ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05797

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 490 del 20/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO 20/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/04/2021
Stato iter:
21/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/04/2021
Resoconto PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2021
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/04/2021
Resoconto PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/04/2021

SVOLTO IL 21/04/2021

CONCLUSO IL 21/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05797
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 20 aprile 2021, seduta n. 490

   FRAGOMELI e UBALDO PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il 13 dicembre 2019 la Banca d'Italia ha posto in amministrazione straordinaria la Banca Popolare di Bari a seguito di un'inchiesta per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza;

   circa 70.000 azionisti della Banca hanno visto sostanzialmente azzerato il valore delle quote detenute a fronte di investimenti, che sono stati indotti a sottoscrivere, in violazione delle norme in materia di trasparenza e corretta informativa, rivelatisi fallimentari;

   il gran numero di cause civili, nonché la mole di costituzioni di parte civile nell'ambito del giudizio penale, potrebbero rappresentare un ostacolo all'effettivo rilancio della Banca;

   le associazioni di rappresentanza degli azionisti hanno in più occasioni proposto ai nuovi vertici della Banca l'istituzione di un tavolo di conciliazione paritetica, senza ricevere alcun riscontro;

   nel frattempo, molti azionisti si sono rivolti all'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) che, dopo aver accertato le irregolarità denunciate nel collocamento delle azioni, ha assunto decisioni, tuttavia non legalmente vincolanti per le parti, orientate al risarcimento dei danni che la Banca ha deciso di non ottemperare;

   sarebbe auspicabile a giudizio degli interroganti rafforzare il ruolo degli arbitrati Acf e Abf, attribuendo ai loro provvedimenti quantomeno l'efficacia di lodo arbitrale irrituale;

   la Corte di giustizia europea, con sentenza del 2 marzo 2021, si è espressa nella vicenda dell'acquisizione di Banca Tercas da parte di Banca popolare di Bari escludendo che la copertura dell'intero deficit patrimoniale di Tercas da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi, avvenuta nel 2014, si possa configurare come aiuto di Stato, respingendo l'impugnazione dell'Antitrust europeo, che ne aveva ordinato il recupero nel 2015 e condividendo la sentenza del Tribunale del 2019, secondo cui i fondi non costituivano aiuti di Stato in quanto non controllati dalle autorità pubbliche;

   nell'opinione degli interroganti, la sentenza certifica come il blocco dell'intervento del Fondo interbancario nell'operazione di acquisizione di Tercas, abbia indirettamente penalizzato gli azionisti, dal momento che la Banca, per procedere all'acquisizione, dovette operare l'aumento di capitale che ha portato al sostanziale default dell'istituto –:

   se intenda, e nel caso con quali tempi e modalità, intraprendere iniziative di competenza per indennizzare gli azionisti della Banca Popolare di Bari sulla base di quanto disposto in favore dei risparmiatori danneggiati dalle banche popolari venete mediante un fondo di ristoro analogo a quello istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(5-05797)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05797

  In riscontro all'interrogazione relativa alla richiesta di ristori per gli azionisti della Banca popolare di Bari si rappresenta che l'assemblea della banca del 29 giugno 2020, nell'approvare la ricapitalizzazione e la sua trasformazione in S.p.A. con una maggioranza del 96 per cento, ha previsto contestualmente un rimborso a favore degli azionisti che hanno aderito agli aumenti di capitale 2014-15 e che detengono altresì obbligazioni subordinate della banca.
  A questi ultimi è stato offerto un rimborso pari a euro 2,38 per azione sottoscritta in occasione dei predetti aumenti. Con l'adesione all'offerta transattiva, gli azionisti hanno rinunciato ad ogni pretesa e/o azione legale nei confronti di BPB. Pertanto la pretesa risarcitoria dovrebbe allo stato risultare contenuta.
  Quanto alla specifica proposta formulata dagli onorevoli interroganti di istituire un Fondo analogo a quello previsto dall'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si rappresenta che quel fondo – peraltro confluito nel noto FIR – è relativo a una fattispecie completamente diversa: si tratta, infatti, di soggetti che vantano pretese risarcitorie nei confronti di società in liquidazione ovvero in risoluzione, fattispecie che risulta estranea al quadro in esame.
  L'ipotesi di un fondo, alimentato da risorse pubbliche, che intervenga in luogo della banca a risarcire gli azionisti, a fronte di responsabilità per danno ingiusto che fossero accertate in capo ad un soggetto operante sul mercato, potrebbe configurare un'ipotesi di aiuto di Stato a favore della banca, vanificando così il percorso di rilancio della Banca fin qui compiuto e le prospettive future della banca stessa.