ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 437 del 02/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 02/12/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 02/12/2020
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 02/12/2020


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 02/12/2020
Stato iter:
03/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/12/2020
Resoconto DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 03/12/2020
Resoconto TOFALO ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 03/12/2020
Resoconto DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/12/2020

SVOLTO IL 03/12/2020

CONCLUSO IL 03/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05109
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo di
Mercoledì 2 dicembre 2020, seduta n. 437

   DEIDDA, FERRO e GALANTINO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   nelle Forze armate molti militari usufruiscono dei benefici – riconosciuti sia dalla legge n. 104 del 1992, sia dal decreto legislativo n. 267 del 2000 – tra i quali deve ricomprendersi anche quello del temporaneo trasferimento in un reparto prossimo alla residenza o al domicilio del parente invalido o gravemente malato ovvero alla pubblica amministrazione nella quale ricoprono il corrispondente Ufficio;

   il beneficio in questione è riconosciuto o fin quando il familiare gravemente malato o portatore di handicap è in vita; ovvero fino a quando permangono i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 267 del 2000. Conseguentemente, nel momento in cui vengono a mancare i requisiti, l'interessato dovrà far ritorno, con immediatezza, al proprio reparto di appartenenza;

   i citati beneficiari non possono programmare la propria vita, in ragione dell'incertezza sul futuro, con gravi ripercussioni sia di carattere familiare che professionale, nonostante le stesse provvisorie assegnazioni risultano spesso prolungate nel tempo;

   al fine di risolvere tale problematica, nell'ipotesi in cui l'operatore permanga oltre i 5 anni nel reparto di «provvisoria assegnazione», dovrebbe prevedersi che tale assegnazione divenga definitiva a seguito del solo parere favorevole del comandante di reparto, reso a semplice richiesta dell'interessato, ovvero in base ad una decisione dello Stato Maggiore, in relazione al comportamento del beneficiario negli anni di permanenza provvisoria nel reparto;

   l'introduzione di una simile modifica legislativa determinerebbe innanzitutto, un incremento del rendimento dei soggetti interessati e in secondo luogo, consentirebbe agli stessi interessati di poter programmare la propria vita, nonché quella dei relativi familiari –:

   quali iniziative intenda assumere al fine di proporre un intervento normativo che consenta ai soggetti che da oltre 5 anni beneficiano di quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992 e dal decreto legislativo n. 267 del 2000, di essere trasferiti, in via definitiva, nella sede di provvisoria assegnazione.
(5-05109)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 dicembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-05109

  Nell'affrontare la tematica oggetto dell'odierna interrogazione, preme rappresentare che l'impiego del personale si concretizza nelle complesse attività di analisi, pianificazione e definizione della destinazione delle risorse umane, finalizzata al conseguimento di obiettivi, in armonia con le prioritarie esigenze delle Forze Armate, delle direttive dell'autorità politica, ed il generale contesto geostrategico.
  In tale variabile sistema di riferimento, nel rispetto del quadro normativo definito della legge n. 104 del 1992, le Forze Armate e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri consentono al personale militare di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, con il solo limite delle posizioni organiche previste per il ruolo ed il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione.
  Mentre, l'articolo 78 comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che ai lavoratori dipendenti durante lo svolgimento del mandato politico sia garantita la possibilità di non essere sottoposti a trasferimenti, di avanzare domanda di trasferimento nella sede di svolgimento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine (tale richiesta viene valutata con priorità dal datore di lavoro), di fruire di licenze e permessi per partecipare alle sedute dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di svolgimento.
  Trattandosi di misure concesse, secondo il dettato normativo, esclusivamente in casi eccezionali, sono per loro natura connotate dal carattere della temporaneità; conseguentemente, il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del beneficio determina il rientro del militare presso il Reparto/Ente di provenienza.
  Tale provvedimento di «rientro in sede», ancorché formalmente risulti definito come «automatico», sostanzialmente è oggetto di valutazione dei rispettivi Organi d'impiego che hanno cura, in ogni caso, di bilanciare in maniera logica gli interessi funzionali della Forza Armata con quelli del militare a permanere nella sede.
  A tal fine, le Forze Armate hanno stabilito delle procedure di verifica preliminari al rientro nella sede iniziale, secondo dei parametri prestabiliti, fra i quali situazione organica della Sede iniziale (ad esempio, l'Ente potrebbe essere stato soppresso o riconfigurato), situazione organica della Sede di assegnazione temporanea, tempo trascorso in assegnazione temporanea, eventuali Sedi di gradimento (qualora la Sede di assegnazione temporanea risultasse organicamente completa) che possono determinare anche la permanenza in quella di assegnazione temporanea oppure, in alternativa, la riassegnazione in altra sede gradita all'interessato.
  Infine, in merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante, su «quale iniziativa si intende assumere al fine di proporre un intervento normativo che consenta ai soggetti che da 5 anni beneficiano della legge n. 104 del 1992 e del decreto legislativo n. 267 del 2000 di essere trasferiti, in via definitiva, nella sede di provvisoria assegnazione», è doveroso rilevare che la disponibilità all'impiego incondizionato da parte del personale militare costituisce un principio generale ed una necessità funzionale e operativa delle Forze Armate.
  Peraltro, l'invocata stabilizzazione di sede dei non più aventi diritto ai predetti benefici favorirebbe una individuale aspirazione che potrebbe tuttavia risultare discriminatoria nei confronti dei restanti militari.
  A ciò, si aggiunga che la provenienza geografica della popolazione militare già rende sbilanciato il rapporto tra esigenze d'impiego, estese a tutto il territorio nazionale, con le aspirazioni personali.
  Tale rapporto sarebbe ancor più appesantito dall'adozione di misure come quelle ipotizzate in quanto la stabilizzazione nella sede di servizio dei non più aventi diritto, potrebbe determinare, in alcune aree geografiche, la saturazione delle posizioni organiche disponibili, precludendo la possibilità di accogliere successive istanze di altro personale volte ad usufruire di analogo beneficio.