ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05019

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 428 del 17/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: LOSS MARTINA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 17/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
CECCHETTI FABRIZIO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 17/11/2020
Stato iter:
18/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/11/2020
Resoconto LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 18/11/2020
Resoconto L'ABBATE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI)
 
REPLICA 18/11/2020
Resoconto LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/11/2020

SVOLTO IL 18/11/2020

CONCLUSO IL 18/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05019
presentato da
LOSS Martina
testo di
Martedì 17 novembre 2020, seduta n. 428

   LOSS, VIVIANI, BUBISUTTI, CECCHETTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI e MANZATO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   il decreto ministeriale 27 marzo 2008 fissa i requisiti minimi dei centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) e alle regioni compete il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ad operare quale Caa;

   l'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2018 individua negli «organismi pagatori» i mandatari per migliorare le convenzioni con i Caa, definendo «ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale dipendente nonché alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività»;

   tuttavia, va considerato che molti Caa sono istituiti (articolo 6, comma 3) con forma giuridica che può non prevedere la presenza di personale dipendente, come ad esempio per le associazioni di liberi professionisti, i quali – tra l'altro – soddisfano ex-ante i requisiti della competenza ed onorabilità, essendo iscritti ad ordini o collegi e quindi soggetti a deontologia, al controllo dei consigli disciplina e alla formazione obbligatoria permanente, e hanno ognuno una assicurazione professionale;

   nella primavera scorsa, dopo un incontro tra Agea e gli ordini professionali, questi hanno presentato delle richieste di modifica dello schema di convenzione, in modo da consentire l'operatività delle centinaia di sportelli Caa di liberi professionisti; tuttavia, nonostante nella risposta all'interrogazione 5-04118 il sottosegretario L'Abbate avesse assicurato che erano in corso tutte le necessarie interlocuzioni con i soggetti interessati al fine di superare ogni eventuale criticità e predisporre quindi un testo di convenzione il più condiviso possibile, gli ordini e collegi non hanno ricevuto alcuna comunicazione, né richiesta di incontro da Agea;

   infine, sempre nella risposta all'interrogazione era stata menzionata la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, cosa che non compare nella nuova proposta di convenzione, predisposta da Agea nelle scorse settimane, dove non risulta che siano inseriti nella convenzione Agea-Caa 2020-2021 i parametri di miglioramento per ogni genere di lavoratori, dai professionisti, ai dipendenti (anche a tempo determinato) in modo da garantire piena operatività e massima qualità per tutti i Caa senza togliere lavoro a nessuno –:

   sé non si ritenga di adottare iniziative per meglio definire, anche attraverso un tavolo di confronto con tutti i rappresentanti delle forme giuridiche dei Caa e con gli ordini professionali coinvolti, il dettaglio dei parametri di miglioramento per ogni genere di lavoratori dei Caa, includendo la possibilità del lavoro dipendente a tempo determinato (ora solo sottinteso), aumentando così anche le possibili assunzioni di personale da parte dei Caa e garantendo un migliore servizio alle aziende agricole.
(5-05019)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-05019

