Legislatura: 18Seduta di annuncio: 429 del 18/11/2020
Primo firmatario: SPORTIELLO GILDA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020 BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020 D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020 IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020 LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020 MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020 MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020 NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020 NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020 PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020 RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020 SAPIA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020 SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2020
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 18/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 19/11/2020 Resoconto SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 19/11/2020 Resoconto ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) REPLICA 19/11/2020 Resoconto SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 19/11/2020
SVOLTO IL 19/11/2020
CONCLUSO IL 19/11/2020
SPORTIELLO, LOREFICE, MASSIMO ENRICO BARONI, D'ARRANDO, IANARO, LAPIA, MAMMÌ, MENGA, NAPPI, NESCI, PROVENZA, RUGGIERO, SAPIA e SARLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica da Covid-19, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (Oms ed Ecdc) e del parere formulato in data 11 ottobre 2020 dal Comitato tecnico scientifico, il 12 ottobre 2020 è stata pubblicata la circolare del Ministero della salute contenente indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena;
l'isolamento dei casi di documentata infezione da Sars-Cov-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione, mentre la quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi;
nella citata circolare, in riferimento ai casi positivi a lungo termine, cioè alle persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per Sars-Cov-2, si legge testualmente: «in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)»;
sarebbe auspicabile precisare che, per i casi a lungo termine, la valutazione dell'eventuale prolungamento o meno dell'isolamento possa essere effettuata anche dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, anche al fine di ridurre i tempi di attesa e di uniformare la procedura su tutto il territorio nazionale, in quanto al momento le regioni operano con criteri difformi –:
se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative per precisare che, in riferimento ai casi positivi al Covid-19 a lungo termine, la valutazione sull'eventuale prolungamento o meno dell'isolamento, possa essere effettuata anche dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
(5-05042)
Ringrazio gli Onorevoli per aver sollevato una questione di particolare rilievo e attualità.
Nel merito, si precisa che le persone, le quali pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per il virus SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4, che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Questo criterio potrà essere modulato dalle Autorità sanitarie territoriali d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
La valutazione clinica spetta certamente al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta.
L'eventuale prolungamento, ad esempio, può dipendere dal perdurare della sintomatologia, condizione che venga identificata in corso di visita o di colloquio con il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta.
In base a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29 maggio 2020 «Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni», l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente provvede alla prescrizione della quarantena, ed informa il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta da cui il contatto è assistito, anche ai fini dell'eventuale certificazione INPS.
In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, l'operatore procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, in cui viene dichiarato che, per motivi di sanità pubblica, il contatto è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
Poiché l'organizzazione dei Servizi socio-sanitari territoriali rientra, come noto, tra le competenze attribuite alle regioni, alcune regioni hanno previsto che la certificazione di fine quarantena/isolamento sia disposta anche in alternativa dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta.