ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05420

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 463 del 03/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: ZANGRILLO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANNATELLI PASQUALE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/03/2021
MUSELLA GRAZIANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/03/2021
Stato iter:
03/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/03/2021
Resoconto ZANGRILLO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/03/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 03/03/2021
Resoconto ZANGRILLO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/03/2021

SVOLTO IL 03/03/2021

CONCLUSO IL 03/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05420
presentato da
ZANGRILLO Paolo
testo di
Mercoledì 3 marzo 2021, seduta n. 463

   ZANGRILLO, CANNATELLI e MUSELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   come risulta dai dati dell'Osservatorio sul precariato dell'Inps, pubblicati il 19 febbraio 2021, in dodici mesi, nel periodo che va da novembre 2019 a novembre 2020, si è registrata una perdita totale di 664.423 posti di lavoro. Di questi ben 445.471 posti di lavoro riguardano contratti a termine;

   le gravi ripercussioni prodotte dalla pandemia da Covid-19 si sono abbattute principalmente su lavoratori con contratti a termine, dato, questo, messo in evidenza anche dal Presidente del Consiglio dei ministri, Professor Mario Draghi, nel corso del suo intervento programmatico svolto alle Camere, quando ha parlato di «disoccupazione selettiva che ha colpito i soggetti non protetti dal blocco dei licenziamenti»;

   l'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 279, della legge n. 178 del 2020, ha previsto fino al 31 marzo 2021 la possibilità di prorogare o rinnovare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 –:

   se il Governo, anche in vista dell'annunciata rimodulazione del blocco dei licenziamenti, non intenda adottare iniziative normative per prevedere un'ulteriore proroga della sospensione delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
(5-05420)
(Presentata il 2 marzo 2021)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05420

  L'atto di sindacato ispettivo in discussione affronta un tema di indubbia centralità ed evidente delicatezza, che impone in via preliminare la ricostruzione dell'attuale stato della normativa.
  Il comma 279 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) concerne le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato, ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in materia (introdotto dall'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 e successive modificazioni).
  La norma, consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 dicembre 2020), anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e successive modificazioni.
  Si ricorda che il suddetto articolo 19, comma 1, alle lettere a) e b), fa riferimento alla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
  Voglio assicurare il massimo interesse del Ministro e del Ministero che rappresento nel prendere in considerazione, dal punto di vista tecnico, la questione aperta, che deve essere vagliata anche alla luce del quadro emergenziale in modo sinergico con l'impegno su tutte le politiche sul lavoro nella difesa dell'occupazione e assicurando la massima tutela possibile dei lavoratori.