ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05079

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 432 del 25/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: CURRO' GIOVANNI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/11/2020
Stato iter:
26/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/11/2020
Resoconto CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 26/11/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/11/2020
Resoconto CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/11/2020

SVOLTO IL 26/11/2020

CONCLUSO IL 26/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05079
presentato da
CURRÒ Giovanni
testo di
Mercoledì 25 novembre 2020, seduta n. 432

   CURRÒ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto «Rilancio» ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute in particolare a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e di interventi di riduzione del rischio sismico;

   tali disposizioni si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all'85 per cento delle spese spettanti, tra gli altri, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini antisismici disposti dall'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013;

   numerose segnalazioni giungono in questo periodo da imprese di costruzioni che hanno già eseguito lavori di ristrutturazione edilizia, ultimati nel 2019, con interventi volti al miglioramento del rischio sismico su immobili ubicati in zona sismica 3 e che sono in procinto di cedere gli immobili a terzi acquirenti;

   tali imprese evidenziano che la fruizione del «sismabonus» sia condizionata alla presentazione, al momento della segnalazione certificata di inizio attività, di un'opportuna relazione tecnica che asseveri la classe di rischio dell'edificio sia prima che dopo l'intervento di ristrutturazione;

   si segnala, fini della presente interrogazione, che l'Agenzia delle entrate ha risposto a due istanze di interpello, in particolare la n. 195 e 196 entrambe del 2020;

   l'amministrazione finanziaria asserisce con le due risoluzioni in parola che: ai fini della fruizione del sismabonus di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, l'agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2017 non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tale asseverazione deve essere tuttavia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito –:

   se si ritenga di chiarire se depositando oggi, dopo la fine lavori, l'asseverazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 58 del 2017 da parte di un tecnico abilitato – che ha già peraltro verificato la sussistenza dei requisiti tecnici per il «sismabonus» – gli acquirenti delle unità abitative, oggetto di interventi, possano usufruire della detrazione fiscale del 75 per cento sul prezzo di vendita ovvero sullo stesso prezzo di vendita parametrato ai costi specifici per i lavori antisismici o, infine, sull'importo dei soli lavori d'intervento antisismico.
(5-05079)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05079

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante richiama le disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) che hanno incrementato al 110 per cento l'aliquota della detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici interventi nell'ambito della efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico.
  Le cennate disposizioni si aggiungono a quelle già vigenti in materia di detrazione dal 50 all'85 per cento delle spese sostenute in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.
  Con particolare riferimento all'applicazione del beneficio del cosiddetto sismabonus, l'Onorevole segnala che sono arrivate numerose segnalazioni da parte di imprese di costruzione, che hanno eseguito lavori di ristrutturazione edilizia, ultimati nel 2019, con interventi volti al miglioramento del rischio sismico su immobili ubicati in zona sismica 3, e che sono in procinto di cedere gli immobili a terzi acquirenti.
  Le suddette imprese evidenziano che, ai fini della fruizione del sismabonus, occorre esibire, all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, una opportuna relazione tecnica che asseveri la classe di rischio dell'edificio sia prima che dopo l'esecuzione dell'intervento.
  L'Agenzia delle entrate, con le risposte ad istanza di interpello n. 195 e n. 196 del 2020, con riferimento alla fruizione del «sismabonus», di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, ha precisato che l'agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicati nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017 non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tale asseverazione deve essere, tuttavia, presentata dall'impresa prima della stipula del rogito.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze, se ritenga di chiarire se, depositando oggi, dopo la fine dei lavori, l'asseverazione ai sensi del decreto ministeriale n. 58 del 2017 da parte di un tecnico abilitato – che ha già verificato, peraltro, la sussistenza dei requisiti tecnici per il «sismabonus» – gli acquirenti delle unità abitative, oggetto di interventi, possano fruire della detrazione fiscale del 75 per cento sul prezzo di vendita ovvero sullo stesso prezzo di vendita parametrato ai costi specifici per i lavori antisismici o, infine, sull'importo dei soli lavori d'intervento antisismico.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova richiamare preliminarmente il quadro normativo di riferimento.
  I commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 recano una disciplina delle detrazioni fiscali previste per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.
  In particolare, il comma 1-septies del citato articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, introdotto dall'articolo 46-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è stato modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ne ha esteso l'ambito applicativo – in origine limitato ai fabbricati ubicati in zona 1 – anche agli immobili ubicati in zona sismica 2 e 3.
  Il menzionato comma prevede che «qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare».
  Ciò detto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 – come modificato dal successivo decreto ministeriale del 7 marzo 2017, n. 65 e, da ultimo dal decreto ministeriale del 9 gennaio 2020 n. 24, per accedere alla detrazione in esame occorre depositare, contestualmente al titolo edilizio abilitativo dei lavori antisismici, l'asseverazione relativa alla classe di rischio sismico precedente all'intervento e quella raggiungibile a fine lavori.
  Con il citato decreto sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati.
  In particolare, l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che «Il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (...) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato».
  Il successivo comma 3 stabilisce che «conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».
  Infine il comma 5 del medesimo articolo 3, statuisce, espressamente, che: «l'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefìci fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013».
  Tanto premesso, l'estensione della detrazione fiscale in oggetto anche agli acquisti di unità immobiliari site in zone a rischio sismico 2 e 3 è avvenuta soltanto grazie alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, entrato in vigore il 1° maggio 2019 e quindi successivamente all'emanazione del Decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017.
  L'Agenzia delle entrate, in relazione all'ipotesi in cui, al momento dell'inizio dei lavori il comune, nel cui territorio sia avvenuto l'intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico, non rientri tra quelli per cui era possibile fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, al fine di non escludere dal beneficio i contribuenti che non avevano effettuato l'adempimento in parola, in quanto non destinatari dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, ha acquisito il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Al riguardo, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio tecnico centrale ha chiarito che il comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 «tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al decreto ministeriale n. 58 del 2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefìci fiscali previsti dal cosiddetto sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 10 gennaio 2011, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili – con documentato miglioramento sismico di una o più classi – siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari».
  Tale parere è stato recepito dall'Agenzia delle entrate nelle risposte alle istanze di interpello n. 195 e 196 del 30 giugno 2020, richiamate in premessa, e con la risoluzione 3 luglio 2020, n. 38/E.
  Deve, pertanto, ribadirsi che il riconoscimento del beneficio fiscale spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3 oggetto di interventi, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, ossia prima della data di entrata in vigore della modifica apportata al suddetto comma 1-septies dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, come anzidetto, ha esteso la detrazione di cui al comma 1-septies anche agli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti su immobili ubicati nelle zone sismiche 2 e 3.
  Il beneficio si applica anche nel caso in cui l'asseverazione non sia presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo ma sia acquisita entro la data di stipula del rogito, con cui si acquista l'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.
  È opportuno, altresì, precisare che la suddetta detrazione spetta agli acquirenti sul prezzo di acquisto della singola unità immobiliare.