ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05808

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 491 del 21/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: BARZOTTI VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 20/04/2021
Stato iter:
07/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/07/2021
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 07/07/2021
Resoconto BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/04/2021

DISCUSSIONE IL 07/07/2021

SVOLTO IL 07/07/2021

CONCLUSO IL 07/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05808
presentato da
BARZOTTI Valentina
testo di
Mercoledì 21 aprile 2021, seduta n. 491

   BARZOTTI. — Al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'Asst di Lodi è recentemente balzata agli onori della cronaca per varie questioni dal caso delle migliaia di mascherine del tipo FFP2 e FFP3 destinate al personale che lavora nei vari nosocomi e sequestrate dalla procura della Repubblica di Gorizia in quanto non conformi alle norme CE, alla presunta indebita erogazione di retribuzioni che sarebbero state percepite dai lavoratori in violazione del contratto nazionale di lavoro ed ora dovrebbero essere restituite con somme che raggiungerebbero persino 80.000,00 euro;

   ancora una volta sarebbero i dipendenti dell'Asst a vedere pregiudicati i loro diritti, in quanto sarebbero stati negati i giorni di permesso ai lavoratori destinatari dei benefici introdotti dalla legge n. 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;

   decisione, peraltro, in aperta controtendenza rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia»), il quale per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, ha invece previsto l'incremento del numero di giorni di permesso previsti dalla legge n. 104 del 1992 o a quanto disposto dall'articolo 21-ter della legge n. 126 del 2020 che ha previsto il diritto al lavoro agile per i genitori di figli con grave disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 1992 fino al 30 giugno 2021 e ciò anche in assenza di accordi individuali;

   anche il decreto-legge n. 30 del 2021 (cosiddetto «decreto Draghi») ha adottato misure di sostegno a favore dei genitori destinatari dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992, estendendo il congedo Covid a favore di tutti i genitori lavoratori dipendenti (alternativamente tra loro), anche se non conviventi e senza alcun limite di età dei figli affetti da disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992;

   secondo il sindacato Confsal, l'Asst di Lodi non solo non avrebbe concesso dei giorni di permesso ai dipendenti che invece possono usufruire della legge n. 104 del 1992, ma starebbe negando loro anche le ferie, ostacolando così i lavoratori nella decisione delle settimane da prendersi libere e limitandone dunque i diritti;

   proprio a causa del diniego dato ai dipendenti dell'Asst di Lodi destinatari dei benefici introdotti dalla legge n. 104 del 1992 da lunedì 19 aprile 2021 è stato previsto lo sciopero della fame di alcuni iscritti al sindacato Confsal davanti alla prefettura di Lodi. Lo sciopero è stato indetto per protestare contro la gestione dei dipendenti destinatari dei benefici introdotti dalla legge n. 104 del 1992 e comunque per prendere una posizione forte volta a garantire un'effettiva tutela dei dipendenti dell'Asst di Lodi. In un tale contesto, il sindacato ritiene altresì che il vero intento dell'Asst di Lodi sarebbe in realtà quello di indurre i dipendenti a dimettersi e che quindi occorra attuare uno sciopero della fame volto a sensibilizzare le istituzioni ad una maggiore tutela dei lavoratori –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti descritti e se non ritengano opportuno porre in essere ogni iniziativa, per quanto di competenza, volta a garantire un'effettiva tutela dei lavoratori dell'Asst di Lodi.
(5-05808)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-05808

