Legislatura: 18Seduta di annuncio: 442 del 17/12/2020
Primo firmatario: D'ALESSANDRO CAMILLO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 16/12/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma NOJA LISA ITALIA VIVA 17/12/2020 DE FILIPPO VITO ITALIA VIVA 17/12/2020 DI MAIO MARCO ITALIA VIVA 17/12/2020 UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA 17/12/2020 FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA 17/12/2020 PAITA RAFFAELLA ITALIA VIVA 17/12/2020 OCCHIONERO GIUSEPPINA ITALIA VIVA 17/12/2020 DEL BARBA MAURO ITALIA VIVA 17/12/2020 MORETTO SARA ITALIA VIVA 17/12/2020 SCOMA FRANCESCO ITALIA VIVA 17/12/2020
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/12/2020
DISCUSSIONE IL 17/12/2020
SVOLTO IL 17/12/2020
CONCLUSO IL 17/12/2020
D'ALESSANDRO, NOJA, DE FILIPPO, MARCO DI MAIO, UNGARO, FERRI, PAITA, OCCHIONERO, DEL BARBA, MORETTO e SCOMA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 26, comma 2, del cosiddetto decreto-legge «Cura Italia», per i lavoratori «fragili» equiparava al ricovero ospedaliero il periodo di assenza a tutela dal rischio di contagio da Covid-19;
il comma 5 dell'articolo 26 del decreto-legge «Cura Italia», pone i relativi oneri a carico dello Stato «nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020»;
l'articolo 74 del cosiddetto decreto-legge «Rilancio» ha prorogato il predetto comma 2 al 31 luglio 2020, portando a 380 milioni di euro il tetto massimo di spesa previsto;
la relazione tecnica al decreto-legge «Rilancio» indica come gli effetti finanziari della norma derivino solo dai dipendenti del settore privato e stima una platea di soggetti potenzialmente interessati di 55.200;
in forza dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 26 del cosiddetto decreto-legge «Agosto», integrati dalla legge di conversione, il termine del 31 luglio 2020 è stato prorogato al 15 ottobre 2020, con un ulteriore incremento delle risorse a copertura di 283 milioni di euro, ed è stato previsto che, per il periodo 16 ottobre-31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche con diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o effettuino specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
non è stato ancora chiarita la disciplina da applicare ex post ai periodi di assenza nel periodo di vacatio legis tra la scadenza del 31 luglio 2020 e l'entrata in vigore della proroga prevista dal decreto-legge «Agosto», né se le assenze lavorative previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge «Cura Italia» rientrino nel periodo di comporto;
allo stato, non risultano gli esiti del monitoraggio demandato ad Inps ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto-legge «Cura Italia» circa le risorse effettive impiegate ad oggi a tutela dei lavoratori fragili –:
quali iniziative intenda promuovere il Governo per tutelare i lavoratori fragili la cui attività lavorativa sia incompatibile con forme di lavoro agile o formazione in remoto, chiarendo anche le modalità di calcolo delle assenze di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge «Cura Italia» anche ai fini del periodo di comporto e verificando gli esiti del monitoraggio di Inps, così da accertare quante delle risorse specificamente stanziate per la mistura del suddetto comma 2 dell'articolo 26 siano state impiegate.
(5-05181)
(Presentata il 16 dicembre 2020)
Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema delle misure a tutela dei lavoratori fragili di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Al riguardo, la disposizione normativa prevedeva che le assenze dal servizio dei lavoratori cosiddetti fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, fossero equiparate dal punto di vista del trattamento giuridico alla degenza ospedaliera.
Ai fini dell'attestazione della condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, il lavoratore può avvalersi della certificazione rilasciata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020).
Il termine per l'applicazione di queste misure di tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato poi prorogato al 31 luglio 2020 dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Successivamente, il nuovo comma 2, dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto un'ulteriore proroga, al 15 ottobre 2020, del termine previsto per la tutela in questione, che dunque, attualmente, risulta riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, per i quali sussiste una più elevata incidenza di complicanze gravi all'insorgenza della malattia.
Inoltre, è stato previsto che, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili possano di norma, svolgere l'attività lavorativa in modalità agile anche «attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».
Dunque per usufruire della tutela in discorso, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità, indicando gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 2020, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
A valle di questa ricostruzione normativa, voglio dunque rassicurare l'odierno interrogante che la problematica relativa alla tutela dei cosiddetti lavoratori fragili è particolarmente sentita dal Governo tanto che, al Disegno di legge di Bilancio per l'anno finanziario 2021 – attualmente al vaglio del Parlamento – è stato presentato un emendamento, la cui copertura finanziaria è in fase di verifica, inteso a tutelare, fino alla fine del periodo emergenziale, quei lavoratori per i quali risulta particolarmente pericoloso recarsi sul luogo di lavoro perché soggetti, con maggiore facilità, al contagio da Covid-19. L'emendamento in parola, prevede infatti che il periodo di assenza dal servizio venga equiparato al ricovero ospedaliero e non sia computabile nel periodo di comporto.