ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05570

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 473 del 23/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/03/2021
Stato iter:
24/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/03/2021
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 24/03/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 24/03/2021
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/03/2021

SVOLTO IL 24/03/2021

CONCLUSO IL 24/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05570
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Martedì 23 marzo 2021, seduta n. 473

   RIZZETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il fenomeno dei contributi versati alle casse previdenziali in misura tale da non permettere la maturazione di un trattamento pensionistico autonomo, cosiddetti contributi silenti ovvero improduttivi, è una di quelle questioni annose rispetto alle quali non sono ancora stati assunti dei provvedimenti normativi idonei, per eliminare una grave ingiustizia che viola il diritto alla pensione;

   si tratta di una situazione profondamente iniqua, se non illegittima, considerando che quei contributi, che scrupolosamente vengono erogati dal lavoratore allo scopo di ottenere una pensione all'uscita dal mondo del lavoro, vanno poi di fatto persi;

   il problema coinvolge principalmente coloro che non posso accedere agli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione e della cosiddetta totalizzazione retributiva;

   vi è una situazione differenziata tra le posizioni dei contributori, a seconda della cassa in cui sono iscritti, determinandosi un'ingiusta disparità di trattamento, laddove in alcune casse si prevedono tutele aggiuntive che invece, in altre, non sussistono;

   a ciò si aggiunge una generale ed inammissibile mancanza di trasparenza da parte degli enti previdenziali, sia sull'intera gestione delle risorse finanziarie di cui dispongono che sull'ammontare delle somme relative ai contributi silenti;

   è particolarmente grave il caso degli iscritti alla Fondazione Enasarco, ente che gestisce forme di pensioni integrative obbligatorie a favore degli agenti e rappresentanti di commercio;

   un consistente numero di ex agenti e rappresentati di commercio infatti ha perso i contributi versati all'Enasarco, non avendo raggiunto il minimo di anni di contribuzione. Addirittura, vi sono centinaia di migliaia di ex agenti che, anche per 18 anni, hanno versato i contributi obbligatoriamente per una pensione complementare che non è stata mai corrisposta, nemmeno parzialmente;

   tra l'altro, è anomalo che vi sia un obbligo di iscrizione ad Enasarco per tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, nonostante l'Ente sia una cassa previdenziale ed integrativa privata e pur essendo gli stessi già tenuti all'iscrizione all'Inps –:

   se e quali iniziative intenda adottare affinché gli iscritti all'Enasarco possano recuperare dall'ente in questione i contributi silenti per eliminare definitivamente una grave ingiustizia che li danneggia e in sostanza viola il diritto alla pensione.
(5-05570)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05570

  Con il presente atto parlamentare gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione in ordine a eventuali provvedimenti da adottare affinché gli iscritti all'Enasarco possano recuperare dall'Ente in questione i c.d. contributi silenti.
  La legge n. 12 del 1973 ha disciplinato le funzioni e gli obblighi attribuiti all'Enasarco; la previdenza gestita dall'Enasarco ha assunto natura integrativa di quella altrettanto obbligatoria gestita dall'INPS nei confronti degli esercenti attività commerciali (tra cui gli agenti e i rappresentanti di commercio), ai sensi della legge n. 613 del 1966.
  L'Enasarco è stato trasformato in ente di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e, con decreto ministeriale del 16 giugno 1997, l'Ente è divenuto una fondazione di diritto privato.
  Per quanto concerne i requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia, il vigente Regolamento delle Attività Istituzionali dell'Enasarco prevede (art. 14) almeno 67 anni di età e 20 anni di contribuzione per gli uomini (la cui somma deve però dare quota 92) e almeno 65 anni di età e 20 anni di contribuzione per le donne (la cui somma deve dare quota 91) al 2021. Tale requisito contributivo di 20 anni deriva dalla «natura integrativa» della prestazione erogata dall'Enasarco rispetto a quella di «primo pilastro» maturata, per periodi coincidenti, presso la gestione commercianti dell'INPS.
  Infatti, i 15 anni di anzianità contributiva originariamente previsti dalla legge n. 12 del 1973 sono stati innalzati dall'Ente per adeguarli al requisito ventennale introdotto, a regime, dal decreto legislativo n. 503 del 1992 (c.d. riforma Amato) per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) presso l'INPS.
  Da qui trae origine la questione dei cosiddetti «silenti», cioè di quei soggetti iscritti all'ENASARCO i quali, avendo versato contributi obbligatori per un numero di anni inferiore ai 20 anni minimi previsti, sono impossibilitati a conseguire il diritto alla prestazione pensionistica integrativa corrisposta dall'Ente ed a poterne richiedere la restituzione, in quanto non prevista dall'ordinamento.
  Al riguardo, si evidenzia che, nel sistema previdenziale obbligatorio pubblico, del quale la prestazione corrisposta dall'Enasarco è integrativa, non è previsto il rimborso dei contributi versati qualora gli stessi non producano, per mancanza dei necessari requisiti, la liquidazione di una prestazione pensionistica. Ciò in quanto tale sistema è basato su principi solidaristici generali e non sulla rigida considerazione della posizione contributiva del singolo assicurato.
  Si segnala, peraltro, che l'Ente ha operato una rivisitazione del proprio ordinamento per far fronte alla citata problematica, prevedendo:

   una rendita contributiva (articolo 16 del regolamento attività istituzionali) che può essere richiesta, con decorrenza dal 2024, dagli agenti iscritti dal 1° gennaio 2013, che abbiano 67 anni di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva. Tale prestazione, reversibile ai superstiti, viene calcolata con il metodo contributivo, ed è ridotta in misura del 2 per cento per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota necessaria per il diritto alla pensione (quota 92) – possibilità esclusa per coloro che risultino già iscritti alla data del 1° gennaio 2013;

   una contribuzione volontaria (articolo 9 del Regolamento attività istituzionali) per gli iscritti che cessino temporaneamente o definitivamente l'attività, e che non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, che possono essere ammessi al versamento della contribuzione volontaria purché abbiano un'anzianità contributiva minima di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività stessa (la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività).