ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05698

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 481 del 07/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO MARCO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 07/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA 07/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 07/04/2021
Stato iter:
08/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/04/2021
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
 
RISPOSTA GOVERNO 08/04/2021
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 08/04/2021
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/04/2021

SVOLTO IL 08/04/2021

CONCLUSO IL 08/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05698
presentato da
DI MAIO Marco
testo di
Mercoledì 7 aprile 2021, seduta n. 481

   MARCO DI MAIO e UNGARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   secondo i dati della Fondazione Migrantes e dell'Istat, su un totale di oltre 60 milioni di cittadini residenti in Italia, l'8,8 per cento è residente all'estero; gli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero sono nel 2020 oltre 5.200.000;

   i partiti, i gruppi politici e i candidati devono osservare le leggi sulla campagna elettorale vigenti nel territorio italiano (legge n. 459 del 2001) e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo predispone trasmissioni informative e tribune elettorali per i cittadini che votano nella circoscrizione estero;

   secondo la normativa vigente è permessa, ed è sempre più diffusa, la propaganda elettorale tramite chiamate telefoniche preregistrate, e-mail, telefax whatsapp, mms o sms; chi utilizza queste modalità di comunicazione ha l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli abbonati a servizi di comunicazione elettronica o di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede di traffico prepagato;

   il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito indicazioni sulle modalità con cui partiti, organismi politici, comitati promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare dati personali dei cittadini. 1 partiti e i singoli candidati possono trattare dati personali estratti da «fonti pubbliche» senza richiedere il consenso degli interessati. Possono essere utilizzati i dati estratti da: liste elettorali presso i comuni; elenco degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo; liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia; elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto e quelli aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero. I partiti sono anche esonerati dall'obbligo di rendere l'informativa preventiva sul trattamento dei dati personali estratti da tali elenchi durante il periodo a partire dal 60° giorno antecedente la data del voto, fino al 60° giorno successivo;

   favorire l'invio telematico di messaggi di propaganda elettorale, oltre a consentire risparmi di materiale cartaceo, permette notevoli risparmi economici e, conseguentemente, rafforza il principio democratico della contendibilità delle cariche elettive per i minori costi delle campagne elettorali –:

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per modificare la disciplina in vigore e aggiornare gli elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto e quelli aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero, associando a ciascun elettore iscritto all'Aire anche l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica personale.
(5-05698)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-05698

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  con l'interrogazione all'ordine del giorno vengono poste all'attenzione del Ministero dell'interno le modalità di svolgimento della campagna elettorale per l'elezione dei senatori e deputati nella circoscrizione estero.
  Per quanto di competenza del Ministero dell'interno, si evidenzia che l'articolo 5 della legge n. 459 del 2001 recante le «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» prevede che, mediante l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari, venga realizzato l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali.
  Tale elenco contiene alcuni dati previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, quali: i dati anagrafici dell'iscritto, indirizzo, casella postale, ufficio consolare e comune di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. L'elenco in questione viene trasmesso alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno, per la successiva formazione dell'elenco degli elettori.
  Quanto sopra evidenzia che i dati utilizzati per la composizione dell'elenco degli elettori desunti dalle schede anagrafiche dei cittadini iscritti all'AIRE non recano l'indirizzo della posta elettronica certificata.
  Sotto diverso aspetto, benché tale profilo non riguardi direttamente l'oggetto dell'interrogazione, è utile ricordare, per avere un quadro complessivo della situazione, che nella base-dati dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR), subentrata alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero di 7.394 Comuni su un totale di 7.903, è stata prevista la registrazione del dato relativo al domicilio digitale di cui all'articolo 3-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, istituito allo scopo di facilitare la comunicazione tra cittadini e pubbliche amministrazioni.
  Inoltre, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha rappresentato che, presso la rete diplomatico consolare, è utilizzata un'unica piattaforma informatica (Sistema Integrato di Funzioni Consolari), con la quale vengono aggiornati gli schedari consolari e registrate le informazioni anagrafiche e di dettaglio relative ai cittadini italiani residenti all'estero.
  Tale base dati viene utilizzata per l'erogazione dei principali servizi consolari nonché per gli allineamenti con i comuni italiani di competenza, anche a fini elettorali, e prevede da tempo la presenza di un indirizzo e-mail associato al cittadino: non si tratta però di un indirizzo di posta elettronica certificata, ma di un indirizzo di posta elettronica ordinaria, il che lascia sussistere la possibilità che lo stesso indirizzo telematico sia associato a più utenti; attualmente, inoltre, solo poco più di un terzo degli italiani registrati nella piattaforma citata risulta associato ad almeno un indirizzo mail.
  Va, altresì, evidenziato che, nel provvedimento numero 96 del 18 aprile 2019 del Garante per la protezione dei dati personali, relativo alla propaganda elettorale e alla comunicazione politica, sono indicate all'articolo 3 punto 1), pur in termini non tassativi, le fonti pubbliche dalle quali è ammissibile l'acquisizione di dati personali per finalità di propaganda elettorale, e in nessuna di esse risultano attualmente riportati gli indirizzi e-mail o i numeri telefonici.
  Inoltre, in base a quanto stabilito al punto 5, lettera a), del predetto provvedimento, è esplicitamente escluso l'impiego sia dell'ANPR che degli schedari consolari, per scopi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.
  Il provvedimento del Garante, tuttavia, indica molteplici modalità per acquisire tali dati per le finalità in discorso.