ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05083

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 432 del 25/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: COVOLO SILVIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 25/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/11/2020
Stato iter:
26/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/11/2020
Resoconto COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 26/11/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/11/2020
Resoconto COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/11/2020

SVOLTO IL 26/11/2020

CONCLUSO IL 26/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05083
presentato da
COVOLO Silvia
testo di
Mercoledì 25 novembre 2020, seduta n. 432

   COVOLO, CENTEMERO, GUSMEROLI, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il termine per la determinazione delle tariffe «Tari» e della tariffa corrispettiva previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

   l'articolo 107, comma 5, ha previsto che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della legge 7 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020, utilizzando il metodo predisposto dall'Arera. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per il 2019 potrà essere ripartito in 3 anni, a decorrere dal 2021;

   l'Arera, con la deliberazione n. 158/2020/R/RIF, ha adottato misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione, prevedendo la riduzione della quota variabile della tariffa, agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione, nonché misure di tutela per le utenze domestiche disagiate;

   i gestori del servizio dovranno redigere il Pef secondo la nuova metodologia di Arera, di cui alla delibera n. 443/2019 e alla delibera n. 158/2020/R/RIF, e i comuni dovranno validare il Pef in tempo utile per l'approvazione delle tariffe entro il termine stabilito, pena una sanzione amministrativa;

   l'Anci, con lettera al Presidente del Consiglio del 12 maggio 2020, ha rappresentato, tra l'altro, che il Governo deve garantire il ristoro per la Tari che i sindaci non intendono chiedere a causa del lockdown; relativamente alla gestione dei rifiuti, sempre secondo i sindaci, «le cifre sono tutt'altro che certe e le competenze appaiono confuse con l'entrata in campo dell'Arera, attraverso una regolazione dei costi complessa che sarebbe stato meglio ripensare alla luce dell'impatto effettivo dell'emergenza»;

   la previsione di una ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021, obbliga all'esborso di un servizio maggiorato quest'anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso –:

   se non intenda promuovere iniziative normative per rinviare l'applicazione del nuovo metodo tariffario per i rifiuti e per adottare misure per l'anno in corso tese ad evitare che la giusta riduzione prevista per le attività produttive gravi sui bilanci familiari, comunali e dei gestori del servizio.
(5-05083)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05083

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni concernenti il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, ossia l'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'articolo 107, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  In particolare, gli interroganti si soffermano sul comma 5, del medesimo articolo 107, ai sensi del quale «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021».
  Gli Onorevoli interroganti segnalano che ARERA, con la deliberazione n. 158 del 2020 ha adottato delle misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione, prevedendo la riduzione della quota variabile della tariffa, agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione, nonché misure di tutela per le utenze domestiche disagiate.
  I gestori del servizio dovranno redigere il PEF secondo la nuova metodologia di ARERA di cui alla delibera n. 443 del 2019 e tenere conto della menzionata delibera n. 158 del 2020, mentre i comuni dovranno validare il Piano in tempo utile per l'approvazione delle tariffe entro il termine stabilito, pena sanzione amministrativa.
  Gli Onorevoli interroganti rappresentano altresì che la disposizione contenuta nel predetto articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020 configura «una ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021» e conseguentemente «obbliga all'esborso di un servizio maggiorato quest'anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso».
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se non si intenda rinviare l'applicazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e quali misure si intendono intraprendere per l'anno in corso, al fine di evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non gravi sui bilanci familiari, comunali e dei gestori del servizio.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
  Giova, preliminarmente, osservare che, in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158, adottando le opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme «le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie».
  Resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai comuni dal comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni ed esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti.
  Occorre, anche, ricordare che le misure di tutela di cui alla citata Delibera n. 158 possono essere coperte attraverso il ricorso alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), utilizzando lo strumento dell'anticipazione sul 2020 dell'importo relativo al minor gettito derivante dall'applicazione da dette misure, anticipazione da restituire entro un periodo massimo prestabilito comunque non superiore a 3 anni. Pertanto, l'applicazione delle misure previste da ARERA potrebbe determinare la necessità di ripartire sulla platea dei contribuenti il minor gettito connesso alla riduzione della parte variabile.
  Per quanto riguarda il riferimento alla «ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021», prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l'esborso di un servizio maggiorato quest'anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, compresa la TARI.
  Dette somme, quindi, proprio in considerazione dell'emergenza in corso, consentono ai comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020.