ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05561

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 473 del 23/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 23/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/03/2021
Stato iter:
24/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/03/2021
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 24/03/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 24/03/2021
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/03/2021

SVOLTO IL 24/03/2021

CONCLUSO IL 24/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05561
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Martedì 23 marzo 2021, seduta n. 473

   CANCELLERI e MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio 2020 - legge n. 160 del 2019 – all'articolo 1, commi 784-815, ha previsto disposizioni di riforma della riscossione delle entrate degli enti locali;

   per l'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché per l'iscrizione obbligatoria, prevista al comma 805, nella sezione separata del medesimo albo, dei soggetti che svolgono esclusivamente funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, sono richieste, dal comma 807 della legge di bilancio 2020, misure minime di capitale interamente versato, in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria;

   il termine entro il quale adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure minime stabilite dal citato comma 807, inizialmente fissato al 31 dicembre 2020, è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021;

   la legge di bilancio 2020, al comma 805, ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano definiti i criteri di iscrizione obbligatoria nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per i soggetti che svolgono esclusivamente funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate; tale decreto, ad oggi, risulta però non ancora emanato;

   il termine del 30 giugno 2021 per l'adeguamento del capitale sociale alle condizioni e alle misure minime stabilite dal citato comma 807, anche in considerazione dell'assenza del decreto che avrebbe dovuto definire i criteri di iscrizione obbligatoria nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, non appare congruo –:

   se non ritenga opportuno adottare iniziative di natura normativa, per prorogare al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure minime stabilite dal citato comma 807, a tal fine provvedendo, entro breve termine, all'emanazione del decreto per la definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
(5-05561)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05561

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni concernenti i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo da parte dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni con particolare riferimento all'importo minimo di capitale sociale che, ai sensi del comma 807 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), deve essere interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
  A tale proposito, gli onorevoli interroganti, premesso che il comma 805 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha previsto l'emanazione di un decreto regolamentare per l'istituzione della sezione separata dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 entro il termine ormai scaduto del 30 giugno 2020, e che il citato comma 807 ha fissato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo devono adeguare il proprio capitale sociale alle misure previste dallo stesso comma 807, chiedono di sapere se non si ritenga opportuno prorogare al 31 dicembre 2022 il predetto termine di adeguamento del capitale sociale e provvedere entro breve termine all'emanazione del decreto sopra citato.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta che la proroga dell'adeguamento può essere disposta esclusivamente attraverso l'approvazione di una disposizione normativa riguardo alla quale si osserva che il legislatore ha valutato l'introduzione delle nuove misure anche in relazione alla riforma della riscossione delle entrate locali, operata nello stesso contesto della legge di bilancio 2020 e che è già pienamente operante.
  In particolare, le misure in questione tengono conto anche del fatto che i soggetti affidatari non possono più riscuotere direttamente le entrate affidategli e ciò ha comportato, nel complesso, una riduzione delle misure minime di capitale.
  In ordine, poi, all'adozione del decreto di cui al comma 805, si fa presente che lo schema di decreto è stato oggetto di un lungo confronto tecnico con le parti interessate e sarà sottoposto alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta in sede politica del 25 marzo, ai fini del raggiungimento dell'intesa per poi essere trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere, dovendo essere adottato sotto forma di regolamento sensi della legge n. 400 del 1988.
  Ne consegue, pertanto, che, allo stato, non risulta possibile prevedere un termine di conclusione del procedimento.