Legislatura: 18Seduta di annuncio: 481 del 07/04/2021
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 07/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COLLETTI ANDREA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 07/04/2021 TRANO RAFFAELE MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 07/04/2021 CABRAS PINO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 07/04/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 07/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 08/04/2021 Resoconto COLLETTI ANDREA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È RISPOSTA GOVERNO 08/04/2021 Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) REPLICA 08/04/2021 Resoconto COLLETTI ANDREA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
DISCUSSIONE IL 08/04/2021
SVOLTO IL 08/04/2021
CONCLUSO IL 08/04/2021
GEBHARD, COLLETTI, TRANO e CABRAS. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il 21 luglio 2001 si chiuse il summit del G8 a Genova, dopo tre giorni di manifestazioni, in gran parte pacifiche, durante le quali, tuttavia, si registrano anche momenti di forte tensione e duri scontri tra polizia e manifestanti;
alcuni manifestanti quella notte si erano fermati a dormire nel complesso scolastico Armando Diaz, dove la polizia avrebbe eseguito una perquisizione, in assenza di autorizzazione del magistrato, portando a termine un'operazione di una violenza ingiustificabile: 60 persone ferite, 28 ricoverate con fratture multiple, 5 in pericolo di vita;
secondo Amnesty International ci furono gravissime violazioni dei diritti umani, per le quali c'è stata «una vergognosa mancanza di assunzione di responsabilità», circostanza confermata da processi, testimonianze e immagini relative a quel drammatico evento;
la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per il comportamento tenuto dalle forze dell'ordine durante quella violenta irruzione, per violazione dell'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo sul «divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti»;
la Corte di cassazione ha confermato, in via definitiva, l'impianto accusatorio della Corte d'appello che aveva determinato le condanne per i fatti di Genova, con motivazioni durissime, esprimendo un pesante giudizio sul comportamento delle forze dell'ordine, che avrebbero usato violenza «non giustificata e punitiva» su persone «all'evidenza inermi»;
alcuni dei condannati, all'epoca dei fatti, ricoprivano ruoli di rilievo nelle forze dell'ordine, che hanno dovuto abbandonare per via della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;
in seguito a notizie pubblicate sugli organi di stampa si è appreso che il 28 ottobre 2020, per «decisione» della Ministra dell'interno e del Capo della polizia, sarebbero stati promossi alla carica di vicequestore due funzionari di polizia condannati, in via definitiva, a tre anni e otto mesi più cinque anni di interdizione dai pubblici uffici per i fatti di Genova del 2001: Pietro Troiani, «condannato per aver introdotto due bombe molotov all'interno della scuola Diaz», e Salvatore Gava, «per averne falsamente attestato il rinvenimento, affinché tale scenario potesse costituire una giustificazione per la sanguinosa irruzione nell'edificio e una ricostruzione da fornire ai mezzi d'informazione» –:
se il Ministro interrogato intenda promuovere iniziative di competenza, a tutela del pubblico interesse, per verificare se quanto evidenziato corrisponda al vero e, conseguentemente, valutare l'opportunità di adottare eventuali iniziative per provvedere, con urgenza, all'annullamento o revoca delle suddette promozioni.
(5-05699)
Signor Presidente, On.li Deputati,
gli Onorevoli interroganti affrontano la vicenda concernente la promozione di due funzionari della Polizia di Stato, Pietro Troiani e Salvatore Gava, già condannati in via definitiva, a seguito dei gravi fatti accaduti nel 2001 in occasione del G8 a Genova.
In particolare, il dottor Pietro Troiani fu condannato alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione, oltre all'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, per detenzione e porto illegale di armi e falso ideologico in atto pubblico.
Il dottor Salvatore Gava fu invece condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, nonché all'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, per il reato di falso.
In conseguenza di ciò, al fine di dare esecuzione alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, con provvedimento del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza pro tempore, i medesimi funzionari sono stati sospesi dalla loro qualifica professionale a decorrere dal 10 luglio 2012 e sino al 9 luglio 2017.
Trascorso tale periodo, a far data dal 10 luglio 2017 il dottor Gava è stato pertanto riammesso in servizio.
Il dottor Troiani, invece, avendo richiesto e ottenuto il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, avrebbe potuto riprendere servizio il 30 settembre 2015; il suo rientro in servizio è stato tuttavia posticipato al 1° febbraio 2016 in ragione dell'intervenuta sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 4, inflitta dal Capo della Polizia con provvedimento del 26 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 6, n. 1, e dell'articolo 4, numeri 10 e 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981.
Ricordo inoltre che all'esito della vicenda penale, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il 20 maggio 2015 entrambi i funzionari sono stati sanzionati con la sospensione dall'impiego irrogata dall'Autorità Giudiziaria competente in forza dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.
A causa di tale ultima sanzione, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i predetti sono quindi stati esclusi dallo scrutinio per la promozione alla qualifica di vice questore per la durata di cinque anni, a decorrere dal 20 maggio 2015.
Terminato il quinquennio di esclusione, nel maggio del 2020, i funzionari, in possesso del previsto requisito dell'anzianità di servizio, sono stati ammessi de jure, essendosi esauriti gli effetti interdittivi delle sanzioni applicate ed in assenza delle cause di esclusione specificamente identificate dalla normativa, allo scrutinio per la promozione alla qualifica di vice questore così come stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.