ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05770

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 486 del 14/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: GADDA MARIA CHIARA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 13/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 13/04/2021
Stato iter:
19/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/05/2021
Resoconto MORELLI ALESSANDRO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI)
 
REPLICA 19/05/2021
Resoconto GADDA MARIA CHIARA ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/05/2021

SVOLTO IL 19/05/2021

CONCLUSO IL 19/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05770
presentato da
GADDA Maria Chiara
testo di
Mercoledì 14 aprile 2021, seduta n. 486

   GADDA. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada, stabilisce che la larghezza massima dei veicoli, compresi i rimorchi, non deve eccedere la larghezza di 2,55 metri;

   le prescrizioni per l'omologazione dei veicoli di categoria N1, cioè dei veicoli progettati e/costruiti essenzialmente per il trasporto di merci aventi massa non superiore a 3,5 tonnellate, non prevedono per gli stessi la possibilità di trainare rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice; in ambito nazionale, in deroga alle specifiche norme di settore e al fine di agevolare il traino di taluni rimorchi utilizzati sporadicamente su strada in quanto destinati ad attività ludico-ricreative (caravan e Tats - rimorchi per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive), è stato autorizzato il traino da parte di autovetture e di alcune tipologie di veicoli di categoria N1, anche se i citati rimorchi hanno larghezza superiore a quella del veicolo traente;

   il decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 recante Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1985, n. 160, al punto 6.2.3 dell'allegato tecnico prevede infatti la possibilità per il rimorchio (caravan ovvero Tats) di avere una larghezza eccedente di 0,7 metri rispetto all'autovettura trainante (categoria MI);

   la circolare del Ministero dei trasporti n. 1417/4184 del 25 maggio 1990, ha esteso anche agli autoveicoli di categoria N1 la possibilità di trainare un caravan o Tats, a condizione tuttavia che l'autocarro N1 derivi da una versione già omologata come autovettura, mediante l'ausilio di specchi supplementari;

   l'attuale quadro normativo non tiene conto, però, di veicoli come i pick-up che, essendo immatricolati esclusivamente come autocarri e pur essendo muniti di gancio da traino, non possono trainare rimorchi di larghezza superiore in deroga al citato articolo 61, comma 1;

   l'applicazione del regime derogatorio ai soli rimorchi utilizzati per svago e caratterizzati da un utilizzo in genere stagionale ed occasionale appare pregiudizievole nella parte in cui non consente a veicoli, come i pick up adibiti ad esempio al servizio di protezione civile e impiegati in attività operative, di trainare rimorchi di larghezza superiore alla motrice di 0,7 metri;

   sia la normativa nazionale che quelle regionali già prevedono regimi speciali per i veicoli della protezione civile, con riferimento, a titolo esemplificativo, all'esenzione dal pagamento del bollo auto ovvero alla possibilità di utilizzare dispositivi acustici supplementari di allarme e segnalazione visiva per l'espletamento di servizi urgenti;

   visto il tavolo di confronto aperto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile con le altre amministrazioni interessate al fine di verificare gli effetti sulla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale derivante da un aggiornamento delle disposizioni sopra menzionate e considerate le difficoltà di addivenire in tempi rapidi a una modifica del codice della strada che estenda il regime derogatorio anche ad altri veicoli muniti di rimorchio come i pick up, immatricolati esclusivamente come autocarri e per i quali non esiste la versione autovettura, appare necessario intervenire sulla questione con un apposito provvedimento, eventualmente anche di natura interpretativa, al fine di consentire almeno a tali mezzi ampiamente utilizzati dalla protezione civile o da servizi di pubblico interesse di circolare senza restrizioni proprio per gli importanti e delicati compiti istituzionali che sono chiamati ad assolvere e che vivono forte e rinnovata intensità nella fase pandemica –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per superare le sopra menzionate criticità, almeno rispetto agli utilizzi di protezione civile e per i servizi di pubblico interesse.
(5-05770)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-05770