  Nel merito della questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, la regione Lombardia-Direzione Generale Welfare, ha richiesto notizie dettagliate all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (ASST Lodi).
  L'ASST di Lodi ha fornito dati utili per ciascuno degli argomenti indicati nell'atto ispettivo.
  In relazione ai dispositivi di protezione individuale (DPI), in data 7 aprile 2021, la regione Lombardia ha trasmesso all'ASST di Lodi il Decreto di sequestro a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, chiedendo di verificare la giacenza di alcune tipologie di DPI facciali e di restituirle al deposito «CARG02» di Rho, entro 8 giorni.
  Il sequestro riguarda i DPI acquistati dall'ex Commissario Straordinario Domenico Arcuri, validati dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento Protezione Civile e quindi distribuiti nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
  L'ASST di Lodi ha provveduto a consegnare alla Guardia di Finanza i DPI oggetto del sequestro presenti in tutti i magazzini aziendali (33.060 maschere facciali).
  Quanto ai congedi per gravi patologie, l'ASST ha precisato che tra il 2002 ed il 2016, 40 dipendenti aziendali hanno beneficiato del congedo per terapia salvavita a stipendio pieno, per tutto il decorso delle loro patologie.
  In base ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore in tale epoca, rientravano nella disciplina del congedo esclusivamente i giorni di ricovero e quelli destinati a specifici trattamenti.
  Sono invece esclusi dagli ambiti del congedo per gravi patologie allora vigente, e rientrano nell'istituto della malattia, gli eventuali periodi di assenza dovuti ai postumi temporanei o permanenti delle specifiche patologie.
  Inoltre, mentre la normativa contrattuale prevedeva che i giorni di assenza devono essere debitamente certificati «dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente», i dipendenti dell'ASST interessati hanno invece «consegnato un generico certificato di malattia redatto dal medico curante dove veniva attestato – anche ai fini dell'esonero dalla visita fiscale INPS – che si trattava di terapia salvavita, senza l'indicazione delle giornate in cui tali terapie venivano svolte».
  Tale situazione è cessata quando l'ASST di Lodi, con nota in data 12 agosto 2016, precisava a tutto il personale che «per giorni di assenza dovuti a terapia salvavita devono intendersi i giorni di assenza dovuti alla effettuazione delle citate terapie, debitamente certificati dalla competente struttura pubblica o convenzionata, con esclusione, invece, dei giorni di postuma convalescenza, che devono essere considerati assenze per malattia».
  In tal senso anche l'ARAN ha precisato che per giorni di assenza dovuti a terapia salvavita, deve intendersi «giorni di assenza del lavoratore dovuti all'effettuazione di terapie salvavita anche senza il ricovero ospedaliero o il day hospital ma non a quelli di postuma convalescenza che devono invece essere considerati ordinarie assenze per malattie».
  Nel corso del 2021, l'ASST di Lodi ha richiesto ai dipendenti interessati la restituzione delle somme «stimate come indebitamente percepite»: tuttavia l'attuale Direzione Strategica aziendale ha ritenuto opportuno precisare ai dipendenti coinvolti che i termini fissati per il pagamento nella suddetta richiesta «si consideravano sospesi e che, contestualmente, si dava avvio ad un supplemento di istruttoria».
  Pertanto, i dipendenti interessati sono stati invitati a rivolgersi all'Ufficio Personale aziendale, per approfondire ogni singolo caso.
  Durante i colloqui, gli interessati sono stati invitati a produrre tutta la certificazione sanitaria relativa alla terapia instaurata ed agli specifici trattamenti erogati.
  L'ASST assicura che sarà esaminata tutta la documentazione sanitaria disponibile, distinguendo i periodi di assenza per malattia e le giornate di assenza dovute alla sottoposizione a specifici trattamenti.
  Il supplemento di istruttoria consentirà all'ASST di rideterminare le quote economiche, decurtando le giornate utilizzate per le terapie salvavita, in base alle analisi condotte dal medico legale sulla documentazione sanitaria acquisita.
  Nel frattempo, il Difensore Civico Regionale, a cui taluni dipendenti aziendali si erano rivolti, ha sottolineato che: «il recupero di somme indebitamente erogate dalla P. A. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate».
  Tuttavia, l'ASST di Lodi ha inteso precisare che l'impegno che viene ora portato avanti «è teso a minimizzare o addirittura annullare gli effetti negativi per colleghi che hanno già dovuto sopportare il peso di malattie gravi».
  Le prime risultanze istruttorie hanno consentito di verificare puntualmente alcune posizioni, con un abbattimento provvisorio di circa il 60 per cento delle iniziali somme calcolate: le attività proseguono e l'ASST esprime la propria fiducia sul fatto che «questa dolorosa vicenda possa essere risolta al più presto».
  In merito alla tematica dei congedi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», l'ASST sottolinea di avere sempre concesso i permessi in questione, senza alcuna eccezione e anche durante le fasi più acute della pandemia da Covid-19.
  L'ASST precisa che, nel periodo dal giugno 2020 al febbraio 2021, sono state complessivamente fruite n. 4065 giornate di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, di cui n. 3416 a vantaggio del personale e n. 649 a beneficio della Dirigenza aziendale.
  Attualmente i lavoratori dell'ASST che usufruiscono della legge n. 104/1992 sono n. 248, di cui 24 Dirigenti e 224 personale del Comparto.
  Inoltre, l'ASST di Lodi ha applicato le disposizioni dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», come convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, concedendo i 24 giorni ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge n. 104/1992, oltre ai 3 mensili già previsti, con un totale di 36 giornate fruite da ogni lavoratore con i requisiti di legge.
  L'ASST segnala di avere anche stipulato n. 140 contratti di lavoro in «smart working» nel 2020, in base alle disposizioni della legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», che all'articolo 21-ter prevede un diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in caso di figlio disabile.
  Sono stati concessi anche i congedi straordinari retribuiti al 50 per cento ai sensi del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena», come convertito nella legge 6 maggio 2021, n. 61.
  In merito alla possibilità del dipendente di poter frazionare ad ore i permessi concessi in qualità di «care giver», ad esempio un'ora al giorno fino ad un massimo di 18 ore, l'ASST ha ricordato che la legge n. 104/1992 disciplina due tipologie di permessi fruibili dal lavoratore dipendente.
  Il lavoratore con handicap grave ha diritto a fruire, in alternativa, dell'agevolazione di due ore di permesso giornaliero, o di tre giorni di permesso mensile retribuito (articolo 33, comma 6); ad oggi utilizzano tali permessi 30 lavoratori aziendali.
  Il lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso retribuito.
  In tali casi, la fruizione dei permessi a giornata intera anziché ad ore è disciplinata dall'articolo 38 dell'attuale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro-Relativo al Personale del Comparto Sanità 2016-2018, e l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni-ARAN si è più volte espressa sulla questione, confermando che l'attuale formulazione dell'articolo 38 consente la fruizione dei permessi in questione a giornata e non ad ore.
  L'ASST di Lodi sottolinea di avere sempre assicurato ai dipendenti la tutela prevista dalla legge n. 104/1992, nel rispetto del vigente CCNL e delle indicazioni dell'ARAN, nonché tenendo conto della normativa emanata durante l'emergenza pandemica da Covid-19.
  Comunque, l'ASST ha manifestato la propria disponibilità a verificare le singole situazioni, nei limiti di quanto disposto dalle norme citate.
  Permane in ogni caso la possibilità per i dipendenti aziendali, in caso di necessità di assentarsi dal lavoro per periodi frazionati, di avvalersi della flessibilità oraria in ingresso ed in uscita, nonché di concordare con i dirigenti misure di natura organizzativa.
  Da ultimo, l'ASST ha ricordato che, a seguito di incontri di approfondimento sulle tematiche in esame tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali interessate, sono state sospese le «forme estreme di protesta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto del lavoro

contratto di lavoro

contratto collettivo