima disposizione si applicherà a decorrere dalla mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023 per non incidere sulle procedure in corso.
  Onorevole, la scelta di ridurre – ma non di eliminare – il vincolo da quinquennale a triennale risponde all'esigenza di garantire adeguata stabilità agli organici così da migliorare la continuità didattica attraverso una corrispondente programmazione educativo-didattica.
  La nuova previsione è indubbiamente una misura a vantaggio degli studenti e delle istituzioni scolastiche autonome poiché mira all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, allo scopo di preservare l'esigenza di garantire la comunità educante in relazione alla continuità didattica, contenendo il fenomeno delle cosiddette «cattedre vuote» e nello stesso tempo soddisfa le legittime aspettative dei docenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

metodo pedagogico

insegnante

insegnamento