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  ritengo opportuno, preliminarmente, ricordare che Agea, in qualità di Organismo Pagatore, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.
  La convenzione, al momento, è stata approvata con delibera del direttore di AGEA su proposta del direttore dell'organismo pagatore, la bozza di convenzione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia ed è stata poi inviata dall'organismo pagatore Agea a ciascuno dei Centri di Assistenza Agricola interessati una nota con la quale si invitano alla sottoscrizione entro il 20 novembre p.v.
  Nelle attività di predisposizione del testo l'Amministrazione ha esaminato e valutato tutte le osservazioni pervenute e ha accolto quelle ritenute coerenti con le finalità che la convenzione si propone di perseguire, modificando conseguentemente lo schema di convenzione originario e con riferimento specifico alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3, è stata inserita nello schema di convenzione una differente gradualità, anche in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.
  Inoltre, per garantire il contraddittorio sul contenuto della convenzione e valutare ulteriori modifiche al testo convenzionale, l'Agea ha proseguito il confronto con i CAA interlocutori inviando loro nel mese di maggio una nuova bozza aggiornata dello schema di convenzione che tiene conto degli approfondimenti svolti.
  Nell'ambito di detto confronto, AGEA ha provveduto a convocare anche gli Ordini di categoria dei liberi professionisti, più per una sentita questione di correttezza relativa ai rapporti istituzionali, al fine di garantire un adeguato contraddittorio, che per uno specifico obbligo, non essendo tecnicamente tali Ordini e Collegi parti della stipulanda convenzione con i CAA interessati.
  Negli incontri del 15 e del 19 maggio, in cui i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali, hanno potuto rappresentare le proprie ragioni, AGEA ha chiarito direttamente ai rappresentanti dei liberi professionisti che le scelte operate – lungi da disistima o mancato apprezzamento della categoria - discendono esclusivamente: dalla necessità di salvaguardare l'integrità del sistema SIAN – che, come è noto, è una struttura pubblica attraverso la quale l'AGEA eroga più di 5 miliardi di euro all'anno – e, nel contempo, dalla necessità di attuare forme di controllo e vigilanza più penetranti ed efficaci sulle funzioni delegate.
  AGEA ha evidenziato altresì che la previsione di cui all'articolo 4 si inquadra nel processo di rafforzamento della struttura dell'Organismo pagatore, che coinvolge anche l'efficientamento dei CAA e, in generale, delle strutture dei soggetti delegati.
  È importante sottolineare che tale disposizione riguarda l'organizzazione dei CAA limitatamente agli operatori abilitati ad accedere al SIAN, di modo che AGEA interviene solo sull'organizzazione delle attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche delegate, non ingerendosi nell'organizzazione delle diverse attività di natura privatistica da parte del CAA, nell'ambito delle quali non è escluso l'apporto della categoria dei liberi professionisti.
  La costituzione di un rapporto di lavoro appare la misura organizzativa più adeguata al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati, scelta discrezionale questa, operata dall'Agea in forza dell'autonomia di cui istituzionalmente è dotata, coerente con il quadro normativo di riferimento.
  In ragione della disponibilità manifestata dall'AGEA in sede di incontro a valutare eventuali proposte alternative – nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, apertamente palesati all'apertura della riunione – gli Ordini presenti hanno fatto pervenire congiuntamente una proposta integrativa, formalizzata ad AGEA in data 18 maggio.
  Tuttavia, le proposte degli Ordini e dei Collegi – in parte dirette al mero mantenimento dello status quo ed in parte neanche compatibili con le norme sul riconoscimento dei CAA che, per quanto attiene la qualifica degli operatori, non impongono l'iscrizione ad albi professionali – non potevano essere introdotte con un atto amministrativo, non sono state ritenute coerenti con le finalità delle modifiche convenzionali illustrate, di cui peraltro erano stati resi pienamente consapevoli.
  Tali finalità, lo si ribadisce, attengono al rafforzamento della struttura complessiva dell'organizzazione amministrativa dell'erogazione degli aiuti agricoli comunitari, che vede nei CAA degli attori fondamentali sia per il supporto agli Organismi pagatori in virtù delle competenze ad essi delegate, sia per gli agricoltori di cui essi sono mandatari.
  La capacità di ricostruire la catena delle responsabilità assume, in tale contesto, un rilievo importante proprio in considerazione della natura pubblica delle funzioni svolte. E in questa luce che va inquadrata la previsione convenzionale diretta ad assicurare che, con la necessaria gradualità, gli operatori dei CAA abilitati all'utilizzo del SIAN siano inquadrati dai CAA stessi in un rapporto di lavoro dipendente.
  In questa prospettiva, il rilievo dell'interrogante sulla mancata previsione della possibilità che il rapporto di lavoro possa essere a tempo determinato non appare dirimente, l'Organismo pagatore AGEA non ha ritenuto di doversi spingere sino a definire le tipologie di contratti di lavoro che i CAA potranno adottare, il che non significa che il rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale sia escluso, essendo al contrario applicabili tutte le condizioni previste dal contratto di lavoro applicabile al settore specifico con l'unica condizione che per tutto il tempo in cui un operatore abbia le credenziali per l'accesso al SIAN, egli sia coperto da un rapporto di lavoro dipendente con il proprio CAA.
  Nell'incontro dello scorso 19 maggio con i CAA, parti contraenti e diretti interlocutori dell'AGEA, – nella quale ciascuno di loro ha avuto modo di esporre le proprie ragioni, con riferimento alle proposte di modifiche suggerite dai Professionisti – i CAA maggiormente rappresentativi hanno manifestato la loro contrarietà alle proposte.
  A conclusione dell'incontro l'AGEA, ribadendo le motivazioni delle proprie scelte, si è resa disponibile a valutare le ulteriori proposte migliorative del testo oggetto di confronto – purché in linea con le priorità perseguite di riorganizzazione delle strutture delegate e di integrità del SIAN – e i CAA hanno formalizzato ulteriori proposte che sono state esaminate da parte dell'Agenzia, con accoglimento di tutte le proposte ritenute migliorative del testo e coerenti con le finalità fin qua evidenziate.
  Premesso quanto sopra, ritengo opportuno far presente che sulla questione si è già comunque espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di Agea.
  In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN) l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.
  Inoltre, sull'argomento, il Parlamento – svolte due audizioni nelle competenti Commissioni di Camera e Senato e, ascoltate le risposte alle interrogazioni e agli atti ispettivi presentati – non ha ritenuto di dovere assumere iniziative parlamentari, anche in sede legislativa.
  Quindi, concludendo, si ribadisce che la convenzione in questione è stata a lungo esaminata e discussa dall'AGEA con tutte le parti interessate, inclusi gli Ordini ed i Collegi professionali, ancorché estranei alla stipula della convenzione.
  Il contraddittorio è stato assicurato in tutte le forme possibili, tanto è vero che, a parte poche eccezioni, si può affermare che il testo è stato condiviso dai Centri di Assistenza Agricoli, alcuni dei quali - a riprova di ciò - hanno già provveduto a inviare all'AGEA il testo sottoscritto digitalmente per accettazione, e molti altri hanno informato l'Agenzia che si accingono a farlo.
  Attualmente circa un terzo del totale dei fascicoli gestiti da Agea sono coperti da convenzioni già sottoscritte dai CAA, a tale proposito qualsiasi intervento che avvenga su un contratto sottoscritto potrebbe determinare un danno per l'amministrazione.