ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05245

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 449 del 12/01/2021
Firmatari
Primo firmatario: CATTOI MAURIZIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/01/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE CARLO SABRINA MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2020
ALAIMO ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 09/12/2020


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 11/01/2021
Stato iter:
29/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/04/2021
Resoconto PUCCIARELLI STEFANIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 29/04/2021
Resoconto CATTOI MAURIZIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/01/2021

SOLLECITO IL 10/03/2021

DISCUSSIONE IL 29/04/2021

SVOLTO IL 29/04/2021

CONCLUSO IL 29/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05245
presentato da
CATTOI Maurizio
testo di
Martedì 12 gennaio 2021, seduta n. 449

   MAURIZIO CATTOI, DE CARLO e ALAIMO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   secondo il Nuovo Sindacato Carabinieri (Nsc) sarebbe «Inaccettabile, ancorché discriminatorio quanto avvenuto a danno delle Colleghe in merito alla valutazione dei titoli nei concorsi interni per Marescialli e Sovrintendenti dell'Arma, nella fattispecie in merito all'attribuzione dei punteggi incrementali in tema di documentazione caratteristica», relativi rispettivamente all'ultimo quadriennio per i primi e all'ultimo biennio per i secondi. È da questo conteggio che sono stati esclusi i giorni di congedo obbligatorio di maternità, ovvero i 5 mesi a cavallo del parto, con l'effetto di considerare, per l'ennesima volta, la maternità alla stregua di una malattia;

   «Com'era prevedibile – sottolinea il Nsc in una nota stampa – ciò ha comportato, per molte giovani madri dell'Arma, il mancato raggiungimento del punteggio necessario per vincere il concorso. Come si evince dai bandi di concorso, per ogni giorno valutato eccellente (o giudizio equivalente) veniva attribuito uno specifico punteggio incrementale e per ogni giorno valutato superiore alla media (o giudizio equivalente) veniva analogamente attribuito un punteggio incrementale, di poco inferiore a quello previsto per l'eccellente. Per le restanti qualifiche non era previsto alcun punteggio incrementale». Inoltre, non sarebbero stati presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2010 (e anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 per il concorso sovrintendenti). Di conseguenza, non sarebbero stati conteggiati i giorni di assenza dal servizio menzionati nel modello;

   il conteggio dei giorni di astensione obbligatoria per congedo di maternità solo ai fini dell'anzianità di servizio ma esclusi dal conteggio dei punteggi incrementali, ben cinque mesi, possono determinare l'esito di un concorso. La gravidanza fisiologica nel 2020 non può essere considerata alla stregua di una malattia invalidante;

   la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già stabilito che il principio di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego esclude in via generale e in termini inequivocabili qualsiasi discriminazione basata sul sesso, mentre vieta qualsiasi tipo di trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità come «l'accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale, formazione, perfezionamento e riqualificazione professionali, nonché l'esperienza professionale, le condizioni di occupazione e di lavoro»;

   inoltre, si evidenzia che, in aderenza a quanto statuito dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 623, «Le forze armate si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, in condizione di assoluta parità, di personale maschile e femminile, secondo le norme contenute nel presente codice». Pertanto, in linea generale nessuna discriminazione deve essere realizzata tra generi;

   si evidenzia quanto disciplinato dall'articolo 1495 del predetto provvedimento normativo, laddove statuisce che «le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dalla presente sezione non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente...» aggiungendo poi al comma 2 che «i periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono validi ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche...». Orbene, appare incomprensibile che le discriminazioni denunciate dal succitato Sindacato possano realizzarsi all'interno di un'attività concorsuale –:

   se il Ministro interrogato, laddove i fatti evidenziati trovassero conferma, non ritenga opportuno adottare iniziative, anche a livello normativo, per porre rimedio alla situazione di grave nocumento per il personale femminile dell'Arma ed estendere un'eventuale previsione normativa a tutto il personale delle Forze armate.
(5-05245)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-05245

  Per comprendere al meglio la complessità delle questioni trattate con l'interrogazione in argomento occorre accennare, in via preliminare, al quadro normativo di riferimento in materia che prevede, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento militare» (COM) – agli articoli dal 1025 al 1028 – che il personale militare sia sottoposto a valutazione mediante la compilazione dei previsti documenti caratteristici (Scheda valutativa o Rapporto informativo e relativo Foglio di comunicazione) contenenti giudizi analitici e descrittivi che si concludono, nel caso della Scheda valutativa, con l'attribuzione di una qualifica finale tra quelle previste (Eccellente, Superiore alla media, Nella media, Inferiore alla media, Insufficiente).
  Le relative modalità di compilazione dei documenti caratteristici sono, invece, demandate al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» (TUOM), che – dagli articoli 688 al 699 – specifica le finalità, la competenza e le modalità di compilazione di tale documentazione riguardante le varie categorie del personale.
  Il contesto normativo di riferimento si completa, infine, con la Direttiva in materia di «Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze Armate» che ha costituito la base per l'emanazione delle stesse e, dunque, risulta con esse perfettamente in linea e con le Circolari applicative emanate dalla competente Direzione Generale per il Personale Militare.
  Nel merito dell'atto di sindacato ispettivo in oggetto si osserva che, in conformità alle citate disposizioni normative, per l'attribuzione dei punteggi previsti in ragione della valutazione caratteristica del candidato vengono considerati i soli periodi computabili, in ossequio alla finalità della valutazione stessa, che prevede l'espressione di un giudizio «sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare», ai sensi dell'articolo 688 del TUOM.
  È quindi la norma a considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale, i soli periodi computabili che devono essere «ancorati» ai servizi prestati e al rendimento fornito dal militare, «rilevando le capacità e attitudini mostrate e i risultati conseguiti».
  La ratio della legge, pertanto, lungi dal perseguire qualsivoglia intento discriminatorio, è solo quella di commisurare l'attribuzione di un punteggio incrementale all'effettivo compimento di un servizio e al conseguimento di un risultato.
  Sulle base della citata disposizione normativa, quindi, restano escluse dal computo sia le assenze dal servizio, sia i periodi che danno luogo al cosiddetto modello «C» (Mancata redazione di documentazione caratteristica), in cui ricade, tra gli altri, il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
  La tematica sollevata con l'interrogazione, tuttavia, è degna della massima attenzione e, in considerazione di ciò, i competenti Uffici del dicastero provvederanno a condurre i necessari approfondimenti volti ad individuare le soluzioni più eque e conformi al peculiare ordinamento militare, onde non penalizzare la condizione della genitorialità nel mondo delle Forze Armate.