Legislatura: 18Seduta di annuncio: 476 del 29/03/2021
Primo firmatario: SANI LUCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 29/03/2021
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/03/2021
DISCUSSIONE IL 30/03/2021
SVOLTO IL 30/03/2021
CONCLUSO IL 30/03/2021
SANI e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
in questi mesi sono state varate da Governo e Parlamento norme per sostenere le associazioni sportive dilettantistiche la cui attività è stata ed è attualmente fortemente limitata dai provvedimenti attuati per contenere la diffusione del Coronavirus;
in primo luogo, le misure adottate con il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 sono state promosse con la finalità di aiutare in modo più ampio possibile il mondo dello sport, comprese le piccole associazioni, con misure di sostegno e di ripresa dalla gravissima crisi causata dal Covid-19;
in particolare, con l'articolo 217, è stato istituito il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale» per sostenere l'attività (come riportato da organi stampa sulla platea di potenziali beneficiari) di circa 20 mila società sportive e 80 mila associazioni e quindi la maggioranza dei soggetti operanti nel settore;
successivamente, le norme introdotte dal decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 rischiano però di restringere notevolmente la platea di beneficiari. L'articolo 81 del provvedimento prevede, infatti, misure per il credito d'imposta di aziende per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. Tale provvedimento, escludendo però dalla fruizione del credito d'imposta le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398 del 1991, penalizza completamente la maggioranza delle piccole associazioni sportive che aderiscono a tale regime forfettario: si tratta di associazioni riconosciute dal Coni o enti di promozione sportiva;
appare quindi palese che solo gli investimenti pubblicitari verso le società sportive più importanti beneficeranno del credito d'imposta e le piccole associazioni sportive, già colpite duramente dalla crisi sanitaria ed economica, vedranno ridursi ulteriormente i loro ricavi a beneficio delle società più strutturate;
quelle che rimangono escluse saranno moltissime associazioni che svolgono un ruolo educativo e ricreativo fondamentale per tanti giovani nei centri minori e nelle comunità marginali del Paese; si tratta di enti che spesso svolgono rilevanti funzioni sociali di aggregazione, coinvolgendo e promuovendo l'integrazione di persone svantaggiate –:
se ritenga urgente e indispensabile, in relazione a quanto espresso in premessa, adottare iniziative normative per inserire, tra i beneficiari di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, anche i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398 del 1991.
(5-05613)
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto Decreto Agosto) concernenti l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche e chiedono di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di ricomprendere tra i beneficiari dell'agevolazione fiscale anche le associazioni sportive dilettantistiche che hanno aderito allo speciale regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991 e che, per espressa previsione normativa, allo stato ne rimangono escluse.
Gli Onorevoli interroganti, infatti, dopo avere richiamato il decreto-legge n. 34 del 2020, e, in particolare, l'articolo 217 del medesimo decreto, col quale è stato istituito il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, sostengono che le norme introdotte successivamente dal decreto-legge n. 104 del 2020 avvantaggerebbero solo gli investimenti pubblicitari verso le società sportive più importanti – che beneficeranno del credito d'imposta – mentre restringerebbero notevolmente la platea di beneficiari escludendo dal novero dei potenziali beneficiari i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398 del 1991, in tal modo penalizzando la maggioranza delle piccole associazioni sportive che aderiscono a tale regime forfettario e che svolgono un ruolo educativo e ricreativo fondamentale per tanti giovani nei centri minori e nelle comunità marginali del Paese.
Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie – incluse le sponsorizzazioni – effettuati esclusivamente tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Ne consegue, anzitutto, che un'eventuale modifica normativa nel senso proposto dagli Interroganti non potrebbe pertanto avere - come auspicato - un effetto ulteriore sugli investimenti ammessi all'agevolazione.
Peraltro, i termini per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione sono prossimi alla scadenza atteso che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, che ha dato attuazione alla norma disciplinando requisiti e modalità di presentazione delle domande, ha fissato al 1° aprile 2021 il termine ultimo di invio delle istanze per la richiesta dell'agevolazione.
Ciò premesso, dal beneficio in argomento, per espressa previsione normativa, sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al citato regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esclusione che trova presumibilmente la sua giustificazione nella circostanza che gli enti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 sono già destinatari di benefici fiscali.
Il legislatore non ha, pertanto, voluto cumulare detti benefici con quelli che l'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha riconosciuto in capo ai soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
Gli investimenti pubblicitari effettuati nei confronti dei soggetti che si avvalgono della legge n. 398 del 1991 già beneficiano, infatti, di uno specifico regime agevolativo che si sostanzia, per l'investitore, nella deducibilità della spesa ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (riproposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), e, per l'ente beneficiario, nella tassazione del corrispondente provento in base al coefficiente di redditività di cui alla predetta legge n. 398 del 1991.