ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 428 del 17/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: TARANTINO LEONARDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 16/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/11/2020
Stato iter:
18/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/11/2020
Resoconto TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 18/11/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/11/2020
Resoconto TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/11/2020

SVOLTO IL 18/11/2020

CONCLUSO IL 18/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05007
presentato da
TARANTINO Leonardo
testo di
Martedì 17 novembre 2020, seduta n. 428

   TARANTINO, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI e ALESSANDRO PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con l'avvio della cosiddetta fase due hanno potuto riaprire al pubblico la propria attività bar, ristoranti e gli altri esercizi commerciali per la somministrazione di cibo, trovandosi tuttavia spesso costretti, a causa delle norme per la sicurezza anti COVID a limitarsi alla vendita per asporto;

   la fase di lockdown ha danneggiato in maniera particolarmente grave il comparto della ristorazione e tutti gli altri esercizi commerciali che somministrano cibo, e ora è opportuno e urgente approntare ogni iniziativa utile a consentirne la ripresa economica;

   la scelta, per motivi di contenimento dei rischi di contagio da COVID-19, di chiudere nelle cosiddette zone arancione le attività di ristorazione alle ore 18,00 e proseguire solamente in modalità da asporto – addirittura con la chiusura totale nelle cosiddette zone rosse – ricade negativamente in termini di imposta sul valore aggiunto, sul consumatore e, quindi sui cittadini già sufficientemente tartassati;

   sussiste infatti una differenza di percentuali di Iva tra servizio al tavolo pari al 10 per cento e quella da asporto pari al 22 per cento –:

   se il Governo intenda adottare iniziative con riguardo alla criticità espressa in premessa, al fine di allineare l'aliquota da asporto a quella da tavolo, considerata l'obbligatorietà di quest'ultima modalità a causa della situazione emergenziale in corso.
(5-05007)
(Presentata il 16 novembre 2020)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05007

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alle disposizioni che, per motivi di contenimento dei rischi di contagio da COVID-19, hanno previsto la chiusura anticipata di bar e ristoranti permettendo dopo le 18.00 unicamente il servizio da asporto, segnalano come vi sia una differenza di percentuali IVA applicate sul servizio al tavolo (10 per cento) e quello da asporto (22 per cento). Chiedono, pertanto, di sapere se, non si ritenga opportuno allineare l'aliquota da asporto a quella da tavolo così da evitare ulteriori aggravi a carico dei consumatori.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi del n. 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, scontano l'IVA al 10 per cento le «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici (...)».
  Tale disposizione recepisce il n. 12-bis) dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di assoggettare ad aliquote ridotte i «servizi di ristorazione e catering (...)».
  In proposito, preliminarmente, si rileva che la somministrazione presuppone la consumazione in loco degli alimenti (salvo il caso del catering), mentre le vendite da asporto sono, a tutti gli effetti, cessioni di beni, con la conseguenza che scontano l'aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, all'articolo 1, lettera ee), è stato stabilito che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all'articolo 2, comma 4, lettera c), è stata prevista, per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o a contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le attività di confezionamento che di asporto nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  Allo stato attuale, tuttavia, tenuto conto che la riduzione dei coperti per il rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari dei suddetti esercizi possono svolgere la loro attività, anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell'attività di somministrazione, abitualmente svolta dagli stessi.
  Alla luce di quanto suesposto, entrambe le ipotesi possono rientrare nell'applicazione delle aliquote ridotte ai sensi del punto 12-bis o ai sensi del punto 1 dell'allegato III della direttiva IVA che elenca beni e servizi ai quali è possibile applicare l'aliquota ridotta in conformità dell'articolo 98 della direttiva IVA.
  La Corte di Giustizia UE si è espressa al riguardo con sentenza del 10 marzo 2011 nelle cause riunite C-497- C-502/09, Bog e altri, prima dell'adozione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011. La stessa Corte, peraltro, è stata recentemente investita da un giudice polacco nella pregiudiziale C-703/19, rispetto al trattamento IVA dei casi di asporto in caso di strutture adibite a ristorazione.